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18.3659 · Interpellanza · 2018-06-15

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

È vero, gli spacciatori sono spesso "pesci piccoli" - e molto sovente richiedenti l'asilo. Ma non sono richiedenti l'asilo inoffensivi. Sono l'ultimo anello della catena di un'organizzazione mafiosa e molto ben organizzata. Sono la parte visibile di un'idra sordida, capace di nuocere gravemente alla nostra società. Spesso se la prendono con gli elementi più vulnerabili di questa. Deve essere possibile reprimerli con maggiore efficacia.

Gli spacciatori agiscono sovente in piena strada e alla luce del sole, anche in prossimità delle scuole, sotto gli occhi di tutti, come se nulla fosse. Questi individui conoscono bene le nostre leggi e i regolamenti, e se ne fanno un baffo. Se in un Cantone il margine di tolleranza è di 15 dosi, se ne portano appresso 14. Non è facile coglierli in flagrante, e quando lo sono, scontano una pena piuttosto lieve, dopo di che occorre liberarli. E ricominciano.

Questo è inammissibile. Si impone una risposta all'altezza della minaccia rappresentata dal traffico di droga. La mia collega di partito Sandra Pernet ha sollevato la questione a Losanna. In questa città la maggioranza degli spacciatori proviene dalla Nigeria. E non è razzismo constatarlo. Sopra di loro vi è tutta una gerarchia di importatori situati ad Amsterdam, che diffondono il prodotto in Europa grazie a trasportatori e distributori. Ancora sopra, il capo della rete è nigeriano, basato in Nigeria.

1. Che cosa pensa il Consiglio federale dello spaccio di strada, ovvero della relativa impunità di cui godono i rivenditori di droga al di sotto di una certa soglia?

2. È ipotizzabile creare zone ufficiali di spaccio con un perimetro definito, in quanto ciò sembra ridurre il consumo del 50 per cento e limita il reclutamento di giovani consumatori?

3. Non è giunto il momento di agire con maggiore determinazione contro questo flagello che alcuni cominciano a trovare "normale"?

4. È vero che si tratta di un settore che compete soprattutto ai Cantoni o ai Comuni. Come è possibile intensificare lo scambio di migliori prassi tra Cantoni?

5. E soprattutto, come è possibile riconciliare il federalismo, principio essenziale della nostra democrazia, con la necessità di lottare in maniera efficace contro reti internazionali ben organizzate?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Lo spaccio di strada è il gradino più basso di un mercato illegale globale per droghe quali la cocaina e l'eroina - le due sostanze più spesso spacciate nei luoghi pubblici. Il commercio in questo mercato si svolge sovente in strutture a rete. Le organizzazioni dedite al traffico di droga con una struttura chiaramente gerarchica, in cui anche i piccoli spacciatori possono essere attribuiti senza dubbio a un'organizzazione criminale ai sensi del Codice penale (CP; RS 311.0), sono rare. Ciò è confermato da studi attuali sul mercato dell'eroina e della cocaina nel Cantone di Vaud.

L'articolo 19 capoverso 2 della legge sugli stupefacenti (LStup; RS 812.121) sancisce criteri per distinguere tra reati lievi e gravi in materia di stupefacenti. Sono circostanze aggravanti tra l'altro la messa in pericolo della salute di molte persone, la commissione del reato in banda o per mestiere. Tali reati qualificati in materia di stupefacenti sono puniti con una pena detentiva minima di un anno. Il giudice può infliggere anche una pena pecuniaria. In caso di rei stranieri, per i reati qualificati in materia di stupefacenti la legge prevede, oltre alla pena, l'espulsione giudiziaria obbligatoria (art. 66a cpv. 1 lett. o CP). In caso di reati non qualificati secondo l'articolo 19 capoverso 1 LStup è possibile irrogare un'espulsione giudiziaria facoltativa (art. 66abis CP).

Nel suo messaggio del 26 giugno 2013 concernente la modifica del Codice penale (FF 2013 5163, 5213), il Consiglio federale ha argomentato che l'aggravante della messa in pericolo della salute di molte persone può essere applicata alla ripetuta commissione di reati concernenti piccole quantità di stupefacenti. Ciò può essere il caso, in determinate circostanze, degli spacciatori di cosiddette bolas (piccole dosi). La legge sugli stupefacenti e il Codice penale costituiscono dunque, a parere del Consiglio federale, le basi legali che consentono ai Cantoni di combattere in maniera efficiente lo spaccio di strada.

2. La legge sugli stupefacenti vieta qualsiasi atto illecito con tutte le sostanze controllate. La legge non prevede la possibilità di istituire zone in cui il traffico illegale di sostanze stupefacenti è tollerato.

3. Dal 2009 in Svizzera sono stati denunciati annualmente tra 2200 e 2700 reati gravi di traffico di stupefacenti secondo l'articolo 19 capoverso 2 LStup. Circa la metà dei casi denunciati ogni anno di traffico di eroina e cocaina concerne il traffico di droga qualificato secondo l'articolo 19 capoverso 2 LStup. Il fatto che questa cifra sia rimasta piuttosto costante per quasi un decennio indica che i corpi di polizia sfruttano già oggi al meglio le risorse a loro disposizione per la lotta contro il traffico di droga.

4. Conformemente all'articolo 29b LStup, l'Ufficio federale di polizia (fedpol), in veste di ufficio centrale per la lotta contro il traffico di stupefacenti, cura i contatti con i competenti servizi dei corpi di polizia cantonali. Una parte di questi contatti avviene nel quadro di un gruppo di lavoro diretto da fedpol in cui sono rappresentati tutti i corpi di polizia e la polizia della città di Zurigo. In questa sede sono tra l'altro discusse questioni tattiche e strategiche della lotta contro il traffico di stupefacenti a ogni livello di mercato.

5. fedpol collabora all'attuazione della legge sugli stupefacenti e aiuta i Cantoni in particolare a coordinare la cooperazione internazionale e lo scambio intercantonale di dati, al fine di consentire indagini le più efficienti possibili oltre le frontiere cantonali e nazionali senza mettere in discussione la sovranità cantonale in materia di perseguimento penale.

Risposta del Consiglio federale.