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16.492 · Iniziativa parlamentare · 2016-12-14

Parlamento

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

Il Codice penale è modificato come segue:

Art. 47 Della commisurazione della pena

...

Cpv. 3

Per commisurare la pena, il giudice tiene conto del quadro sanzionatorio completo previsto per il reato in questione.

Begründung

Il recente dibattito sulla questione delle pene irrogate in seguito a violenza carnale ha evidenziato in modo lampante il grande divario esistente tra le pene previste dal Codice penale e la pronuncia delle stesse, una situazione che non è propriamente nuova.

In seguito all'accettazione del postulato Jositsch 09.3366, "Sfruttamento del margine di manovra offerto dal quadro normativo. Verifica della prassi dei tribunali", il Consiglio federale aveva sottolineato, nel suo rapporto concernente la revisione della Parte speciale del Codice penale, quanto segue: "Si constata inoltre che soltanto in rari casi le condanne pronunciate si situano nella metà superiore del quadro sanzionatorio; per la maggior parte esse rimangono ben al di sotto di questa soglia." È quindi assodato che di gran lunga i giudici non "sfruttano l'intero quadro sanzionatorio di cui dispongono".

L'articolo 190 CP (violenza carnale), per esempio, prevede una pena detentiva da uno a dieci anni, ma la stragrande maggioranza delle pene pronunciate sono inferiori a tre anni e a un terzo dei condannati è inflitta una pena con la condizionale. Non sono rare le sentenze in cui, per casi considerati particolarmente gravi, la pena pronunciata non raggiunge nemmeno la metà di quanto è previsto nel Codice penale.

Giustamente, questa situazione lascia perplessi perché non corrisponde al quadro sanzionatorio previsto dal legislatore e, operando un confronto, ne esce l'immagine di una giustizia penale completamente sproporzionata.

Il Parlamento e il Consiglio federale hanno ammesso l'esistenza di questo problema già nel 2009 accogliendo il suddetto postulato, ma da allora la situazione è fondamentalmente rimasta immutata, per non dire peggiorata.

Pertanto non sarà sufficiente cambiare il solo quadro sanzionatorio, come prevede il Consiglio federale nella revisione della Parte speciale del CP, ma occorrerà anche prevedere che, al momento di determinare la pena, il giudice tenga conto dell'insieme del quadro sanzionatorio; in caso contrario commetterebbe una forma di abuso negativo del suo potere discrezionale.

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