17.431 · Iniziativa parlamentare · 2017-03-17
Parlamento
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:
L'articolo 15a della legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera va modificato integrandovi la seguente disposizione:
Le decisioni in merito alla naturalizzazione possono essere prese soltanto da aventi diritto di voto ai sensi dell'articolo 136 della Costituzione federale.
Begründung
Un certo numero di Cantoni riconosce alle persone di nazionalità straniera diritti politici sul piano comunale. Queste persone possono dunque far parte delle commissioni preposte alle naturalizzazioni o dell'autorità competente in materia, e di conseguenza decidere circa la concessione della cittadinanza svizzera.
Onde assicurare una certa coerenza e dissipare ogni ambiguità, propongo di riconoscere ai soli aventi diritto di voto sul piano federale la competenza di prendere tale decisione.