15.324 · Iniziativa cantonale · 2015-12-03
Liquidato
Wortlaut
Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il cantone di Basilea Campagna presenta la seguente iniziativa.
1. L'articolo 147 capoverso 4 CPP è modificato come segue (nuovo secondo periodo):
4 Le prove raccolte in violazione del presente articolo non possono essere utilizzate a carico della parte che non era presente. Le deposizioni a carico di una parte possono essere utilizzate se quest'ultima ha avuto la facoltà, almeno una volta durante il procedimento, di esercitare in modo appropriato il proprio diritto di porre domande.
2. L'articolo 78 CPP va modificato come segue:
a. va specificato in modo adeguato che in caso di impiego di dispositivi tecnici non vi è l'obbligo di stendere direttamente e simultaneamente un verbale;
b. nell'articolo 78 capoverso 5bis CPP l'espressione "nella procedura dibattimentale" va stralciata, in modo che sia chiaro che la regola si applica anche alla procedura preliminare;
c. va specificato in modo adeguato che, fatto salvo l'articolo 78 capoverso 3 CPP, al pari delle verbalizzazioni dirette anche le trascrizioni possono limitarsi agli elementi essenziali.
3. L'articolo 221 capoverso 1 lettera c CPP va modificato come segue:
"minacci seriamente la sicurezza altrui commettendo gravi crimini o delitti (dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi)".
Begründung
Osservazioni generali
1. Il Codice di diritto processuale penale svizzero è entrato in vigore il 1° gennaio 2011. Era chiaro che con la sua entrata in vigore le autorità cantonali competenti in materia di perseguimento penale avrebbero dovuto operare profondi cambiamenti. Il nostro cantone disponeva già di un moderno Codice di procedura penale, per cui molte delle regole ormai valide a livello federale non rappresentavano una novità. Tuttavia è subito parso chiaro che alcune delle norme più ambiziose avrebbero causato notevoli difficoltà a livello pratico, rendendo più complicata l'esecuzione dei procedimenti penali o mettendone addirittura a rischio lo svolgimento.
Diverse commissioni sovracantonali hanno inoltre constatato quanto segue:
- la Conferenza delle autorità inquirenti svizzere, ora Conferenza dei procuratori della Svizzera (CPS), ha indirizzato alla Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDCGP) una lista comprendente gli aspetti lacunosi della nuova normativa;
- il 22 dicembre 2014 la CDCGP ha inviato una lettera alle Commissioni degli affari giuridici del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati e al capo del DFGP, esponendovi i problemi che dovevano essere urgentemente risolti;
- sono stati presentati diversi interventi parlamentari a livello federale, segnatamente la mozione della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati 14.3383, accolta dalle due Camere.
Gli autori della mozione 14.3383 chiedono al Consiglio federale di esaminare le esperienze fatte dalla prassi con il nuovo Codice di procedura penale e di proporre al Parlamento entro la fine del 2018 le necessarie modifiche legislative. Nel corso delle deliberazioni i deputati si sono trovati d'accordo sul fatto che saranno necessari alcuni anni prima che la prassi si abitui alle nuove regole, che la giurisprudenza sia consolidata e che sia chiaro in quali punti sono necessari miglioramenti o correzioni. In attesa che il Consiglio federale abbia concluso tale complessa verifica, le Commissioni degli affari giuridici intendono agire con cautela e dare seguito a iniziative nell'ambito del diritto di procedura penale solo se affrontano un problema importante e urgente.
Il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato del cantone di Basilea Campagna condividono l'approccio della CDCGP. Tuttavia, se da un lato è innegabile che occorra in linea di principio un'analisi approfondita delle nuove disposizioni nel senso appena esposto, possono essere nondimeno identificati determinati aspetti della nuova normativa sui quali urge intervenire. Per apportare i correttivi necessari è necessario ricorrere allo strumento dell'iniziativa cantonale.
2. Sotto il profilo formale la presente iniziativa cantonale si fonda sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 e sull'articolo 67 capoverso 1 lettera b della Costituzione del cantone di Basilea Campagna, che in combinazione con l'articolo 36 capoverso 1 lettera b della legge sul Gran Consiglio definisce le competenze del legislativo cantonale. L'iniziativa cantonale è uno strumento mediante il quale si sottopone all'Assemblea federale una proposta generica, piuttosto che un progetto formulato in modo preciso, al fine di non limitare eccessivamente il margine di manovra e le opzioni legislative a disposizione del Parlamento federale.
Il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato ritengono che gli adeguamenti proposti siano importanti e urgenti. Poiché si tratta di norme di competenza esclusiva della Confederazione, non è possibile ricercare soluzioni nell'ambito della legislazione cantonale. Per questo motivo è presentato un intervento parlamentare a livello federale. Lo strumento più opportuno è quello dell'iniziativa cantonale, retta dall'articolo 160 della Costituzione: poiché il perseguimento penale spetta ai cantoni, sono proprio le autorità cantonali a essere maggiormente toccate dalla difficoltà di cui si è accennato in precedenza.