17.3447 · Interpellanza · 2017-06-14
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Nella sua risposta scritta alla mozione della CSEC-N 16.3911, il Consiglio federale afferma che "la Confederazione e i Cantoni hanno riconosciuto la necessità di un intervento e hanno già definito a grandi linee le competenze e formulato alcuni obiettivi".
Indica inoltre che per determinare l'onere finanziario i Cantoni hanno commissionato studi i cui risultati dovrebbero essere disponibili nella primavera del 2017.
Rammentiamo pure che il Parlamento ha accordato, per gli anni 2017 a 2020, un credito d'impegno di 54 milioni di franchi per cofinanziare progetti svolti nei Cantoni.
Preghiamo quindi il Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti.
1. Come sono o saranno utilizzati concretamente i 54 milioni concessi?
2. Quali sono i risultati delle stime finanziarie realizzate dai Cantoni per un'integrazione efficace dei giovani migranti?
3. Oltre al credito d'impegno, il Consiglio federale è disposto ad aumentare il forfait di 6000 franchi per migrante versato ai Cantoni? Oppure è disposto a prevedere altre forme di aiuto finanziario ai Cantoni o per esempio alle imprese che accolgono giovani migranti in inserimento professionale?
4. A che punto sono le collaborazioni interistituzionali tra i settori dell'asilo, dell'integrazione, della formazione e del mercato del lavoro:
a. sul piano federale?
b. Nei Cantoni? In particolare per quanto concerne l'offerta di corsi preparatori, l'allestimento di coaching...
5. A fronte delle disparità tra un Cantone all'altro, constatate in particolare dal Comitato ONU sui diritti dell'infanzia (febbraio 2015), il Consiglio federale o la Conferenza delle direttrici e dei direttori delle opere sociali prevedono di emanare norme minime in materia di accoglienza e assistenza dei migranti minorenni non accompagnati (RMNA), in particolare riguardo alle offerte di preparazione alla formazione professionale e di accompagnamento individuale?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il rapporto intitolato "Misure d'accompagnamento dell'articolo 121a della Costituzione: potenziamento delle misure integrative a favore dei rifugiati e delle persone ammesse provvisoriamente", pubblicato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2015, risponde alla domanda posta. I Cantoni che beneficeranno dei contributi concessi nel quadro del programma pilota potranno investirli in misure che avranno sviluppato tenendo conto delle raccomandazioni formulate dalla Segretaria di Stato della migrazione (SEM) a marzo 2017. Il citato credito d'impegno riguarda il periodo 2018-2021. I Cantoni stanno attualmente predisponendo queste misure. La SEM ha fissato all'autunno 2017 il termine per la presentazione delle domande.
2. Il rapporto dei Cantoni del 3 febbraio 2017 sull'indennizzo finanziario della Confederazione per l'integrazione delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati riconosciuti, l'alloggio e l'assistenza dei richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati (RMNA) e la preparazione di adolescenti e giovani adulti giunti tardivamente in Svizzera alla formazione di base professionale stima i costi medi d'integrazione a 18 000 franchi per persona ammessa provvisoriamente/rifugiato riconosciuto. Le cifre indicate sono state calcolate sul totale di questa categoria di persone. I costi medi d'integrazione per il gruppo degli adolescenti e dei giovani adulti non figurano separatamente.
3. Il 3 marzo 2017 i Cantoni hanno presentato il suddetto rapporto al Capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia e a quello del Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca. Su questa base, la Confederazione e i Cantoni si sono congiuntamente impegnati ad avviare l'Agenda Integrazione Svizzera. Entro la fine del 2017 si intende definire obiettivi comuni per un processo d'integrazione efficace e sistematico, tematizzando anche i costi e l'utilità attesi.
4. Nel quadro dell'Agenda Integrazione Svizzera sono pure considerate le sovrapposizioni tra l'integrazione, la formazione e il mercato del lavoro ed esaminate le competenze nei rispettivi settori parziali.
I temi della migrazione e dell'integrazione sono discussi anche in seno agli organi nazionali sulla cooperazione interistituzionale. Di norma i Cantoni dispongono anche di strutture ad hoc per questo tipo di cooperazione, che quindi viene impostata in modo diverso da Cantone a Cantone.
5. In virtù della ripartizione delle competenze sancita dalla Costituzione federale (art. 115 Cost.; RS 101), ripresa pure nell'articolo 82 della legge sull'asilo (LAsi; RS 142.31), in linea di massima la legislazione e l'applicazione del diritto nell'ambito dell'aiuto sociale, che comprende anche l'assistenza e, in certa misura, la promozione dell'integrazione (cfr. art. 82 cpv. 5 LAsi), competono ai Cantoni anche nel settore dell'asilo. Fondandosi su tale competenza, a maggio 2016 la Conferenza delle direttrici e dei direttori delle opere sociali ha adottato raccomandazioni concernenti i RMNA. Queste raccomandazioni si propongono di armonizzare il diritto e le prassi cantonali in materia di alloggio e assistenza dei RMNA e quindi di far rispettare i principi programmatici della Convenzione sui diritti del fanciullo (RS 0.107). Esse comprendono pure un capitolo a parte su questioni relative alla formazione continua.
Risposta del Consiglio federale.