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Concessione di aiuti finanziari per attività giovanili extrascolastiche. Applicazione inadeguata della LPAG

17.3493 · Interpellanza · 2017-06-15

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Non ritiene anch'esso che con gli aiuti finanziari concessi in virtù della legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG) si debba promuovere non lo scambio unilaterale, vale a dire dalla Svizzera all'estero, ma lo scambio reciproco di giovani?

2. Condivide l'opinione che il concetto di "residenza" del diritto civile applicato dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali giusta l'articolo 4 LPAG per le sue decisioni concernenti la concessione degli aiuti finanziari sia relativizzato dall'articolo 3 ("Accesso non discriminatorio alle attività extrascolastiche")?

3. È anch'esso del parere che per la proficuità degli scambi sia determinante la durata dell'assistenza prestata ai giovani e non il numero di manifestazioni aperte al pubblico, assemblee, ecc.?

4. Ha previsto prossimamente una revisione della legge e dell'ordinanza o una loro valutazione?

Begründung

Gli aiuti finanziari per la gestione delle strutture e per attività regolari nel quadro del credito per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche giusta l'articolo 7 capoverso 2 LPAG e gli articoli 6 e 7 dell'ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche sono calcolati in funzione del numero di giorni di scambi individuali di giovani di età inferiore ai 25 anni organizzati dall'istituzione responsabile richiedente. Fin qui, tutto bene. Questi giovani devono però essere residenti in Svizzera, il che ovviamente ostacola lo scambio reciproco e, al contrario, promuove quello unilaterale. Non può essere questo il senso della promozione degli scambi. Tanto più che l'articolo 3 LPAG garantisce l'accesso non discriminatorio alle attività extrascolastiche, e questo indipendentemente tra l'altro dallo statuto di soggiorno.

Inoltre, per la concessione degli aiuti finanziari rivestono particolare importanza il numero dei giorni dedicati a manifestazioni aperte al pubblico, assemblee, riunioni e conferenze. Ma per la proficuità degli scambi di giovani non sono tanto le singole manifestazioni o il loro numero che contano, quanto un'assistenza individuale prolungata.

Viste queste incongruenze nell'applicazione della LPAG, è necessario procedere a una sua revisione che apporti una precisazione in merito, eventualmente dopo averne eseguito una valutazione.

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'articolo 4 lettera a della legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG; RS 446.1) menziona esplicitamente, quale gruppo destinatario della promozione, tutti i fanciulli e i giovani residenti in Svizzera, a partire dall'età della scuola dell'infanzia fino al compimento dei 25 anni d'età. Al riguardo l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali si fonda sulla regolamentazione relativa al domicilio giusta l'articolo 23 del Codice civile. In virtù della LPAG si può quindi promuovere soltanto lo scambio unilaterale, ossia quello di giovani residenti in Svizzera verso l'estero, anche se ovviamente quello reciproco è molto prezioso.

2. L'articolo 3 LPAG garantisce l'accesso non discriminatorio alle attività extrascolastiche, mentre l'articolo 4 LPAG precisa i gruppi destinatari. I due articoli non sono quindi contraddittori.

3. Gli aiuti finanziari per la gestione delle strutture e per le attività regolari non sono concessi soltanto a organizzazioni specializzate nello scambio di giovani, ma anche a quelle attive nel settore delle attività giovanili classiche o aperte. Pertanto, a seconda del tipo di organizzazione vengono poste domande relative al numero di membri, di giorni di scambio o di manifestazioni, alle attività regolari e alla gestione delle strutture. Per le organizzazioni specializzate nello scambio di giovani si pone quindi l'accento sul numero di giorni di scambio, mentre per le altre organizzazioni sul numero di membri o di manifestazioni.

4. È prevista una valutazione della LPAG, che sarà disponibile entro la fine del 2018. Inoltre, la Confederazione e i Cantoni stanno elaborando una strategia nazionale sul tema degli scambi e della mobilità, che dovrebbe essere approvata entro la fine del 2017. La valutazione esaminerà anche se, sulla base di questa strategia, sia necessario adeguare la LPAG e la relativa ordinanza.

Risposta del Consiglio federale.

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