16.3992 · Postulato · 2016-12-13
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a verificare con quali regole è possibile garantire una chiara separazione tra regolamentazione, esecuzione e controllo. A tal fine l'esecutivo deve basarsi sui principi e sulle considerazioni adottati dall'OCSE nell'ambito dei lavori concernenti le "state-owned enterprises" (imprese statali) e dovrebbe anche spiegare se e come i Cantoni applicano tali principi.
In particolare, occorre verificare:
1. se il divieto di rappresentanza di persone con compiti esecutivi o legislativi in organi direttivi di imprese con partecipazione rilevante dei relativi livelli statali (compreso il "cooling off") potrebbe migliorare l'indipendenza e il controllo nell'ottica di una buona governance;
2. se il divieto di partecipazione rilevante in un'impresa da parte di un ente pubblico potrebbe evitare conflitti d'interesse, a condizione che quest'ultimo definisca le condizioni quadro.
Begründung
Se in un determinato settore lo Stato è contemporaneamente proprietario di un'azienda, ne nomina gli organi di gestione e ne assume la sorveglianza, i conflitti d'interesse sono inevitabili. Nel suo rapporto sul governo d'impresa del 2006 il Consiglio federale ha pertanto spiegato che si deve procedere a una separazione e ha anche affermato che, in caso di conflitto tra gli interessi della Confederazione e quelli societari, i rappresentanti delegati negli organi decisionali devono privilegiare gli interessi societari a quelli della Confederazione. Questo obiettivo può essere raggiunto più facilmente con una separazione. La Confederazione applica tale principio in alcune imprese (ad es. Swisscom, RUAG). Analogamente ciò deve valere anche a livello cantonale e comunale. Esempi contrari sono dati dalla rappresentanza di funzionari governativi in aziende come l'aeroporto di Zurigo o negli ospedali cantonali.
Dopo che la Confederazione ha definito le principali condizioni quadro, al fine di evitare conflitti di interesse si dovrebbe anche verificare se la sua partecipazione a Swisscom debba essere trasferita ai Cantoni o se gli ospedali debbano essere gestiti dai Comuni (o da associazioni di Comuni) per evitare, ad esempio, un conflitto di interessi nella stesura degli elenchi di ospedali o nella sorveglianza da parte delle direzioni sanitarie cantonali.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Riconoscere e chiarire potenziali conflitti d'interesse è compito fondamentale di ogni buon governo d'impresa. Il Consiglio federale ha valutato in modo sistematico questo aspetto nei rapporti sul governo d'impresa del 2006 e del 2009 e ha formulato regole per prevenire eventuali conflitti d'interesse. Un importante punto di riferimento sono state le "OECD-Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises" (Linee guida dell'OCSE). Si citano, a titolo di esempio, le seguenti importanti regole per il governo d'impresa:
a. indipendenza delle istruzioni fornite dai regolatori di mercato: le unità che svolgono funzioni di vigilanza e regolamentazione del mercato sono istituti di diritto pubblico (FINMA, Autorità di sorveglianza dei revisori, Swissmedic, IFSN) o commissioni decisionali (COMCO, Postcom, Comcom); lavorano attenendosi alle disposizioni che ne regolano mansioni e organizzazione e sono indipendenti nella loro attività dal Consiglio federale (rapporto sul governo d'impresa 2006, n. 3.3.3, 5.2, e 6.1; Linee guida dell'OCSE III A.);
b. istituzione di posizioni di ente proprietario all'interno dell'amministrazione federale per coordinare gli affari inerenti alla politica di proprietario per conto del Consiglio federale, mantenendo la separazione, dal punto di vista organizzativo, da funzioni che potrebbero generare conflitti, quali la commissione di prestazioni presso imprese parastatali (rapporto sul governo d'impresa 2006, n. 6.1 e 6.3; Linee guida dell'OCSE II D.);
c. rinuncia di massima a nominare una rappresentanza della Confederazione negli organi direttivi di imprese parastatali. Sono previste eccezioni soltanto nei casi in cui gli interessi della Confederazione non sono sufficientemente tutelati in mancanza di una rappresentanza o laddove lo richieda il profilo dei requisiti del consiglio d'amministrazione o di istituto. Tali eccezioni sono ammesse esclusivamente in presenza di validi motivi ("comply or explain") e nel rispetto delle linee guida dell'OCSE (rapporto sul governo d'impresa 2006, n. 4.2.3; rapporto supplementare del 2009, n. 3; principii guida 6 e 9 del rapporto sul governo d'impresa; Linee guida dell'OCSE VII C./D./E.).
In merito alle richieste di verifica specifiche contenute nel postulato va considerato quanto segue:
1. Il Consiglio federale sostiene la posizione - condivisa con esperti in materia di governo d'impresa e conforme alle linee guida dell'OCSE - secondo cui un mandato negli organi direttivi di un'unità controllata dallo Stato non è compatibile con l'esercizio simultaneo di una funzione esecutiva o legislativa poiché comporterebbe conflitti d'interesse sul lungo periodo. Il cumulo di mandati è espressamente vietato a livello federale (art. 14 LPar e art. 60 LOGA). Va inoltre aggiunto che i membri di organi direttivi dovrebbero essere nominati sulla base delle proprie qualificazioni professionali e personali (principio guida 5 del rapporto sul governo d'impresa; Linee guida dell'OCSE VII C.).
2. Sarebbe possibile evitare conflitti d'interessi istituendo il divieto di partecipazioni pubbliche nelle imprese; ad avviso del Consiglio federale, tuttavia, una misura di questo tipo sarebbe eccessiva: siccome un'attività imprenditoriale dello Stato presuppone, tra le altre condizioni, l'esistenza di un interesse pubblico - in generale la garanzia del servizio universale - (art. 5 cpv. 2 della Costituzione), un divieto di questo tipo entrerebbe in conflitto con l'interesse di fornire il servizio universale. Ciò risulterebbe, a parere del Consiglio federale, più grave rispetto a eventuali conflitti d'interesse, che possono invece essere risolti con mezzi più semplici, facendo riferimento ai rapporti sul governo d'impresa del Consiglio federale, alle linee guida dell'OCSE e a esperienze a livello nazionale e internazionale. Questa constatazione spiega la contrarietà a trasferire ai Cantoni la partecipazione della Confederazione in Swisscom. Si pongono inoltre le seguenti domande: primo i Cantoni disporrebbero della capacità di assumersi i rischi, nonché dei mezzi finanziari necessari? Secondo in che modo potrebbero assumere in maniera efficiente la direzione e il controllo della società se si considera la frammentata struttura proprietaria?
Sulla base delle disposizioni sull'autonomia cantonale (art. 3 e 47 della Costituzione), i Cantoni hanno responsabilità esclusiva del governo d'impresa delle proprie partecipazioni. Il Consiglio federale non è né autorizzato a emanare direttive in tal senso, né dispone delle informazioni necessarie circa le prassi dei singoli Cantoni.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.