18.3790 · Postulato · 2018-09-19
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Si incarica il Consiglio federale di indicare se la certezza del diritto è ancora garantita per quanto concerne le mance dal punto di vista dell'AVS, delle imposte, della continuazione del pagamento dello stipendio eccetera, o se è necessario adottare dei provvedimenti. In considerazione del crescente utilizzo dei mezzi di pagamento elettronici, ci si interroga sulla prassi da adottare, in questi casi, in materia di mance.
Begründung
Oggi le mance sono versate quasi sempre in contanti come ricompensa per un buon servizio, indipendentemente dal settore (industria alberghiera e della ristorazione, taxi ecc.). In genere l'entità della mancia non può essere quantificata in modo esatto. Pertanto, le amministrazioni fiscali procedono a un conteggio puntuale basato su dati empirici, nel caso dei lavoratori che operano in settori nei quali le mance possono rappresentare una parte fondamentale del salario. In futuro, sarà sempre più semplice quantificare l'entità effettiva delle mance, siccome esse devono essere registrate separatamente nel terminale delle carte di credito. Questo però non significa che le mance verranno effettivamente versate alla persona in questione. Reputo che la pratica attuale e le disposizioni vigenti non siano lungimiranti. È sensato procedere a una verifica sin d'ora, così avremo il tempo necessario per trovare soluzioni ragionevoli e non burocratiche.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Per l'imposta sul reddito vale il principio dell'imponibilità dei proventi nella loro totalità, periodici e unici. Anche le mance costituiscono dei proventi imponibili. Questo è disciplinato espressamente nell'articolo 17 capoverso 1 della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) per l'attività lucrativa dipendente. La disposizione si applica per analogia anche all'attività lucrativa indipendente. Tale principio viene concretizzato, per l'attività lucrativa dipendente, nel modulo "Istruzioni per la compilazione del certificato di salario e dell'attestazione delle rendite", edito dalla Conferenza svizzera delle imposte e dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Secondo questo modulo, il datore di lavoro deve dichiarare nel certificato di salario anche le mance, ma soltanto se queste costituiscono una parte essenziale del salario. La prassi delle autorità fiscali cantonali di procedere a un conteggio di importi moderati, forfettario e specifico del settore, si è rivelata valida, soprattutto perché l'importo delle mance in contanti spesso non può essere comprovato mediante giustificativi o non è indicato nel certificato di salario. Rimane tuttavia irrisolta la questione di portare a comprova con giustificativi l'importo delle mance ricevute dal contribuente.
L'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle mance è dovuta solo se queste spettano al fornitore della prestazione (datore di lavoro). Se sono destinate direttamente al personale, le mance non sono assoggettate all'IVA. A tale riguardo l'AFC ha pubblicato anche un'informazione concernente la prassi.
Ai fini dell'AVS, dell'AI e delle IPG, le mance fanno parte del salario determinante soltanto se costituiscono una parte essenziale del salario. Tale principio è sancito a livello di legge (cfr. art. 5 cpv. 2 LAVS, art. 3 cpv. 1 LAI e art. 11 cpv. 1 LIPG) ed è concretizzato sia a livello di ordinanza, sia nelle "Direttive sul salario determinante nell'AVS/AI e nelle IPG" pubblicate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Occorre inoltre precisare che, in tutti i settori menzionati nel postulato, l'uso di mezzi di pagamento elettronici consente di assegnare in modo più preciso le mance alla persona che ha fornito il servizio, di documentarle più facilmente e di quantificarle meglio. Questo va accolto con favore sia nell'ottica degli scopi perseguiti dalle autorità fiscali e AVS coinvolte, sia nell'ottica dei contribuenti ed è peraltro conforme al principio di imposizione secondo la capacità economica. Le basi legali vigenti prendono in considerazione già oggi il traffico elettronico dei pagamenti. Inoltre, se necessario le istruzioni e le direttive summenzionate possono senz'altro essere adeguate in tempi brevi agli sviluppi futuri.
Il Consiglio federale ritiene che, tenendo presente il chiaro tenore delle regolamentazioni pertinenti, la certezza del diritto nel trattamento delle mance sia garantita. Non vede dunque la necessità di procedere a una verifica approfondita.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.