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15.3127 · Mozione · 2015-03-12

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di procedere, nel quadro della procedura d'asilo relativa ai minori non accompagnati, a:

1. far rispettare da tutti i cantoni la Convenzione sui diritti del fanciullo;

2. statuire definitivamente sul loro rinvio non quando hanno raggiunto la maggiore età, ma quando hanno terminato la formazione o gli studi nel nostro Paese.

Begründung

Recentemente, in una lettera alla Confederazione il comitato sui diritti dell'infanzia delle Nazioni Unite ha constatato lacune nell'accoglienza svizzera dei richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati e formulato raccomandazioni. Nel quadro del trattamento e dell'accompagnamento di queste persone si osservano disparità importanti tra i cantoni. Alcuni di questi forniscono un'assistenza conforme alle regole mentre altri li abbandonano al loro destino. Il nostro Paese ha firmato la relativa convenzione delle Nazioni Unite e deve pertanto garantire che i diritti dei minori siano rispettati su tutto il suo territorio. I minori non devono essere abbandonati a loro stessi, ma devono essere assistiti e preparati alla vita attiva mediante l'apprendimento di una delle nostre lingue nazionali e una formazione professionale o scolastica. Non si dovrebbe statuire sul loro eventuale rinvio, una volta maggiorenni, senza tenere conto della loro situazione nel nostro Paese. Per decidere il momento opportuno per il rinvio occorrerebbe tenere conto dell'eventualità che stiano assolvendo una formazione o degli studi, in modo da fornire loro basi migliori per affrontare il futuro.

Una nuova disposizione in tal senso non dovrebbe tuttavia generare un effetto di attrattiva con un conseguente aumento delle domande d'asilo.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

1. A titolo introduttivo, il Consiglio federale sottolinea di attribuire grande importanza ai diritti dei minori, in particolare nel settore dell'asilo.

Il 4 febbraio 2015 il comitato dell'ONU per i diritti del fanciullo (comitato) ha pubblicato le sue osservazioni finali sull'attuazione dei diritti dei minori in Svizzera. Pur riconoscendo i progressi compiuti negli ultimi anni, il comitato ha constatato in particolare disparità cantonali nelle condizioni di accoglienza e di presa in carico, e addirittura nel rilascio dei permessi in vista di una formazione professionale, dei richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati (RMNA), nonché determinate difficoltà d'accesso all'insegnamento secondario. Raccomanda alla Svizzera di applicare norme minime in materia di accoglienza e presa in carico e di garantire ai RMNA l'accesso all'educazione e a una formazione professionale.

Per quanto concerne l'alloggio e l'accompagnamento dei RMNA, il Consiglio federale rinvia al parere del 19 maggio 2010 relativo alla mozione 10.3320, respinta dal Consiglio nazionale il 28 settembre 2011. Il Consiglio federale rammenta che l'aiuto sociale compete ai cantoni, anche in materia di alloggio e assistenza. In caso di presunte lacune in materia di tutela sociale, il minore può adire un giudice con l'aiuto della persona di fiducia designata. L'esecutivo constata con soddisfazione che la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS) sta elaborando raccomandazioni in materia destinate ai cantoni. Inoltre, anche l'istruzione pubblica (l'insegnamento obbligatorio) e l'autorizzazione all'esercizio di un'attività lucrativa, necessaria per intraprendere un apprendistato, competono ai cantoni. Le raccomandazioni del comitato e la loro eventuale applicazione saranno analizzate in seno alla Confederazione nell'ambito del mandato successivo del comitato.

2. Secondo l'articolo 17 capoverso 2bis della legge sull'asilo (LAsi), le domande d'asilo di RMNA sono trattate con priorità se la minore età è verosimile. Alcuni strumenti sono già applicati per gestire adeguatamente situazioni individuali. Il termine di partenza fissato nella decisione di allontanamento può così essere prorogato al massimo di sei mesi in funzione delle circostanze.

Molti RMNA hanno 17 anni al momento del deposito della domanda d'asilo. Se le autorità dovessero attendere la fine della loro formazione per decidere in merito alla loro domanda d'asilo, essi potrebbero restare in Svizzera per svariati anni dopo la maggiore età e dover lasciare il nostro Paese pur avendovi soggiornato a lungo. Inoltre, una moratoria per le decisioni d'asilo relative ai RMNA creerebbe una disparità di trattamento nei confronti dei minorenni accompagnati dai genitori.

Lo scopo principale della procedura d'asilo è accordare protezione. Bisogna evitare di confonderla con titoli di soggiorno ad altri fini, quali un'attività lucrativa o una formazione. La durata del soggiorno e il grado di integrazione in Svizzera sono fattori che possono essere considerati nell'esame dell'esigibilità dell'allontanamento.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.