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15.3838 · Interpellanza · 2015-09-14

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Dall'entrata in vigore, il 1° giugno 2005, della legge sul trasferimento dei beni culturali (LTBC) quanti controlli sono stati eseguiti nelle sedi delle case d'asta e dei commercianti d'arte? (Si prega di fornire indicazioni statistiche su numero, portata e anno dei controlli, nel rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati.)

2. Quanti di questi controlli sono avvenuti senza preavviso (art. 17 cpv. 2 e 20 cpv. 1 LTBC, in caso di "periculum in mora")?

3. L'autenticità e l'attendibilità dei documenti sono oggetto di controllo? Concretamente, come vengono verificate?

4. Oltre alle case d'asta e ai commercianti d'arte, sono chiamati a rispondere anche i collezionisti di opere d'arte?

5. In quanti casi è stato avviato un procedimento penale?

6. Il Consiglio federale comprende le critiche degli specialisti? Sono previste misure per rendere più efficaci i controlli?

Begründung

In un articolo della "NZZ am Sonntag" del 12 luglio 2015 ("Kunst aus dem Kriegsgebiet") si critica il ruolo delle autorità federali nella lotta al traffico di opere d'arte: i controlli sui commercianti d'arte sarebbero saltuari e, spesso, poco approfonditi. Secondo l'autore, sarebbero inoltre in circolazione documenti falsificati e mai verificati quanto alla loro autenticità e attendibilità. Il servizio specializzato dell'Ufficio federale della cultura responsabile della lotta al commercio illecito di antichità afferma di non avere, finora, scoperto opere d'arte introdotte illegalmente in Svizzera dalla Siria. Marc-André Haldimann - archeologo dell'Università di Berna e osservatore, per conto della Confederazione, del mercato svizzero delle antichità - ritiene invece plausibile che beni culturali provenienti da scavi illeciti in Siria siano venduti in Svizzera. I rimproveri mossi alle autorità federali sono duplici: da un lato controlli occasionali e superficiali e dall'altro un'eccessiva cautela nei confronti dei commercianti d'arte. Pare infatti che a tutt'oggi non sia stato avviato alcun procedimento penale in conseguenza di controlli effettuati in loco.

Stellungnahme des Bundesrates

In Svizzera il trasferimento di beni culturali rubati o saccheggiati è vietato in virtù dell'articolo 24 della legge sul trasferimento dei beni culturali (LTBC). La LTBC contiene anche disposizioni sul trasferimento di beni culturali, sulla garanzia di restituzione, sulle autorità, sull'assistenza amministrativa e giudiziaria, come pure disposizioni penali applicabili in caso di infrazione.

1./2. La Confederazione svolge controlli a campione in base a un'analisi dei rischi, all'identificazione di valichi più permeabili all'importazione illecita di beni culturali, alle possibilità di intervento delle autorità e alle risorse disponibili. I controlli riguardano sia il traffico di merci transfrontaliero sia il rispetto degli obblighi di diligenza nel commercio d'arte. Le autorità d'esecuzione svizzere partecipano inoltre a controlli internazionali mirati nell'ambito della lotta al commercio illecito di beni culturali.

Per evitare che beni culturali rubati o saccheggiati arrivino in Svizzera, la circolazione dei beni culturali viene controllata anzitutto alla frontiera, dove l'Amministrazione federale delle dogane è responsabile della vigilanza e del controllo del traffico di merci transfrontaliero, mentre il servizio specializzato per il trasferimento internazionale dei beni culturali dell'Ufficio federale della cultura (UFC) si occupa degli accertamenti concernenti i beni culturali. Dall'entrata in vigore della LTBC, queste due autorità federali hanno condotto 943 controlli coordinati approfonditi, riguardanti sia il commercio sia privati. A seguito dei controlli sono stati avviati finora 169 procedimenti penali cantonali, sfociati in 75 casi in una condanna.

I controlli eseguiti nel mondo del commercio d'arte e delle aste pubbliche verificano se i commercianti hanno rispettato gli obblighi di diligenza e possono presentare la documentazione di cui all'articolo 16 LTBC. Questi controlli sono svolti dal servizio specializzato dell'UFC. Per identificare oggetti a rischio, quali i beni culturali delle regioni di crisi, il servizio specializzato dell'UFC esamina sistematicamente le offerte commerciali, in particolare controllando a campione i cataloghi e le offerte on line. In questo ambito i controlli vengono svolti principalmente senza preavviso per via amministrativa. L'articolo 20 OTBC prevede che i controlli in loco vengano invece svolti di regola con preavviso. Dall'inizio dei controlli sono stati svolti 46 procedimenti approfonditi, di cui 43 per via amministrativa e senza preavviso e tre in loco e con preavviso. Siccome in tutti i casi è stata presentata la documentazione richiesta, ad oggi non sono stati avviati procedimenti penali.

Qualora sia necessario intervenire senza indugio, il servizio specializzato dell'UFC informa immediatamente il servizio di coordinamento delle indagini di Fedpol, affinché il caso possa essere esaminato dalle autorità cantonali di perseguimento penale. Sulla base del Codice di procedura penale, infatti, queste possono ordinare tutte le misure coercitive necessarie.

3. In presenza di indizi fondati che mettono in dubbio l'autenticità dei documenti, si procede a un esame più approfondito. In caso di dubbio si interpella per esempio l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione di esportazione. Se vi è il sospetto che i documenti siano stati falsificati, deve essere sporta denuncia presso l'autorità cantonale di perseguimento penale competente.

4. Secondo la LTBC, i controlli degli obblighi di diligenza concernono soltanto le persone attive nel commercio d'arte e nelle aste pubbliche. Tuttavia, anche i collezionisti sono oggetto di controlli dei beni culturali alle frontiere e sottostanno all'articolo 24 LTBC.

5. Confronta le risposte alle domande 1 e 2.

6. Il Consiglio federale constata che, da quando è stata ratificata la Convenzione Unesco 1970 e da quando è entrata in vigore la LTBC, la Svizzera è riconosciuta a livello internazionale per i suoi sforzi nella lotta al trasferimento illecito dei beni culturali.

Attento agli sviluppi del settore, il Consiglio federale ha tenuto conto delle allerte internazionali concrete e inserito il divieto di commerciare con beni culturali mobili rubati o saccheggiati provenienti dalla Siria o dall'Iraq nelle misure sanzionatorie nei confronti di questi due Stati. Inoltre, sulla base dell'articolo 8 capoverso 1 LTBC è stato realizzato un progetto di ordinanza quadro che permette al Consiglio federale di ordinare rapidamente i provvedimenti di durata limitata necessari per salvaguardare il patrimonio culturale mobile minacciato di uno Stato.

Risposta del Consiglio federale.