Società con sede in Svizzera attive nel commercio di materie prime e finanziamento di organizzazioni criminali e terroristiche. Che fa il Consiglio federale?
15.3858 · Interpellanza · 2015-09-16
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il 30 maggio 2015 il Consiglio federale ha pubblicato il primo rapporto nazionale sui rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo in Svizzera. Il rapporto omette di tematizzare il non trascurabile rischio che risorse naturali siano vendute a commercianti elvetici al fine di finanziare organizzazioni criminali o terroristiche. Lo "Stato islamico" si finanzia grazie alla vendita di petrolio. Nell'ottobre 2014 le autorità statunitensi hanno ritenuto opportuno incontrare a Berna due delle principali società svizzere del settore al fine di condividere informazioni ("Le Temps", 30 maggio 2015) sull'oro nero esportato illegalmente dalla Siria e dall'Iraq. Secondo le statistiche citate dalle autorità federali, il settore svizzero del commercio di materie prime controlla un quarto del mercato mondiale. Varie società di questo settore poco trasparente e regolamentato hanno avuto in passato l'abitudine di fare affari in regioni in cui allora imperversavano organizzazioni criminali e oggi gruppi terroristici. Le autorità statunitensi hanno incluso nella lista nera due società di Zugo attive nel commercio di materie prime in ragione delle loro operazioni con il regime siriano ("Tages-Anzeiger", 18 dicembre 2014). Il rischio che società svizzere contribuiscano - consapevolmente o involontariamente - a finanziare organizzazioni criminali o terroristiche acquistando materie prime da intermediari operanti nella regione non può essere ignorato, tanto più che i commercianti fanno partire importanti carichi di petrolio grezzo dai porti di questa parte del Mediterraneo.
Nelle risposte agli interventi parlamentari sul petrolio venduto dallo "Stato islamico" (15.5249, 15.3077), il Consiglio federale ha dichiarato di confidare nelle misure adottate dal settore stesso per sventare tali rischi, e di ritenere infima la probabilità che tali operazioni abbiano luogo.
Ciò mi induce a porre le domande seguenti:
1. Che cosa fanno le autorità svizzere per controllare che le società elvetiche attive nel commercio di materie prime si astengano effettivamente dall'effettuare operazioni che finanziano organizzazioni criminali o terroristiche?
2. Che cosa fanno le autorità svizzere per valutare l'efficacia delle misure adottate a tal fine dalle società attive nel commercio di materie prime?
3. Perché il rapporto nazionale sui rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo in Svizzera, pubblicato il 30 maggio scorso, non tratta tale rischio?
Stellungnahme des Bundesrates
1./3. Il rapporto nazionale sui rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo in Svizzera (rapporto NRA) analizza la questione del finanziamento di organizzazioni criminali (terroristiche) spiegando che il dispositivo di lotta al riciclaggio di denaro e il relativo controllo dell'intermediazione finanziaria hanno come obiettivo anche quello di prevenire il finanziamento del terrorismo. Nel quadro degli obblighi di diligenza sanciti dalla legge sul riciclaggio di denaro, gli intermediari finanziari sono tenuti, infatti, a soprintendere alle transazioni dei loro clienti attivi nel commercio di materie prime. Non appena affiora il sospetto che i versamenti effettuati da un commerciante di materie prime potrebbero ricollegarsi, in modo diretto o indiretto, al finanziamento di un'organizzazione terroristica, gli intermediari sono tenuti a svolgere i relativi accertamenti e, se del caso, a segnalare il sospetto all'ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro. I commercianti di materie prime che agiscono per conto di terzi sono anch'essi considerati intermediari finanziari e quindi sottoposti direttamente ai medesimi obblighi. In caso di violazione di tali obblighi, gli intermediari inadempienti rischiano, secondo l'entità e il contenuto delle loro osservazioni e la gravità del comportamento reprensibile, di essere perseguiti penalmente per carente diligenza in operazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 305ter del Codice penale oppure per:
- sostegno a un'organizzazione criminale ai sensi dell'articolo 260ter del Codice penale;
- finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 260quinquies del Codice penale;
- violazione della legge federale che vieta i gruppi Al-Qaïda e "Stato islamico" nonché le organizzazioni associate.
Quest'ultima legge sanziona con una pena privativa della libertà o con una pena pecuniaria qualsiasi sostegno a tali organizzazioni o la loro promozione, indipendentemente dal fatto che tali reati siano commessi in maniera intenzionale o con dolo eventuale. Peraltro, nell'ipotesi di un'attività commerciale al di fuori dell'intermediazione finanziaria, per la quale non vi sarebbero obblighi di diligenza da applicare, gli articoli 260ter e 260quinques del Codice penale nonché la legge federale che vieta i gruppi Al-Qaïda e "Stato islamico" nonché le organizzazioni associate sarebbero direttamente applicabili agli interessati. Come spiegato dal Consiglio federale nella risposta all'interpellanza Chevalley 15.3077, le sanzioni dell'ONU nei confronti dello "Stato islamico" sono applicate anche in Svizzera. La legge sugli embarghi, l'ordinanza sui provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo Al-Qaïda o ai taliban nonché le ordinanze che istituiscono misure economiche nei confronti della Siria e della Repubblica dell'Iraq vietano l'esecuzione di transazioni commerciali e prevedono sanzioni che devono essere rispettate anche dal settore delle materie prime. Il rapporto della Svizzera relativo all'attuazione della risoluzione 2199 del Consiglio di sicurezza dell'ONU illustra in dettaglio il divieto di mettere a disposizione e di commerciare petrolio.
Considerato tale dispositivo, il rapporto NRA giunge alla conclusione che la Svizzera dispone di mezzi moderni e conformi agli standard internazionali per affrontare i rischi legati al finanziamento del terrorismo.
2. Come menzionato sopra, nel quadro degli obblighi di diligenza cui sono sottoposti, gli intermediari finanziari sono inoltre tenuti a controllare se i loro clienti attivi nel commercio di materie prime adottano le disposizioni necessarie per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Per ridurre ulteriormente il rischio in tale ambito occorrono misure applicate direttamente dalle società commerciali quali l'attuazione di principi etici e di regole comportamentali nonché una maggiore trasparenza riguardo all'origine delle materie prime e delle relative transazioni.
Risposta del Consiglio federale.