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18.4014 · Interpellanza · 2018-09-28

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Tempo fa il Tribunale di appello del Canton Zurigo si è occupato del caso di un richiedente l'asilo, respinto ma non partito, accusato di aver svolto illegalmente un'attività lucrativa. Già prima di depositare la domanda d'asilo, l'interessato aveva per anni soggiornato illegalmente in Svizzera ed era stato condannato a più riprese per vari reati. Al momento dell'appello, si è poi presentato dinanzi ai giudici ad uno stadio avanzato del cambiamento di sesso da uomo a donna.

Apparentemente le autorità del suo Paese di origine non hanno rilasciato alcun documento di viaggio. Secondo quanto risulta dai media, questa persona risiede attualmente nel Cantone di Neuchâtel, dove vive dell'aiuto sociale.

1. È frequente che ai richiedenti l'asilo respinti non venga rilasciato alcun documento di viaggio e che ottengano il diritto di restare nel nostro Paese?

2. Se presenta una nuova domanda d'asilo nonostante la prima sia stata respinta, nel secondo tentativo può far valere con successo il cambiamento di sesso quale motivo d'asilo?

3. Un cambiamento di sesso costituisce un motivo per essere riconosciuto quale rifugiato? Costituisce un motivo per ottenere un'ammissione provvisoria?

4. Organizzazioni private che ricevono mandati o persino sussidi statali finanziano le operazioni di cambiamento di sesso ai richiedenti l'asilo?

A prescindere dal caso descritto:

5. È possibile procedere a un cambiamento di sesso senza disporre di un permesso di soggiorno valido e quindi dei necessari documenti della cassa malati?

6. I seguenti gruppi di persone hanno diritto a cambiare sesso a spese della nostra cassa malati o di un'altra cassa della collettività!

a. persone senza permesso di soggiorno (sans-papiers)

b. persone la cui domanda d'asilo è stata respinta

c. persone con ammissione provvisoria

d. persone che si trovano in Svizzera esclusivamente per scontare una pena detentiva

e. persone in procedura d'asilo (permesso N)

f. persone ammesse provvisoriamente (permesso F)

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nessuna statistica permette di rispondere a questa domanda. Il semplice fatto che le autorità del Paese di origine di una persona tenuta a lasciare la Svizzera non le rilascino alcun documento di viaggio non comporta un diritto di restare in Svizzera. In queste situazioni, il criterio determinante è il comportamento della persona tenuta a lasciare la Svizzera: la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) dispone infatti l'ammissione provvisoria in virtù dell'articolo 83 capoverso 2 della legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20) soltanto se l'interessato ottempera al suo obbligo di collaborazione (cfr. art. 90 lett. c LStr) e nonostante ciò le autorità del suo Paese di origine non gli rilasciano né un passaporto né un documento di viaggio sostitutivo per il ritorno.

2. Una volta scaduto il termine di impugnazione ordinaria, il richiedente dispone soltanto dei rimedi giuridici straordinari per contestare il passaggio in giudicato della decisione o della sentenza. A questo stadio può far valere allegazioni o mezzi di prova nuovi, ad esempio un eventuale cambiamento di sesso o una modifica successiva della sua situazione. Le possibilità di successo di una tale procedura dipendono tuttavia da un'analisi individuale del caso, da eventuali rischi di persecuzioni cui potrebbe essere esposta la persona in ragione della situazione nel suo Paese di origine e/o dall'esistenza di eventuali ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento.

3. Le persecuzioni a causa dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere possono comportare il riconoscimento della qualità di rifugiato secondo l'articolo 3 della legge sull'asilo (LAsi; RS 142.31). Nel quadro dell'esame delle domande d'asilo fondate su questi motivi, la SEM tiene conto dell'insieme della situazione in relazione all'identità di genere dell'interessato e procede a un esame individuale. L'esame non si limita a un eventuale cambiamento di sesso, in quanto questo elemento costituisce soltanto una delle possibili conseguenze del transessualismo. Nel valutare le allegazioni in relazione a una persecuzione a causa dell'identità di genere sono quindi presi in considerazione anche altri fattori.

4. Nessuna delle organizzazioni private incaricate o sovvenzionate dalla Confederazione finanzia cambiamenti di sesso.

5./6. Gli assicuratori esercitano l'assicurazione sociale contro le malattie secondo gli articoli 2 e 3 della legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie (LVAMal; RS 832.12). Le casse malati finanziano le prestazioni soltanto se sussiste un obbligo di assicurazione e se le condizioni di assicurazione di cui sotto sono adempiute.

In linea di massima ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi (art. 3 della legge federale sull'assicurazione malattie; LAMal; RS 832.10). Questo vale anche per le persone che soggiornano illegalmente (DTF 129 V 77). Sono tenute ad assicurarsi anche le persone che hanno presentato domanda d'asilo in Svizzera, quelle cui è stata concessa la protezione provvisoria nonché quelle ammesse provvisoriamente, e questo anche se non sono domiciliate in Svizzera (art. 1 cpv. 2 lett. c dell'ordinanza sull'assicurazione malattie, OAMal; RS 832.102). Non sono invece tenute ad assicurarsi le persone private della libertà non domiciliate in Svizzera che non rientrano nemmeno nell'articolo 1 capoverso 2 OAMal.

Secondo l'articolo 24 capoverso 1 LAMal, l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi delle prestazioni definite negli articoli 25-31 LAMal, secondo le condizioni di cui agli articoli 32-34 LAMal. L'articolo 3 capoverso 1 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1) definisce la malattia come qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un'incapacità al lavoro. Il transessualismo adempie le condizioni di cui all'articolo 3 capoverso 1 LPGA, come già confermato a più riprese dalla giurisprudenza del Tribunale federale (p. es. DTF 105 V 180 consid. 1). Il trattamento e i postumi del transessualismo possono pertanto comportare l'assunzione dei costi da parte dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie se nel singolo caso le prestazioni sono efficaci, appropriate ed economiche (art. 32 cpv. 1 LAMal).

Il Consiglio federale ha rammentato, in particolare nella risposta all'interpellanza Amstutz 17.3381, "Politica d'asilo: come sono evoluti i costi medici?", che il principio della parità di trattamento vale per tutti gli assicurati in Svizzera e che questi hanno il medesimo diritto all'assunzione dei costi per le prestazioni previste dalla LAMal indipendentemente dal loro statuto di soggiorno.

Risposta del Consiglio federale.