15.3289 · Interpellanza · 2015-03-19
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Molte piante esotiche importate quali piante da giardino o d'appartamento finiscono per insediarsi nella natura allo stato selvatico. Menzioniamo a titolo di esempio il senecione sudafricano, il poligono giapponese, il panace di Mantegazzi, la robinia e l'ambrosia con foglie di artemisia.
La presenza delle cosiddette piante esotiche invasive causa numerosi problemi a cantoni, comuni e aziende agricole. Dette piante entrano in concorrenza con la vegetazione indigena, che soffocano impedendo alla luce di passare, e favoriscono l'erosione delle sponde lasciando dei suoli nudi durante l'inverno. Possono anche causare problemi di salute: l'ambrosia, ad esempio, è altamente allergenica e può provocare crisi d'asma.
1. A livello federale esiste un registro delle piante esotiche invasive?
2. Sono state adottate delle misure per limitarne l'importazione?
3. La legislazione vigente consente di vietare l'importazione di determinate piante?
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale è consapevole dei danni che possono essere causati dalle piante alloctone invasive. Il contenimento di quest'ultime è fra l'altro uno degli obiettivi strategici della Strategia biodiversità Svizzera. Nel quadro dell'adempimento del postulato Vogler 13.3636, "Stop alla diffusione di specie alloctone invasive", è in corso l'elaborazione di una strategia nazionale volta a contenere la diffusione di dette specie, che con tutta probabilità sarà disponibile entro fine 2015.
1. Una panoramica delle specie alloctone invasive è stata allestita dal Centro nazionale di dati e informazioni della flora svizzera (Info Flora), che comprende al momento 57 piante diverse.
2. Con l'entrata in vigore, nel 2008, dell'ordinanza sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (OEDA; RS 814.911) è stata creata una base giuridica dedicata in modo mirato alla problematica degli organismi alloctoni invasivi. L'OEDA impone il controllo autonomo per la messa in commercio di tutte le specie fornite a terzi in Svizzera ai fini di una loro utilizzazione nell'ambiente (art. 4). Di conseguenza, chi mette in commercio organismi per utilizzarli nell'ambiente deve dapprima verificare e giungere alla conclusione motivata che non sussistono pericoli o pregiudizi per l'uomo, gli animali e l'ambiente nonché per la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile. Detta persona deve altresì informare gli acquirenti sulle prescrizioni e sulle istruzioni in vigore per l'utilizzazione degli organismi nell'ambiente (art. 5 OEDA).
Gli organismi alloctoni invasivi secondo l'allegato 2 OEDA non possono essere utilizzati nell'ambiente e pertanto nemmeno messi in vendita (art. 15 cpv. 2 OEDA). In base a queste disposizioni, in Svizzera è stato possibile bloccare la vendita di specie vegetali elencate nell'allegato 2 OEDA.
3. La diffusione delle specie alloctone invasive non deriva soltanto da attività intenzionali. Se queste specie riescono a insediarsi nella natura, sono in grado di propagarsi ulteriormente anche senza alcun intervento umano. In questo caso l'efficacia delle disposizioni dell'OEDA è limitata. La versione attuale dell'OEDA non prevede l'obbligo generale di combattere le specie alloctone invasive come sancito per esempio nell'ordinanza sulla protezione dei vegetali (RS 916.20) in relazione alle cosiddette piante infestanti particolarmente pericolose.
Nel quadro dell'adempimento del postulato Vogler 13.3636, pertanto, si valuta anche la necessità di adattare le basi legali vigenti al fine di riuscire a contenere l'ulteriore diffusione di specie alloctone invasive.
Risposta del Consiglio federale.