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17.3579 · Interpellanza · 2017-06-16

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il 22 giugno 2007 è stata approvata la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA), che costituisce la base legale per l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). La FINMA ha iniziato la propria attività il 1° gennaio 2009, assumendo compiti sino ad allora demandati alla Commissione federale delle banche, all'Ufficio federale delle assicurazioni private e all'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro. L'obiettivo principale della FINMA risiede nella protezione dei clienti e nella tutela della funzionalità dei mercati finanziari. La FINMA è un ente di diritto pubblico di proprietà della Confederazione che gode tuttavia di una grande indipendenza.

L'esempio del Ministero pubblico della Confederazione insegna che le autorità statali non sottoposte a una vigilanza chiara tendono talvolta a interpretare il proprio mandato in modo estensivo e ad arrogarsi un'autonomia eccessiva, aprendosi senza controllo ad attività che si collocano al margine del proprio mandato legale o che addirittura lo oltrepassano.

Alla luce di queste premesse invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. La FINMA adempie al mandato che le era stato attribuito dieci anni fa dal legislatore o agisce secondo un'interpretazione troppo estensiva dello stesso?

2. Le responsabilità della FINMA non dovrebbero essere definite in maniera più chiara e, sotto certi punti di vista, limitate?

3. Separare la vigilanza sulle banche e quella sulle assicurazioni per far fronte alle diverse necessità dei due settori è una soluzione degna di essere esaminata?

4. Oltre al consiglio di amministrazione strategico della FINMA non sarebbe auspicabile istituire altresì un'autorità di vigilanza indipendente, seguendo l'esempio dell'Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Secondo la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA), la FINMA esercita la vigilanza sui mercati finanziari conformemente alle singole leggi sui mercati finanziari (art. 1 cpv. 1 e art. 6 cpv. 1 LFINMA). Dal 2007 la legislazione in materia di mercati finanziari ha subito grandi cambiamenti (ad es. modifiche del regime "too-big-to-fail" o la nuova legge sull'infrastruttura finanziaria). Di conseguenza anche il mandato della FINMA è stato debitamente ampliato. Ciò non deve lasciare desumere che la FINMA interpreti il proprio mandato in modo troppo estensivo.

In generale, considerato che gli operatori della piazza finanziaria svizzera si muovono in un contesto complesso e in continuo mutamento, è fondamentale che le autorità competenti siano organizzate in maniera ottimale e che i loro compiti siano chiaramente definiti e delimitati, senza compromettere l'indipendenza della FINMA nella sua attività di vigilanza. Questo è il presupposto affinché si possa applicare in modo efficace ed efficiente la politica del Consiglio federale in materia di mercati finanziari mediante un'attività di regolamentazione e di vigilanza riconosciuta a livello nazionale e internazionale, rappresentare in modo convincente gli interessi della Svizzera all'estero e garantire una collaborazione fattiva tra le autorità competenti (si veda il parere del Consiglio federale in merito alla mozione Landolt 17.3317, "Separare in modo netto le responsabilità tra la politica dei mercati finanziari e la vigilanza sui mercati finanziari").

3. Con l'istituzione della FINMA quale autorità integrata di vigilanza dei mercati finanziari è stato operato un nuovo orientamento organizzativo inteso a rafforzare la vigilanza svizzera sui mercati finanziari, nel contesto nazionale e in quello internazionale. Quale autorità integrata, la FINMA raggruppa inoltre le necessarie competenze specifiche al fine di sfruttare le sinergie dei diversi settori di vigilanza. Nel suo rapporto del 18 dicembre 2014 relativo all'attività di regolazione e di vigilanza della FINMA, il Consiglio federale conclude che il modello della vigilanza integrata sui mercati finanziari è adatto alla Svizzera e che l'attività di regolamentazione e di vigilanza tiene adeguatamente conto delle diverse attività commerciali e dei rischi degli assoggettati alla vigilanza.

4. Al contrario della FINMA il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) è esterno all'amministrazione federale (cfr. art. 16 LOAP e all. 1 OLOGA). In particolare il compito dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione è quello di informare l'Assemblea federale sulla legalità e sull'economicità delle attività del MPC. Per quanto riguarda la FINMA, che è aggregata al DFF come unità decentralizzata dell'amministrazione federale e corrisponde con il Consiglio federale per il tramite del DFF (art. 21 cpv. 3 LFINMA), il Consiglio federale riferisce annualmente all'Assemblea federale sul raggiungimento degli obiettivi strategici delle unità rese autonome come la FINMA (art. 148 cpv. 3bis LParl). All'attenzione del Parlamento e del pubblico l'esecutivo presenta un breve rapporto. Riferisce inoltre più approfonditamente sulla FINMA alle commissioni di vigilanza. Oltre a ciò la sottocommissione delle Commissioni della gestione competente e di recente anche la sottocommissione delle Commissioni delle finanze, nel quadro dell'esercizio della loro alta vigilanza parlamentare (art. 26, art. 28 cpv. 1 e 1bis LParl), svolgono presso la FINMA audizioni con cadenza annuale. La FINMA è inoltre sottoposta alla vigilanza finanziaria del Controllo federale delle finanze, in quanto serva all'esercizio dell'alta vigilanza dell'Assemblea federale (art. 8 cpv. 2 LFC). Alla luce della legislazione vigente, il Consiglio federale non ritiene necessaria un'ulteriore istanza di controllo, che oltretutto si tradurrebbe in costi aggiuntivi.

Risposta del Consiglio federale.