18.4183 · Mozione · 2018-12-12
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare una modifica del diritto della concorrenza che risponda agli obiettivi seguenti:
1. Concedere alle parti il diritto di consultare gli atti nella fase dell'inchiesta preliminare della Commissione della concorrenza (COMCO) sul modello di quanto prevede la legge sulla procedura amministrativa.
2. Esonerare dalle spese e da altre tasse le aziende che accettano spontaneamente di modificare una pratica oggetto di un'inchiesta preliminare della Segreteria della Commissione della concorrenza in seguito a un semplice parere o a una raccomandazione.
Begründung
La Segreteria della COMCO effettua le inchieste preliminari secondo l'articolo 26 LCart. Conformemente al capoverso 3, la procedura non dà diritto alla consultazione degli atti, una restrizione che pone problemi. L'inchiesta preliminare si differenzia da quella standard in alcuni punti. Di fatto si tratta di uno strumento di cui la COMCO si serve per fare pressione sulle aziende inducendole a concludere un accordo per evitare l'inchiesta standard e gli inconvenienti che quest'ultima potrebbe comportare. Un'impresa viene dunque messa sotto pressione affinché ammetta un ipotetico sbaglio, mentre non ha potenzialmente il diritto di accedere agli elementi contenuti nel dossier. La procedura amministrativa permette di garantire la parità di trattamento per le parti coinvolte nell'inchiesta salvaguardando al contempo gli interessi legittimi delle parti avverse.
D'altronde la COMCO può fatturare tasse in ogni fase dell'inchiesta. Queste ultime possono costituire un notevole onere per le imprese, in particolare per le PMI. Esse vengono fatturate anche nel caso in cui la parte oggetto di un'inchiesta preliminare accetti spontaneamente di modificare una sua pratica. Non è giusto che una parte debba sostenere le spese a seguito di una soluzione amichevole basata sulla buona volontà.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Diversamente dall'inchiesta vera e propria (art. 27 della legge sui cartelli; LCart, RS 251), l'inchiesta preliminare (art. 26 LCart) è una procedura informale e rapida che permette alla Segreteria della Commissione della concorrenza (COMCO) di raccogliere in breve tempo le informazioni necessarie sul fatto denunciato e di decidere in merito all'eventuale apertura di un'inchiesta.
L'inchiesta preliminare mira anche a favorire una risoluzione amichevole per fatti non passibili di sanzioni. Considerato il suo carattere informale e dato che non tutte le imprese coinvolte hanno qualità di parte, la LCart non prevede in questa fase il diritto di consultare gli atti (art. 26 cpv. 3 LCart). Le persone fisiche o giuridiche che hanno presentato la denuncia (p. es. i concorrenti) non hanno quindi accesso ai documenti dell'impresa accusata, il che permette di evitare l'onere di verificare se questi ultimi contengono potenziali segreti aziendali. Questa disposizione mira anche a proteggere l'anonimato delle persone che denunciano un dato comportamento alle autorità della concorrenza. Ciò detto, si tratta di una disposizione facoltativa, e la Segreteria della COMCO dispone di un margine di manovra per giudicare di volta in volta se si può accordare o meno il diritto di consultare gli atti. Infine, in ogni caso, dal momento in cui l'autorità apre un'inchiesta in base all'inchiesta preliminare, l'impresa ha accesso a tutti i documenti dell'inchiesta preliminare pertinenti alla procedura avviata nei suoi confronti. Se invece l'inchiesta preliminare viene chiusa senza seguito, l'impresa non ha generalmente un interesse particolare a consultare tali atti. Il Consiglio federale non considera quindi necessario abrogare la disposizione dell'articolo 26 capoverso 3 LCart.
2. Conformemente all'articolo 53a capoverso 1 lettera a LCart, la COMCO riscuote emolumenti per le decisioni relative a inchieste concernenti limitazioni della concorrenza ai sensi degli articoli 26-31 LCart. Se l'inchiesta preliminare non rileva indizi di limitazioni illegali della concorrenza, i costi vengono assunti dalla Confederazione e non dalle parti (art. 3 cpv. 2 lett. b dell'ordinanza sugli emolumenti LCart, OEm-LCart; RS 251.2). Se invece emergono indizi di limitazioni illegali, ma l'impresa rinuncia al comportamento verosimilmente contrario alla LCart, la procedura diventa priva di oggetto; l'impresa può però essere obbligata a pagare un emolumento (art. 2 OEm-LCart). Questa pratica corrisponde ai principi generali applicabili alla riscossione di emolumenti. Il Consiglio federale ritiene che la regolamentazione contenuta nella LCart e nell'OEm-LCart sia equilibrata e conforme agli interessi delle parti coinvolte. In particolare, ciò permette di evitare che i poteri pubblici e quindi i contribuenti subiscano le conseguenze finanziarie dei comportamenti potenzialmente illeciti di alcune imprese private.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.