Proteggiamo ancora meglio gli animali da compagnia! Concediamo una deduzione fiscale ai proprietari per le cure veterinarie!
18.3346 · Mozione · 2018-03-16
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare misure che consentano una deduzione fiscale sul reddito per un importo massimo di alcune migliaia di franchi all'anno per le cure veterinarie prestate agli animali da compagnia. Tale deduzione deve essere autorizzata in materia di imposta federale diretta (IFD) e sancita nella legge federale sull'armonizzazione delle imposte dei Cantoni e dei Comuni (LAID).
Begründung
È risaputo che gli animali da compagnia hanno effetti benefici sull'equilibrio delle persone sul piano sociale e individuale. Di conseguenza, non è sorprendente che la Svizzera annoveri più di 500 000 cani e circa 1,5 milioni di gatti per citare soltanto queste due categorie di animali da compagnia. Questi ultimi comportano spesso, in caso di malattia o infortunio, un onere finanziario per le cure che può risultare gravoso per determinate persone, segnatamente per le famiglie. Tanto più che la legge obbliga ognuno di noi a trattare bene gli animali, ed è quello che fa una persona quando porta il suo animale da compagnia dal veterinario. Le spese che ne risultano possono pesare considerevolmente sul bilancio delle economie domestiche. Ecco perché una deduzione fiscale sul reddito che consideri le spese veterinarie appare del tutto legittima.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Le spese per il trattamento e le cure veterinarie degli animali da compagnia, così come altre spese per le necessità quotidiane rientrano nel normale costo della vita. Secondo la normativa vigente, le spese sostenute per far fronte alle proprie necessità primarie sono forme di utilizzo del reddito che solitamente non sono deducibili dal reddito imponibile. Soltanto i costi legati all'acquisto e al mantenimento di cani da guida per ciechi, in quanto spese per disabilità, possono essere ammessi fiscalmente in deduzione (cfr. art. 33 cpv. 1 lett. hbis LIFD e art. 9 cpv. 2 lett. hbis LAID).
Per promuovere un obiettivo a carattere non fiscale, come proposto dall'autore della mozione, devono essere soddisfatti integralmente più requisiti. Da un lato, deve effettivamente sussistere un problema sostanziale di natura economica, sociale o sociopolitica (necessità di intervento), la cui soluzione risponde ad un interesse pubblico prevalente. Dall'altro lato, il provvedimento adottato deve essere proporzionato. In altre parole, il ricorso allo strumento di politica fiscale deve essere appropriato e necessario per risolvere almeno in parte questo problema, ovvero l'agevolazione fiscale deve essere efficace (efficacia). Inoltre, lo strumento di politica fiscale deve presentare un miglior rapporto costi-benefici rispetto ad altre misure di politica economica (efficienza).
Il Consiglio federale ritiene che in questo caso i requisiti non siano soddisfatti, in quanto non rileva alcun problema sostanziale di natura sociale o sociopolitica tale da giustificare una necessità d'intervento. Anche in merito alla proporzionalità, specialmente in considerazione dell'efficacia e dell'efficienza, una nuova deduzione fiscale risulta inopportuna per due motivi: da un lato, se i contribuenti con un reddito basso sostengono costi elevati per il trattamento e le cure veterinarie di animali da compagnia, il loro onere finanziario potrebbe rimanere invariato nonostante la detrazione fiscale e, dall'altro lato, tale misura genererebbe notevoli effetti di trascinamento. In considerazione delle aliquote progressive, beneficerebbero maggiormente dello sgravio fiscale i contribuenti con un reddito elevato, che possono comunque permettersi di tenere animali da compagnia e di pagarne le cure veterinarie.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.