17.3185 · Interpellanza · 2017-03-16
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
A inizio 2017, Swisscom ha inviato nuove condizioni generali e una dichiarazione generale in merito alla protezione dei dati. Questi documenti spiegano le future modalità di trattamento e utilizzazione, in collaborazione con società esterne, dei dati personali a fini pubblicitari.
Se il cliente non vi si oppone entro una certa scadenza, seguendo una procedura on line alquanto laboriosa, Swisscom ottiene l'autorizzazione di trasmettere i dati, a fini commerciali, ad Admeira, un'impresa cui partecipano la SSR, Swisscom e Ringier. È molto probabile che numerosi clienti abbiano buttato la lettera senza leggerla sino in fondo e senza notare le indicazioni scritte a caratteri piccoli, accettando inconsapevolmente i cambiamenti in merito all'utilizzo dei dati.
Il fatto è che una parte della giurisprudenza e della dottrina considera insufficiente la convenzione dell'accettazione tacita. Quindi la procedura di Swisscom preoccupa, tanto più che Admeira presenta numerose zone d'ombra. Considerato tale contesto, pongo le seguenti domande:
1. Il Consiglio federale ritiene che in questo caso la convenzione dell'accettazione tacita sia sufficiente quale fondamento per un accordo contrattuale?
2. Per quale ragione Swisscom non ha agito diversamente, ad esempio tramite una procedura di tipo "opt-in" che tutela i clienti, un aspetto a cui la Confederazione dovrebbe essere interessata?
3. Il Consiglio federale è stato informato in merito alla prassi di Swisscom?
4. Il Consiglio federale ritiene opportuno che un'impresa della Confederazione scelga una tale procedura per permettere l'utilizzo di dati al fine di creare profili personali?
5. Il Consiglio federale non crede che i dati aggregati e resi anonimi, risalenti spesso ancora all'epoca delle PTT, costituiscano un bene a cui tutte le imprese mediatiche e pubblicitarie dovrebbero poter accedere senza discriminazione?
6. Diversi interventi parlamentari riguardanti Admeira, oltre a dei procedimenti giudiziari, sono in corso di trattamento. Il Consiglio federale come considera questa situazione?
7. Il Consiglio federale come può giustificare la trasmissione e l'utilizzo dei dati sul piano del diritto della concorrenza (divieto di sovvenzionamento trasversale) e del diritto delle telecomunicazioni?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La valutazione del presente caso sotto il profilo del diritto civile non compete al Consiglio federale. La questione riguardo alla validità delle condizioni generali contrattuali è disciplinata dal diritto materiale, soprattutto dal diritto delle obbligazioni e da quello in materia di concorrenza sleale, la cui applicazione spetta ai competenti tribunali civili.
2. Swisscom è una società anonima indipendente presso cui la Confederazione detiene per legge la maggioranza del capitale azionario. Ogni quattro anni il Consiglio federale prescrive a Swisscom degli obiettivi strategici, ma si limita all'orientamento di base e ne riconosce l'autonomia imprenditoriale.
Con il metodo opt-out i cambiamenti entrano automaticamente in vigore se gli utenti non vi si oppongono esplicitamente, ciò fa sì che una nuova offerta venga accettata da una cerchia più ampia di utenti. Rappresenta un vantaggio per l'azienda, ragion per cui questo modo di procedere viene prediletto dalla maggior parte dei fornitori di prestazioni Internet. D'altro canto, l'eco mediatica scatenata dalle modifiche delle condizioni generali di Swisscom, mostra proprio che al giorno d'oggi molti clienti sono sensibili quanto alla protezione dei propri dati e non accettano un complicato sistema di opt-out. Nell'ambito della propria autonomia imprenditoriale e delle disposizioni legali vigenti, Swisscom è tuttavia libera di decidere quali metodi applicare per la raccolta dei dati.
3. In linea di massima non è previsto che Swisscom informi il Consiglio federale in merito a specifiche attività operative. Anche nel presente caso ciò non è avvenuto.
4. Come menzionato alla domanda 2 il Consiglio federale riconosce l'autonomia imprenditoriale di Swisscom. Il procedimento scelto rientra nella responsabilità operativa di Swisscom. Il Consiglio federale non si pronuncia in merito all'appropriatezza delle singole decisioni. La Confederazione s'impegna d'altronde a promuovere la responsabilità sociale d'impresa (RSI), che riguarda l'impatto sociale ed ambientale delle attività imprenditoriali tenendo in considerazione gli interessi degli stakeholder (azionisti, lavoratori, consumatori, comunità locali, organizzazioni non governative, ecc.). La Confederazione contribuisce all'attuazione della RSI, in particolare anche laddove opera ad esempio in veste di proprietaria di imprese e assume una funzione di modello. Attualmente sta esaminando la situazione per quanto riguarda il suo ruolo di modello.
5. Analogamente ad altri fornitori di servizi di telecomunicazione, Swisscom detiene dati provenienti dai suoi rapporti con la clientela. Nella misura in cui questi dati sono antecedenti alla privatizzazione parziale del 1998, occorre tenere presente che, al momento del trasferimento a Swisscom delle parti dell'Azienda delle PTT, la legge sull'azienda delle telecomunicazioni non prevedeva un divieto di riutilizzare i dati cliente esistenti. Inoltre, in linea di massima Swisscom gode di autonomia aziendale anche per quanto riguarda l'utilizzazione dei dati cliente, nella misura in cui si attiene in particolare al diritto della concorrenza, alla protezione dei dati e al segreto delle telecomunicazioni.
L'articolo 29 della legge sulla radiotelevisione contiene una disposizione motivata dalla politica dei media, prevede infatti che nell'ambito di attività che non sono oggetto della concessione, si pensi alla commercializzazione di pubblicità, la SSR non può limitare considerevolmente il margine di sviluppo di altre aziende mediatiche.
Nell'ambito dell'elaborazione di una politica svizzera dei dati coerente e orientata al futuro, la Confederazione ha invitato gli enti parastatali quali la Posta svizzera, le Ferrovie federali, Skyguide, Swisscom e la SSR a inventariare i propri dati e a presentare le condizioni d'accesso vigenti per tali dati. L'elenco dei dati considerati pubblici ("open") o ad accesso limitato ("restricted") per un eventuale riutilizzo da parte di terzi e le relative condizioni d'accesso vanno pubblicati in forma appropriata. Non esiste una base legale che obbliga gli enti parastatali a pubblicare i dati in proprio possesso ai fini di un riutilizzo. L'introduzione di un tale obbligo presupporrebbe innanzitutto un esame della sua costituzionalità.
6. Nella sua decisione del 29 febbraio 2016 il DATEC è giunto alla conclusione che la commercializzazione comune della pubblicità da parte di SSR, Swisscom e Ringier non limiti considerevolmente il margine di sviluppo di altre aziende mediatiche. Essendo questa procedura pendente presso il Tribunale federale, il Consiglio federale non si esprime ulteriormente in merito.
7. Se dovessero apparire segni di violazione del diritto dei cartelli, entrerebbe in gioco la Commissione della concorrenza (COMCO). L'impresa di commercializzazione della pubblicità Admeira è stata valutata e approvata dalla COMCO, dato che non ci si attende che causi una soppressione della concorrenza efficace. Nel campo del diritto sulle telecomunicazioni va rispettato in particolare il segreto delle telecomunicazioni, in caso di non osservanza sono previste sanzioni penali. Secondo il Consiglio federale il segreto delle telecomunicazioni non viene violato dalla nuova dichiarazione di Swisscom sulla protezione dei dati.
Risposta del Consiglio federale.