Società svizzera di radiotelevisione. Maggiore trasparenza e vigilanza da parte del Controllo federale delle finanze
15.3558 · Mozione · 2015-06-15
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Revisione della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV):
1. Gli articoli 23 a 37 LRTV ("Capitolo 2: Società svizzera di radiotelevisione") dovranno essere adeguati in modo da trasformare la SSR in una società anonima (SA) soggetta a disposizioni speciali.
2. L'articolo 36 LRTV (Sorveglianza finanziaria) deve essere modificato come segue:
Capoverso 6: Il dipartimento informa ogni anno l'Assemblea federale sul conto di gruppo, il conto annuale, il preventivo, la pianificazione finanziaria e la relazione annuale della SSR e delle aziende di cui essa detiene il controllo.
Capoverso 7: La SSR e le aziende di cui essa detiene il controllo sottostanno alla vigilanza finanziaria del Controllo federale delle finanze conformemente alla legge del 28 giugno 1967 sul Controllo delle finanze. Nell'ambito di questa attività, il Controllo federale delle finanze rispetta la libertà dei media e l'autonomia dei programmi.
Begründung
1. L'attuale organizzazione della SSR in forma di associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile non riflette più la realtà attuale e non è più adeguata a un ente con spese di esercizio dell'ordine di oltre 1,6 miliardi di franchi. La giustificazione della SSR secondo cui una struttura associativa contribuisce al radicamento a livello regionale nella società non è pertinente. Con soltanto 22 500 membri delle società regionali o delle società membro in tutta la Svizzera non si può proprio parlare di un radicamento a livello regionale; piuttosto, la SSR dovrebbe essere in futuro trasformata in una società anonima soggetta a disposizioni speciali. Questa forma organizzativa si è dimostrata efficace nel caso della Posta svizzera e delle FFS, contribuendo a una struttura snella, efficiente e trasparente.
2. La LRTV prevede che le emittenti radiotelevisive locali e regionali con mandato di prestazioni abbiano diritto, a determinate condizioni, a una quota del canone (art. 38 LRTV). La legge sui sussidi si applica ai sensi dell'articolo 40 capoverso 3 LRTV. Il messaggio concernente la LRTV e una sentenza del Tribunale amministrativo federale confermano che questi canoni rappresentano dei sussidi. Diversamente dalle emittenti radiotelevisive locali e regionali, la SSR non è attualmente soggetta alla legge sul Controllo delle finanze (LCF). Questa disparità di trattamento non è più giustificata e si pone in contrasto con il principio della parità di trattamento. La LRTV deve essere dunque adeguata in modo tale che anche la SSR sia assoggettata alla LCF.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
1. La veste giuridica della SSR quale associazione di diritto privato è riconducibile a motivi di carattere storico. In occasione dell'ultima revisione totale della legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40), il legislatore ha rinunciato a disciplinare in materia. Spetta dunque alla SSR scegliere la forma giuridica e organizzativa appropriata (cfr. messaggio concernente la revisione totale della LRTV del 18 dicembre 2002; FF 2003 1399, pag. 1430 e 1440 segg.).
La struttura della SSR poggia attualmente su due pilastri: da un lato, l'associazione costituisce l'organizzazione istituzionale e si compone di società regionali, suddivise per regione linguistica. Queste ultime sono votate a una funzione di rappresentanza e di legame con il pubblico, che devono assolvere in modo ottimale; dall'altro lato, la gestione operativa viene condotta conformemente ai principi del diritto in materia di società anonima di cui alla LRTV (art. 31 cpv. 1 lett. f, art. 32 cpv. 2 e art. 36 cpv. 1).
Una trasformazione della SSR in una società anonima soggetta a disposizioni legali speciali, come richiesto dall'autore della mozione, non risulta essere una misura appropriata poiché comporterebbe notevoli problemi sul piano giuridico e pratico. Nel caso di una partecipazione azionaria del settore pubblico, come è il caso di una tale forma giuridica, non può essere più garantita l'indipendenza dalla SSR disciplinata nella Costituzione federale. Inoltre, la forma organizzativa della SSR dovrà assicurare l'indipendenza non soltanto dallo Stato, ma anche da singole entità sociali, economiche e politiche (art. 31 cpv. 1 lett. a LRTV).
2. Conformemente all'articolo 36 LRTV, la sorveglianza finanziaria sulla SSR è esercitata dal DATEC. Stando alle condizioni previste all'articolo 36 capoverso 5 LRTV, il DATEC può incaricare il Controllo federale delle finanze di verificare le finanze della SSR; tuttavia, l'applicazione della legge sul Controllo delle finanze (RS 614) è espressamente esclusa (art. 36 cpv. 6 LRTV). Lo scopo è quello di garantire l'indipendenza della radio e della televisione nonché l'autonomia nella concezione dei programmi (art. 93 della Costituzione; RS 101). In questo modo si impedisce che il Parlamento possa influire sui programmi radiotelevisivi mediante la sorveglianza finanziaria, in particolare con la presentazione del rapporto alla Delegazione delle finanze del Parlamento (FF 1399, pag. 1527).
Le richieste di obbligare il DATEC a informare annualmente il Parlamento delle cifre finanziarie della SSR e di dichiarare applicabile la legge sul Controllo delle finanze alla sorveglianza finanziaria sulla SSR sono state nettamente respinte dal Parlamento l'anno scorso, in occasione della revisione parziale della SSR (BU 2014 pag. 657 segg.).
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.