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19.048 · Oggetto del Consiglio federale · 2019-08-28

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Zusammenfassung

Messaggio del 28 agosto 2019 concernente la modifica del Codice di procedura penale (Attuazione della mozione 14.3383 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati, Adeguamento del Codice di procedura penale)

Ausgangslage

Comunicato stampa del Consiglio federale del 28.08.2019

Migliorare l'applicabilità del diritto processuale penale

Il Consiglio federale intende migliorare l'applicabilità del diritto processuale penale. Nella sua seduta del 28 agosto 2019, ha preso atto dei risultati della consultazione e adottato il pertinente messaggio all'attenzione del Parlamento. Poiché il Codice di procedura penale ha dato buoni risultati, la revisione si limita a modificare singoli punti.

Già poco dopo l'entrata in vigore del Codice di procedura penale (CPP), il 1° gennaio 2011, gli addetti ai lavori si sono espressi criticamente sulla sua applicazione, facendo rilevare diversi problemi causati da singole disposizioni. Anche in Parlamento fin da questa prima fase sono stati depositati interventi parlamentari che chiedevano modifiche mirate del CPP. Con l'adozione della mozione 14.3383 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (Adeguamento del Codice di procedura penale), il Parlamento ha infine deciso di procedere a una verifica globale del CPP.

La valutazione dei risultati della procedura di consultazione evidenzia un sostanziale consenso nei confronti delle modifiche proposte. Il Consiglio federale mantiene pertanto i tratti essenziali dell'avamprogetto. Riprendendo la richiesta della maggioranza dei partecipanti alla consultazione, la revisione si limita a rivedere i punti che si sono rivelati problematici nella pratica.

Limitazione moderata dei diritti di partecipazione

Al centro del dibattito pubblico ci sono stati in particolare i cosiddetti diritti di partecipazione al procedimento penale. Il diritto vigente consente agli imputati di partecipare a tutte le assunzioni di prove e in particolare anche agli interrogatori di coimputati. Questo risulta problematico perché consente all'imputato di adeguare le sue dichiarazioni a quelle del coimputato, il che può favorire, in un procedimento con più imputati, alcuni di loro rispetto ad altri.

Nella consultazione le nuove disposizioni proposte dal Consiglio federale sono state contestate. Il disegno ha tenuto conto di tali critiche e la normativa è stata modificata. In futuro dunque il diritto di partecipare di un imputato potrà essere limitato finché questi non si sarà espresso in merito all'oggetto dell'interrogatorio. Dal momento che i diritti di partecipazione costituiscono un contrappeso importante alla posizione strutturalmente forte del pubblico ministero, non vengono comunque ridotti al minimo garantito dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), come chiesto invece da singoli partecipanti alla consultazione.

Profili del DNA anche per reati già commessi o per quelli futuri

Anche in merito ai requisiti sull'allestimento di profili del DNA vi è una novità. D'ora in poi la legge stabilisce espressamente che i profili del DNA potranno essere allestiti non solo per accertare il reato oggetto del procedimento in corso, ma anche per chiarire altri reati che si sospetta siano stati commessi dall'imputato o che potrebbero essere da lui commessi in futuro. In ogni caso si potrà allestire un profilo del DNA per accertare un reato futuro solamente se l'imputato è condannato per un altro reato, ossia anche in futuro non si potranno allestire profili del DNA di routine. Nella seduta odierna, il Consiglio federale ha nel contempo posto in consultazione la revisione della legge sui profili del DNA.

Ulteriori punti oggetto di revisione

Il Consiglio federale intende inoltre rafforzare la posizione delle vittime e dei loro congiunti nell'ambito del procedimento penale. In particolare alle vittime sarà in futuro accordato il gratuito patrocinio anche quando nel processo penale propongono esclusivamente un'azione penale, senza far valere pretese civili. Inoltre d'ora in avanti il pubblico ministero potrà decidere anche in merito alle pretese civili. Il Consiglio federale vuole ora espressamente esentare la vittima e i suoi congiunti dall'obbligo di rimborsare allo Stato le spese derivanti dal gratuito patrocinio.

Altri punti della revisione:

- il pubblico ministero sarà obbligato a interrogare l'imputato, anche nella procedura del decreto d'accusa, se si profila una pena detentiva senza la condizionale;

- in caso di decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi relative alla carcerazione preventiva e di sicurezza, il pubblico ministero potrà ora interporre reclamo;

- i requisiti per disporre la carcerazione preventiva e di sicurezza per rischio di recidiva sono meno severi di modo da poterla ordinare anche in assenza di precedenti penali.

