16.3436 · Mozione · 2016-06-15
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare il diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti introducendo l'obbligo di massima di stilare un verbale in occasione delle audizioni di minori e adulti. Riassunti sommari devono essere ammissibili unicamente in casi eccezionali e secondo criteri definiti nella legge.
Begründung
Secondo le vigenti disposizioni legali, l'autorità di protezione dei minori e degli adulti può riassumere sommariamente le audizioni. Per loro natura, i riassunti sommari sono sovente lacunosi e soggettivi. Non sono di alcun aiuto se la decisione è impugnata dinanzi all'autorità superiore. Mancano dettagli importanti e le audizioni devono essere ripetute. Non è ragionevole esigere più audizioni sulla medesima questione, soprattutto nel caso di bambini.
La legge va pertanto modificata introducendo l'obbligo di massima di stilare protocolli. Con l'ausilio degli strumenti tecnologici attuali un protocollo non è più oneroso di un riassunto sommario. L'esperienza infatti insegna che per tali riassunti sommari la corretta scelta delle parole e la distinzione dei fatti essenziali da quelli secondari richiedono molto tempo. I protocolli consentono inoltre di evitare altre audizioni e molte obiezioni degli interessati.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Le prescrizioni federali in materia di procedura dinanzi all'autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) sono consapevolmente assai rudimentali. Si limitano ad alcune questioni procedurali fondamentali che meritano risposte uniformi per garantire l'applicazione del diritto materiale. Per l'audizione del figlio, la legge prevede unicamente nell'articolo 314a CC che il verbale contenga soltanto le risultanze essenziali per la decisione. Conformemente all'articolo 450f CC è determinante il Codice di procedura civile (CPC; RS 272) tranne nel caso in cui le disposizioni procedurali cantonali prevedano altrimenti. Secondo l'articolo 235 capoverso 2 CPC le indicazioni concernenti i fatti vanno verbalizzate "nel loro contenuto essenziale"; lo stesso vale per la verbalizzazione delle deposizioni dei testimoni (art. 176 cpv. 1 CPC) nonché dell'interrogatorio e delle deposizioni delle parti (art. 193 CPC). Ovviamente le autorità hanno la possibilità di stilare un verbale completo regolarmente o nel singolo caso, se lo ritengono necessario. La decisione è presa ponderando la necessità e l'onere previsto. Questa normativa pare efficace; se in singoli casi sono stati effettivamente stilati verbali che non adempiono i requisiti legali, occorre trovare una soluzione mediante il ricorso o eventualmente facendo capo all'autorità di vigilanza. Non appare invece giustificato inasprire generalmente le condizioni del diritto federale a causa di casi isolati.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.