Falsi incentivi per i contributi a favore del fondo di disattivazione e del fondo di smaltimento per gli impianti nucleari
18.3619 · Interpellanza · 2018-06-14
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Sono già stati decisi i contributi definitivi calcolati sulla base dell'ammontare dei costi stabilito dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)?
2. Il Consiglio federale condivide l'opinione che l'attuale meccanismo di calcolo dei contributi che gli esercenti degli impianti nucleari devono versare nei fondi necessita di un adeguamento visto che da esso risulta una riduzione dell'ammontare dei contributi nonostante i costi siano in aumento?
3. Oltre ai ritardi nella pianificazione e nella costruzione del deposito in strati geologici profondi, quali altri fattori hanno comportato la riduzione dell'ammontare dei contributi nonostante l'aumento dei costi?
4. Quali misure prevede di adottare il Consiglio federale affinché i ritardi nella progettazione e nella costruzione del deposito in strati geologici profondi non comportino una sorta di "ricompensa" degli esercenti sotto forma di riduzione dell'ammontare dei contributi che sono tenuti a versare?
5. Quali misure prevede di adottare il Consiglio federale affinché i proventi derivanti dagli interessi confluiscano nei fondi con la stessa sicurezza con cui vi confluiscono i contributi degli esercenti?
6. Il Consiglio federale prevede di limitare a una percentuale massima la quota dei proventi derivanti dagli interessi che dovrebbero essere generati dal valore di riferimento del capitale del fondo, riducendo quindi il rischio che in futuro i proventi dagli interessi siano eccessivamente bassi?
Begründung
Sulla base dello studio sui costi realizzato da Swissnuclear per il 2016, non sottoposto a verifica, sono stati stabiliti i contributi provvisori che gli esercenti delle centrali nucleari devono versare al Fondo di disattivazione e al Fondo di smaltimento. In seguito, la Commissione amministrativa del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento (Stenfo) e il DATEC hanno esaminato lo studio e i contributi e il DATEC ha fissato i costi definitivi. Nonostante i costi complessivi, sia quelli indicati nello studio non sottoposto a verifica che quelli alla base della decisione del DATEC, siano di nuovo notevolmente aumentati rispetto a quelli risultanti dall'ultimo studio sui costi del 2011, i contributi degli esercenti, anche secondo la proposta della Commissione amministrativa Stenfo, risulterebbero più che dimezzati rispetto al periodo precedente. Tale riduzione dei contributi sarebbe dovuta, tra le altre cose, ai ritardi nella pianificazione e nella costruzione del deposito in strati geologici profondi per le scorie radioattive. Si ipotizza che, nel tempo supplementare necessario, il denaro investito nei fondi farebbe fruttare ulteriori interessi i cui proventi supererebbero i costi aggiuntivi dovuti ai ritardi. In base a questo principio, entrate sicure (contributi versati dagli esercenti delle centrali nucleari nei prossimi anni) vengono sostituite con entrate probabili (proventi da interessi in più di trent'anni), aumentando il rischio che, in futuro, i fondi non dispongano di mezzi finanziari sufficienti e che, eventualmente, si renda necessario anche l'intervento della Confederazione e dei contribuenti.
Stellungnahme des Bundesrates
1. No. I nuovi contributi definitivi basati sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento stabilito nella decisione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) del 12 aprile 2018 saranno fissati solamente dopo l'entrata in vigore della prossima revisione dell'ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento (OFDS; RS 732.17).
2. No. Occorre osservare che i contributi annuali da versare nei Fondi non vengono fissati solamente in base all'entità dei costi, ma anche tenendo conto del patrimonio dei Fondi, del momento in cui i costi devono essere sostenuti e dei parametri "reddito del capitale", "inflazione" e "supplemento di sicurezza" indicati nell'allegato dell'OFDS.
3. Come già illustrato dal Consiglio federale nella sua risposta all'interpellanza Masshardt 17.3482, "Calcolo dei costi di smantellamento e di smaltimento per le centrali nucleari", la Commissione amministrativa del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento ha fissato per il periodo 2017-2021 i contributi provvisori per gli impianti nucleari calcolati applicando il supplemento di sicurezza del 30 per cento ai costi di base (e non ai costi complessivi, come in precedenza), e questo per evitare un cumulo non giustificato di supplementi. I costi di base si compongono dei costi iniziali e dei costi per la diminuzione del rischio; aggiungendo i supplementi per l'imprecisione delle previsioni, per i pericoli e per le opportunità nonché il supplemento di sicurezza generale (optimism bias) si ottengono i costi complessivi. I costi complessivi degli studi sui costi 2016 (KS16) sono maggiori di quelli degli studi sui costi 2011 (KS11), ma i costi di base dei KS16 utilizzati per il calcolo dei contributi provvisori per il periodo 2017-2021 sono inferiori ai costi complessivi dei KS11, su cui si basava il calcolo dei contributi procedenti. La base di costo per il calcolo dei contributi è quindi inferiore a quella del periodo precedente.
Occorre osservare che dopo l'ormai prossima revisione dell'OFDS, dovranno essere decisi i contributi definitivi basati sui costi complessivi indicati nei KS16.
4. Il Consiglio federale è consapevole della problematica derivante dal fatto che ritardi nella pianificazione dei depositi in strati geologici profondi possono comportare contributi annui di entità minore. La pianificazione e il calcolo dei costi si basano sul programma di gestione delle scorie che deve essere allestito ogni cinque anni (art. 52 cpv. 2 OENu). Il prossimo programma sarà presentato al Consiglio federale per approvazione alla fine del 2018 (art. 32 cpv. 2 della legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare, LENu; RS 732.1). In questo ambito il Consiglio federale potrà reagire a eventuali ritardi non giustificati.
5. Le risorse finanziarie dei Fondi devono essere investite in modo che siano garantite la sicurezza, un'equa rimunerazione e una sufficiente liquidità per ogni centrale (art. 15 OFDS). Non il Consiglio federale ma la Commissione amministrativa del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari investe gli averi dei Fondi (art. 23 lett. m OFDS).
6. II caso di sostanziali cambiamenti delle condizioni quadro, il DATEC, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze e il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca può modificare il parametro "reddito del capitale" nell'allegato dell'OFDS.
Risposta del Consiglio federale.