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Adeguamento al costo della vita locale delle rendite versate all'estero. Quale il potenziale di risparmio per l'AVS e l'AI?

17.3739 · Interpellanza · 2017-09-27

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

1. Se si introducesse un meccanismo che preveda l'adeguamento al costo della vita locale delle rendite AVS o AI versate ad aventi diritto domiciliati all'estero, quale sarebbe il potenziale di risparmio rispettivamente per l'AVS e l'AI?

2. In che misura gli importi così risparmiati, ovviamente con le necessarie modifiche di legge, potrebbero essere impiegati per aumentare le rendite versate a beneficiari di condizioni modeste domiciliati in Svizzera?

Stellungnahme des Bundesrates

Il diritto alle prestazioni varia a seconda che l'avente diritto sia domiciliato in un Paese dell'UE/AELS o un Paese terzo che ha concluso una convenzione bilaterale di sicurezza sociale con la Svizzera, oppure in un Paese con cui non è stata conclusa alcuna convenzione. L'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) e la Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS; RS 0.632.31) non consentono di adeguare al potere d'acquisto le rendite AVS/AI dei cittadini degli Stati dell'UE o dell'AELS, se questi risiedono al di fuori della Svizzera. In effetti, questi strumenti si basano sul principio della parità di trattamento tra i cittadini di un Paese e quelli del Paese o dei Paesi contraenti, prevedendo in particolare il mantenimento del diritto alle prestazioni, che implica il divieto di ridurre il loro importo in caso di esportazione. La Svizzera è vincolata da questi accordi. Inoltre, la maggioranza delle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale concluse con i Paesi al di fuori dell'UE e dell'AELS (16 in totale) prevede l'esportazione delle rendite ai cittadini dell'altro Stato contraente senza riduzione del loro importo. Di conseguenza, considerato che queste convenzioni sono vincolanti anche per la Svizzera, l'adeguamento delle rendite AVS/AI al potere d'acquisto del Paese di domicilio varrebbe solo per gli svizzeri residenti in uno Stato con cui la Svizzera non ha concluso alcuna convenzione di sicurezza sociale e per i cittadini di un Paese contraente che risiedono al di fuori del Paese in questione.

1. Nel 2016, sono state esportate in Paesi che non hanno concluso alcuna convenzione di sicurezza sociale con la Svizzera circa 18 000 rendite AVS e 1200 rendite AI. Nel complesso, la somma di queste rendite era di 338 milioni di franchi (310 milioni per l'AVS e 28 per l'AI), di cui l'88 per cento è stato versato a cittadini svizzeri e il 12 per cento a stranieri. Se queste rendite fossero state adeguate in funzione del potere d'acquisto del Paese di domicilio sulla base del pertinente indice dell'Ufficio federale di statistica (calcolato secondo "The World Bank. Purchasing Power Parities and the Real Size of World Economies. A Comprehensive Report of the 2011 International Comparison Program", Washington DC, 2015), ne sarebbe risultato un risparmio sulle uscite per circa 160 milioni di franchi.

2. L'adeguamento delle rendite al potere d'acquisto del Paese di domicilio violerebbe il principio di equivalenza, dato che a parità di contributi non sarebbero versate le stesse prestazioni. Metterebbe inoltre in discussione anche il principio secondo cui le rendite AVS sono indipendenti dalla situazione patrimoniale del beneficiario, vale a dire, nello specifico, dal potere d'acquisto (presumibilmente più vantaggioso) conferito dalla rendita AVS all'estero. Infine, per quanto concerne più in particolare la concessione di un supplemento di rendita esclusivamente alle persone domiciliate in Svizzera, va rilevato che una tale misura sarebbe contraria alle disposizioni dell'ALC. Anche il supplemento in questione dovrebbe quindi essere esportato ai beneficiari di rendita svizzeri o cittadini di un Paese dell'UE/AELS domiciliati in un Paese membro dell'UE/AELS.

Per altro, gli importi così risparmiati sarebbero insufficienti per consentire un reale aumento delle rendite versate ai beneficiari di condizioni modeste domiciliati in Svizzera. Ad essere interessate dall'aumento sarebbero verosimilmente le persone che già percepiscono prestazioni complementari all'AVS/AI in aggiunta alla loro rendita. Inoltre, gli importi così risparmiati varierebbero costantemente in funzione dell'indice del potere d'acquisto, ma soprattutto in base alla scelta dei beneficiari interessati di rimanere o meno all'estero. Considerate tali variazioni, un aumento della rendita non potrebbe essere garantito in modo definitivo.

Risposta del Consiglio federale.

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