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Introduzione dell'obbligo d'iscrizione nel registro di commercio per le associazioni con flussi finanziari internazionali

16.4130 · Mozione · 2016-12-16

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Esorto il Consiglio federale a definire le basi legali che obblighino le associazioni, perlomeno quelle con flussi finanziari internazionali, a farsi iscrivere nel registro di commercio. Il Consiglio federale è, se del caso, libero di fissare un determinato importo dei flussi a partire dal quale si applicherà l'obbligo di iscrizione. L'obbligo dovrà valere anche per le associazioni che rientrano tra le organizzazioni senza scopo di lucro secondo la definizione del GAFI: "Cette expression désigne les personne morales, constructions juridiques ou organisations qui à titre principal sono impliquées, la collecte et la distribution des fonds à des fins caritatives, religieuses, culturelles, éducatives, sociale ou confraternelles ou pour d'autres types de 'bonnes oeuvres'."

Begründung

La lotta contro il riciclaggio di denaro e in particolare contro la radicalizzazione, i predicatori d'odio e in ultima analisi il finanziamento del terrorismo hanno recentemente assunto grande importanza anche in Svizzera. Occorre maggiore trasparenza, pur nella consapevolezza che tali misure, da sole, non sono in grado di impedire la radicalizzazione.

Le raccomandazioni del GAFI, in particolare la raccomandazione n. 8 (organizzazioni senza scopo di lucro - no-profit) vanno nella direzione di un'iscrizione nel registro di commercio nonché di una sufficiente contabilità, pubblicità e accessibilità, il che deporrebbe anche in favore di un obbligo di iscrizione delle associazioni e quindi del loro obbligo di contabilità e di rendiconto.

L'articolo 15 in combinato disposto con l'articolo 8 della Costituzione federale conferisce alle comunità religiose, anche quelle musulmane, il diritto di vigilare autonomamente sulle fondazioni e le associazioni ecclesiastiche e religiose. Stando agli esperti, le comunità religiose musulmane tendono a organizzarsi in associazioni piuttosto che in fondazioni. Il Consiglio federale non è tuttavia in grado di fornire informazioni più dettagliate (cfr. risposta all'interpellanza 16.3453). Le associazioni che non perseguono uno scopo economico non sono obbligate a farsi iscrivere (art. 52 cpv. 2 CC). Di conseguenza, non sottostanno all'obbligo di contabilità commerciale e di rendiconto. Conformemente all'articolo 957 capoverso 2 numero 2 del Codice delle obbligazioni, le fondazioni e associazioni non sottostanti all'obbligo di iscrizione devono tenere soltanto una "contabilità da libretto della spesa". Non tutto ciò che è religioso riveste necessariamente una pubblica utilità.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Le questioni legate alla trasparenza delle associazioni e delle altre organizzazioni di pubblica utilità sono attualmente esaminate dal Gruppo di coordinamento interdipartimentale per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (GCRF). Il GCRF è una struttura permanente allestita dal Consiglio federale e responsabile di coordinare in seno all'Amministrazione federale le misure di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. È stato incaricato di elaborare un'analisi dei rischi rappresentati dalle associazioni, fondazioni e da altre organizzazioni di pubblica utilità e, all'occorrenza, di formulare proposte di miglioramento. A tal fine dovrà tenere conto anche dei risultati del quarto rapporto di valutazione della Svizzera da parte del Gruppo di azione finanziaria (GAFI), pubblicato il 7 dicembre 2016. Parallelamente ai lavori del GCRF, la rete integrata svizzera per la sicurezza ha incaricato il suo delegato di elaborare entro il secondo semestre 2017, insieme alla Confederazione, i Cantoni, le città e i Comuni, un piano nazionale d'azione per lottare contro la radicalizzazione e l'estremismo violento. L'iscrizione obbligatoria nel registro di commercio di tutte o parte delle associazioni rientra tra le misure esaminate da questi due gruppi di lavoro. L'iscrizione nel registro di commercio non rappresenta tuttavia l'unico strumento possibile. Sono infatti prese in considerazione altre misure o alternative per consolidare il sistema legislativo esistente. Pur condividendo le preoccupazioni dell'autrice della mozione, il Consiglio federale ritiene preferibile attendere la conclusione dei lavori in corso prima di elaborare nuove disposizioni.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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