17.4317 · Mozione · 2017-12-15
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di proporre i necessari adeguamenti della legge federale sulla circolazione stradale (RS 741.01) e delle pertinenti ordinanze o istruzioni per introdurre maggiore legalità nelle procedure relative alla revoca delle licenze di condurre.
Begründung
Nonostante sia richiesta dalla sicurezza stradale, la revoca della licenza di condurre a chi non è idoneo alla guida costituisce una grave ingerenza nella libertà personale e per molti perfino un divieto di esercizio della professione.
L'irreprensibilità giuridica della procedura si rivela quindi particolarmente importante. La normativa vigente non tiene tuttavia conto dei diritti dei cittadini. In particolare, in fase di accertamento gli strumenti coercitivi vengono disposti troppo rapidamente e per un periodo troppo lungo. È necessario migliorare soprattutto i seguenti aspetti:
1. Attualmente la polizia può ritirare la licenza senza alcun controllo giudiziario e, soprattutto, per un periodo di tempo illimitato, cosa che fino alla decisione dell'autorità competente ha l'effetto di una revoca (art. 54 cpv. 3 e 5 LCStr). A tale riguardo le disposizioni relative alla rapidità della procedura (cfr. art. 54 cpv. 5 LCStr) trovano applicazione assai diversificata nella prassi. Alla persona interessata non è inoltre comunicata la cancellazione della disposizione dal registro FABER e quindi il momento in cui può tornare a guidare.
La polizia dovrebbe essere tenuta a trasmettere tale ritiro all'autorità di revoca entro tre giorni, in modo da limitarne la durata complessiva a dieci giorni. La persona interessata dovrebbe inoltre essere informata sulla possibilità di tornare a guidare qualora l'autorità non abbia ordinato la revoca preventiva entro questi dieci giorni. Infine, la persona avente diritto deve avere la possibilità di provare all'autorità, prima della scadenza del termine, che il motivo del ritiro non sussiste più.
2. Successivamente, l'autorità competente può disporre una revoca preventiva illimitata (art. 30 OAC).
Le autorità dovrebbero invece essere tenute a prorogare un'eventuale revoca provvisoria non solo entro dieci giorni dal ritiro della polizia (vedi sopra), ma in seguito anche ogni tre mesi tramite decisione impugnabile.
3. I suddetti strumenti coercitivi sono inoltre disposti entro poche ore anche in seguito a denuncia di privati che rimangono anonimi (art. 30a OAC). Perfino quando la denuncia risulta infondata, al suo autore non vengono addebitate spese e gli viene comunque garantito l'anonimato, impedendo all'interessato qualsiasi possibilità di regresso.
Nei casi in cui la denuncia è infondata, l'accusato dovrebbe essere sollevato dalle spese procedurali e di accertamento nonché indennizzato (analogamente all'art. 429 CPP). L'autore di una denuncia sconsiderata va invece reso noto e chiamato a rispondere delle conseguenze (analogamente all'art. 427 CPP).
4. Normalmente, i suddetti strumenti coercitivi sono inoltre accompagnati da accertamenti medici o psicologici (art. 5a segg. OAC), con la conseguenza che perfino quando non si riscontra inidoneità alla guida, la revoca preventiva precedente la decisione finale dura mesi, a volte anni.
Gli accertamenti di laboratorio quali analisi del capello, del sangue eccetera dovrebbero poter essere effettuati e considerati validi non solo presso un istituto disposto dall'autorità di revoca, ma presso tutti i laboratori riconosciuti.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.