15.444 · Iniziativa parlamentare · 2015-06-14
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:
Nell'ambito della prossima revisione, la legge sul Parlamento (LParl) deve essere modificata in modo tale che i documenti accessori delle commissioni possano essere pubblicati o siano di principio accessibili al pubblico, a meno che non siano esplicitamente classificati altrimenti. Dovranno essere possibili differenziazioni (ad esempio per le singole commissioni o in funzione del tipo di classificazione dei documenti).
Begründung
Le deliberazioni delle commissioni sono confidenziali (art. 47 cpv. 1 LParl.). La confidenzialità favorisce il dibattito aperto e la ricerca di compromessi e non va pertanto intaccata.
Durante le deliberazioni i membri delle commissioni ricevono spesso documenti supplementari quali lettere interne, rapporti delle segreterie delle commissioni, perizie di uffici federali, progetti di legge o pareri dell'amministrazione, statistiche, tavole sinottiche, perizie esterne, sentenze, estratti di studi scientifici e articoli di giornale, nonché le cosiddette risposte scritte del Consiglio federale o dell'amministrazione a proposte tematiche. Dal punto di vista strettamente formale, secondo l'articolo 8 capoverso 1 dell'ordinanza sull'amministrazione parlamentare (OParl) tutti questi documenti dovrebbero essere trattati in quanto confidenziali.
Questo rigore formale si scontra tuttavia con una logica materiale: non si possono riclassificare in quanto confidenziali i documenti contenenti informazioni che sono già state diffuse oppure documenti dell'amministrazione che sottostanno al principio della trasparenza secondo la pertinente legge, per il semplice fatto che sono stati distribuiti durante i lavori di una commissione. Anche nel commentario alla legge sul Parlamento si osserva che "ovviamente i documenti che sono già pubblici non diventano confidenziali perché sono stati consegnati a una commissione" (Graf/Theler/Von Wyss, Komm. ParlG, art. 47 N 16).
Anche lo scopo stesso del segreto delle deliberazioni commissionali non richiede un'applicazione così severa della confidenzialità come avviene oggi. Il dibattito e la ricerca di consenso in seno a una commissione non dipendono dal fatto che i documenti menzionati vengano successivamente resi accessibili al pubblico o meno. Al contrario: proprio la normativa generica attuale, secondo cui tutti i documenti sono indistintamente assegnati allo stesso grado di confidenzialità, fa sì che questa sia regolarmente violata. Le corrispettive norme dell'amministrazione federale, contenute nell'ordinanza sulla protezione delle informazioni (OPrI), prevedono invece quattro livelli di classificazione: "segreto", "confidenziale" "ad uso interno", non classificato (art. 4 cpv. 1 OPrI).
Per questi motivi, si chiede di introdurre una normativa differenziata anche per i documenti accessori delle commissioni. Nella breve perizia del 30 maggio 2015 per la consigliera nazionale Christa Markwalder in relazione alla trasmissione di risposte scritte del Consiglio federale su richiesta di un membro della commissione, il professor Kurt Nuspliger, già cancelliere di Stato a Berna, propone anch'egli una modifica di legge in tal senso. Le risposte scritte a proposte tematiche dovranno in ogni caso "poter essere usate per il dibattito pubblico".
In linea di principio dovranno tuttavia essere pubblicati tutti i documenti accessori, a meno che non siano esplicitamente classificati in quanto confidenziali, analogamente alla prassi dell'amministrazione federale. Soprattutto per le commissioni di vigilanza (CdF, CdG, CPI) potrà essere mantenuta la normativa vigente, secondo cui tutti i documenti sono confidenziali.