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Violenza nei confronti delle donne e degli agenti di polizia cantonale o comunale in servizio. Circostanze aggravanti

18.453 · Iniziativa parlamentare · 2018-09-27

Parlamento

Liquidato

Wortlaut

Nel Codice penale svizzero sono introdotti gli articoli 48b e 48c (nuovi) del seguente tenore:

Art. 48b

2a. Aggravamento della pena

Circostanze aggravanti

Il giudice aumenta la durata della pena se:

a. la vittima è:

1. una donna che ha subito un attacco fisico o psichico di una certa rilevanza;

2. un agente di polizia cantonale o comunale in servizio o un membro di un altro servizio federale, cantonale o comunale in uniforme, segnatamente un agente di sicurezza, un pompiere o un membro del servizio sanitario oppure un funzionario federale, cantonale o comunale di polizia in borghese, di cui si suppone che l'autore conosca o debba conoscere la funzione;

b. l'autore ha agito:

1. a causa dell'appartenenza della vittima al sesso femminile.

Art. 48c

Effetti

Se aggrava la pena, il giudice non è vincolato alla pena massima comminata. Ciò nondimeno non può eccedere di oltre la metà il massimo della pena comminata. Egli è inoltre vincolato al massimo legale di ciascun genere di pena.

Begründung

Nella nostra società una forma di violenza sta avanzando in maniera preoccupante: la violenza contro le donne.

Durante gli ultimi venti anni i casi di detta violenza sono triplicati, mentre il tasso di criminalità generale non è progredito nelle stesse proporzioni. Molte donne vittime di reati subiscono conseguenze per tutta la vita, segnatamente dal profilo psichico.

Questo drammatico sviluppo si spiega con l'arrivo, in questi ultimi anni, di molte persone provenienti da altre culture. Tali migranti, per lo più uomini celibi, sono sollecitati dalla presenza di donne non accompagnate negli spazi pubblici. Alcuni di essi percepiscono, a torto, il modo di vestire delle donne occidentali come un presunto consenso a qualsiasi loro approccio. Il rifiuto delle donne di rispondere alle loro avance è all'origine di molti atti di violenza che hanno colpito l'opinione pubblica. Questa mancanza di rispetto nei confronti dell'integrità fisica e psichica della donna si estende anche ai funzionari in uniforme o in borghese, segnatamente agli agenti di polizia.

L'intollerabile deriva di violenza nei confronti delle donne e dei funzionari in uniforme o in borghese deve essere arginata al più presto. La società deve dare agli autori un segnale chiaro affinché comprendano che i loro atti sono gravi e che la sanzione è conforme alla gravità degli atti commessi. Le donne vittime devono sentirsi sostenute e le pene pronunciate devono essere proporzionate alle sofferenze subite. Non è più ammissibile che gli attacchi psichici subiti dalle vittime di sesso femminile siano minimizzati nonostante le conseguenze che esse dovranno sopportare per tutta la vita.

Sancendo un nuovo motivo di aggravamento della pena nella parte generale del Codice penale, il giudice potrà pronunciare una sanzione più severa nei confronti dell'autore di un reato contro una donna che ha subito un attacco fisico o psichico, dell'autore di un reato contro un agente di polizia cantonale o comunale in servizio o un membro di un altro servizio federale, cantonale o comunale in uniforme, come pure dell'autore di un'aggressione motivata dall'appartenenza della vittima al sesso femminile. Queste eventualità sono alternative e non sono cumulative.

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