Verhandlungen

Disegno 2

Notizia ATS

Dibattito al Consiglio nazionale, 03.06.2020

Criminali pericolosi, nessun rilascio intempestivo

Criminali pericolosi non devono venir rilasciati a causa di un vuoto legislativo. Lo ha deciso oggi il Consiglio nazionale che ha approvato il disegno 2 di una revisione più ampia del Codice di procedura penale proposto dal Consiglio federale che verrà discussa solo in un secondo tempo. Il dossier va agli Stati.

Secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), la Svizzera non dispone di una base giuridica sufficiente per ordinare la detenzione per motivi di sicurezza. L'autorità indipendente che deve decidere quando un condannato è ritenuto troppo pericoloso per essere rilasciato non sempre riesce a farlo prima della fine della pena.

Tuttavia, il codice di procedura penale non contiene alcuna disposizione esplicita in merito alla detenzione per motivi di sicurezza. A causa di una simile lacuna, i giudici di Strasburgo hanno condannato la Svizzera nel dicembre 2019.

Il Consiglio federale propone pertanto di codificare la giurisprudenza del Tribunale federale per evitare la liberazione anticipata di persone giudicate pericolose. Una soluzione approvata oggi dal Nazionale anche per evitare ulteriori condanne da parte della CEDU. In aula, la consigliera federale Karin Keller-Sutter ha sostenuto questa soluzione appellandosi a motivi di sicurezza pubblica.

Notizia ATS

Dibattito al Consiglio degli Stati, 08.09.2020

Possibile detenzione criminali pericolosi per motivi sicurezza

La detenzione per motivi di sicurezza dei criminali pericolosi sarà nuovamente possibile. Dopo il Nazionale in giugno, oggi anche il Consiglio degli Stati ha approvato la pertinente revisione del Codice di procedura penale. Il dossier è pronto per le votazioni finali.

La modifica si è resa necessaria dopo una decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), secondo cui la Svizzera non dispone di una base giuridica sufficiente per ordinare la detenzione per motivi di sicurezza. L'autorità indipendente che deve decidere quando un condannato è ritenuto troppo pericoloso per essere rilasciato non sempre riesce a farlo prima della fine della pena.

Disegno 1

Notizia ATS

Dibattito al Consiglio nazionale, 18.03.2021

Approvata revisione codice di procedura penale

Primo "sì" alla revisione del Codice di procedura penale (CPP): oggi il Consiglio nazionale ha approvato con 139 voti contro 54 il progetto che prevede, tra le altre cose, l'introduzione della cosiddetta "giustizia riparativa". Respinta invece la proposta del governo di limitare il diritto di partecipazione degli imputati.

Il CPP è stato armonizzato a livello nazionale nel 2011. Da allora, sono state sollevate critiche da parte degli esperti del settore e sono state presentate diverse proposte di riforma. Dissensi sono stati sollevati in merito al sovraccarico amministrativo imposto alla polizia, che rallenta le procedure. Per altri, ad essere problematico è il diritto dell'imputato di partecipare a tutti gli atti di assunzione delle prove.

"La procedura penale non è solo una questione che riguarda procuratori, giudici e avvocati, ma concerne ogni cittadino", ha affermato il relatore commissionale Baptiste Hurni (PS/NE) spiegando la necessità di intervenire. Si tratta di trovare un equilibrio tra ricerca della verità e tutela dei diritti fondamentali e costituzionali dei cittadini.

Per l'UDC, la revisione proposta dal Consiglio federale non raggiunge però l'equilibrio sperato. Le autorità di perseguimento penale devono avere i mezzi per arrestare e condannare gli autori di reati. Non è ammissibile che i criminali possano ritardare le procedure, ha sostenuto Pirmin Schwander (UDC/SZ). Per questo motivo i democentristi hanno chiesto il rinvio del dossier al Consiglio federale, proposta bocciata con 137 voti contro 53.

La maggioranza ha ritenuto necessario garantire che i diritti fondamentali vengano rispettati per tutti. È solo con questa precondizione che si possono chiedere sanzioni più severe, ha affermato Philipp Bregy (Centro/VS). Esiste la presunzione di innocenza, ha poi ricordato Marti Min Li (PS/ZH).

La regolamentazione del diritto di partecipazione è uno dei punti che hanno fatto maggiormente discutere. Questo consente agli imputati di assistere, per esempio, all'interrogatorio dei coimputati. Il problema, ha spiegato la ministra di giustizia e polizia Karin Keller-Suetter, è che essi possono cogliere l'occasione per adeguare la propria versione a queste dichiarazioni, nel tentativo magari di sminuire il proprio ruolo in una determinata vicenda. Per questo motivo, ha spiegato, il diritto di partecipare di un imputato va limitato finché questi non si sarà espresso in merito all'oggetto dell'interrogatorio.

