15.4193 · Interpellanza · 2015-12-17
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Quali misure può adottare giuridicamente e intende decidere politicamente la Confederazione per identificare e, se del caso, neutralizzare le fonti di finanziamento dello "Stato islamico"?
Begründung
Il denaro, è risaputo, è il nervo della guerra. Questo vale anche per la guerra che lo "Stato islamico" conduce contro l'Occidente cristiano, in cui la Svizzera costituisce un potenziale obiettivo.
Una lotta efficace contro questo nemico implacabile presuppone dunque necessariamente, oltre a misure di sicurezza, l'identificazione dei flussi finanziari e, attraverso di essi, delle fonti di finanziamento dell'"IS". Tra queste, si è già abbondantemente parlato di vari traffici e soprattutto dell'esportazione di petrolio estratto dai giacimenti controllati da Daesh, talvolta per il tramite di società di trading con sede in Svizzera, attraverso la filiera curda e la Turchia.
Stellungnahme des Bundesrates
Come già sottolineato dal Consiglio federale nella sua risposta all'interpellanza Sommaruga Carlo 15.3858, la Svizzera dispone di mezzi giuridici al passo coi tempi e conformi agli standard internazionali per affrontare i rischi legati al finanziamento del terrorismo. Secondo il rapporto di un gruppo di lavoro interdipartimentale del giugno 2015, in Svizzera il rischio di finanziamento del terrorismo attraverso l'intermediazione finanziaria è modesto.
Inoltre, per quanto concerne il finanziamento del terrorismo, l'articolo 260quinquies del Codice penale (CP) punisce chiunque finanzia atti di violenza criminali. Tale disposizione si aggiunge all'articolo 260ter CP, che punisce il sostegno a un'organizzazione criminale. Dal 1° gennaio 2015 il quadro legislativo è stato completato dalla legge federale che vieta i gruppi "Al-Qaïda" e "Stato islamico" nonché le organizzazioni associate (RS 122). Gli intermediari finanziari sono tenuti a verificare approfonditamente i loro clienti e le transazioni finanziarie. In presenza di un sospetto fondato di finanziamento del terrorismo devono informarne l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), conformemente alla legge relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (RS 955.0). Il mancato rispetto di tali obblighi è oggetto di sanzioni penali.
Come evidenziato dal Consiglio federale nella sua risposta all'interpellanza Chevalley 15.3077, le sanzioni dell'ONU nei confronti dell'"IS" vengono applicate anche dalla Svizzera. L'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo "Al-Qaïda" o ai taliban (RS 946.203) vieta infatti le transazioni commerciali con tutte le persone fisiche o giuridiche elencate nell'allegato 2. Tali transazioni includono anche quelle legate al commercio del petrolio. Le restrizioni in materia di commercio di beni culturali provenienti dalla Siria e dall'Iraq sono invece disciplinate dalle rispettive ordinanze che istituiscono provvedimenti nei confronti di questi due Paesi (Siria: RS 946.231.172.7 e Iraq: RS 946.206).
I gruppi terroristici che mirano a commettere attentati in Europa si finanziano perlopiù in modo autonomo, ovvero non dipendono da flussi finanziari esterni. Nello specifico, il finanziamento dell'organizzazione "Stato Islamico" sembra provenire, sulla base delle informazioni disponibili, dalle fonti più disparate. L'organizzazione si finanzia tra l'altro grazie alle tasse imposte alla popolazione delle regioni occupate, ai saccheggi, alle donazioni di varia origine, agli introiti delle vendite di beni archeologici e del greggio. La Svizzera non ha la possibilità di intervenire su queste attività di finanziamento. Le organizzazioni terroristiche finanziano le loro attività anche con le entrate di pagamenti di riscatti per cittadini rapiti. La Svizzera si oppone categoricamente alle richieste ricattatorie e non paga alcun riscatto.
Il 22 ottobre la Svizzera ha firmato il protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo. Nel quadro dell'attuazione del protocollo e della convenzione il Consiglio federale proporrà disposizioni penali specifiche contro il reclutamento e l'addestramento di terroristi ed esaminerà una norma penale generale contro i viaggi con motivazioni terroristiche e gli atti di sostegno, incluso quello finanziario. Parimenti oggetto di una verifica volta a individuare eventuali lacune normative è attualmente il menzionato articolo 260ter relativo alle organizzazioni criminali. Tale verifica è svolta nel quadro dell'adempimento della mozione della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati 15.3008, "Articolo 260ter del Codice penale. Modifica".
Va infine segnalato che il dispositivo di difesa legale della Svizzera contro il finanziamento del terrorismo è attualmente oggetto di una valutazione da parte del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI). Per il momento non è possibile prevedere se e in che misura i risultati della suddetta valutazione riveleranno la necessità di legiferare.
Alla luce di quanto precede, il Consiglio federale non vede attualmente la necessità di adottare ulteriori misure legislative, ma seguirà attentamente l'attuale minaccia terroristica e la conseguente evoluzione degli standard internazionali di lotta al terrorismo.
Risposta del Consiglio federale.