Tale restrizione non è piaciuta alla maggioranza della Camera del popolo che l'ha bocciata, preferendo restare alla prassi attuale. "Bisogna rispettare il diritto al silenzio dell'imputato, che verrebbe messo in discussione con l'impossibilità di partecipare agli interrogatori", ha sostenuto Bregy. Questo diritto è il contraltare essenziale ai maggiori poteri concessi ai ministeri pubblici nel 2011, ha affermato Christian Lüscher (PLR/GE). Rinunciarvi sarebbe contrario alle norme della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), ha aggiunto Ursula Schneider-Schüttel (PS/FR).

Il progetto adottato oggi prevede poi una limitazione del diritto di ricorso al Tribunale federale (TF). Sarà ammissibile solo contro le decisioni prese dalle autorità cantonali di ultima istanza. Le eccezioni previste dal CPP saranno eliminate, il che contribuirà anche a sgravare la massima corte elvetica.

Il nuovo CPP modifica anche le condizioni per l'allestimento di profili del DNA. Nel suo messaggio, il governo ha proposto che tali profili possano essere stabiliti per chiarire i reati oggetto del procedimento, ma anche, in presenza di indizi concreti, per altri reati già commessi. Il Nazionale si è però spinto oltre e si è espresso a favore di una "certa probabilità" quale requisito sufficiente.

Su richiesta della sua commissione, il Consiglio nazionale ha anche inserito nella legge il principio della "giustizia riparativa". Ciò prevede che nei procedimenti penali le parti si accordino su una procedura di mediazione. Il risultato potrà - ma non ci sarà un obbligo - essere preso in considerazione dall'autorità giudiziaria.

La revisione tocca anche diversi altri aspetti, come gli interessi delle vittime, le condizioni per il dissequestro, le indagini segrete, i difensori d'ufficio e le condizioni delle audizione del ministero pubblico.

Notizia ATS

Dibattito al Consiglio degli Stati, 14.12.2021

Imputati, partecipazione audizioni ma con eccezioni

Un imputato deve continuare ad avere il diritto di prendere parte agli interrogatori dei testimoni o dei coimputati, ma con limitazioni. È quanto stabilito oggi dal Consiglio degli Stati affrontando la revisione del Codice di procedura penale.

Dieci anni fa, il codice di procedura penale è stato armonizzato in Svizzera, suscitando anche critiche. In particolare, è stato denunciato il sovraccarico amministrativo imposto alla polizia. Dopo un rodaggio durato due lustri, tutti sono d'accordo che alcune storture vadano corrette. Tuttavia, le opinioni su come farlo divergono.

Si tratta di trovare un equilibrio tra la ricerca della verità e la protezione dei diritti fondamentali dei cittadini, tra il lavoro del pubblico ministero e la difesa degli imputati, ha sostenuto in aula a nome della commissione Beat Rieder (Centro/VS). "Non tutti coloro che sono coinvolti in un procedimento penale sono colpevoli", ha sottolineato.

I diritti di partecipazione sono uno dei punti nevralgici del dossier all'attenzione del Parlamento. Attualmente, essi conferiscono all'imputato la possibilità di presenziare a ogni assunzione delle prove.

Secondo il disegno del Consiglio federale, il pubblico ministero deve in futuro avere la facoltà di impedire la partecipazione a un interrogatorio se l'imputato non si è ancora pronunciato sull'argomento dello stesso. Una limitazione che il Nazionale ha già bocciato, ciò che spinto la commissione preparatoria degli Stati ad istituire un gruppo di lavoro allo scopo di elaborare una proposta di compromesso.

La pratica attuale rende chiaramente la procedura più macchinosa. Ed è talvolta inopportuno che una persona accusata possa sempre sentire cosa dicono i coimputati, ha affermato il "senatore", nonché professore di diritto penale, Daniel Jositsch (PS/ZH). Tuttavia non bisogna nemmeno andare troppo lontano nell'altra direzione, perché si rischia di perdere di vista i diritti dell'accusato e della difesa. L'opzione del Consiglio federale viola notevolmente i diritti degli imputati, ha sostenuto Philippe Bauer (PLR/NE).

Stando al compromesso del Consiglio degli Stati, il procuratore pubblico può escludere un imputato dalla prima udienza di un coimputato, ma solo se quest'ultimo non è ancora stato sentito al di fuori della procedura di detenzione. La commissione avrebbe voluto precisare che tale audizione fuori dal procedimento debba avvenire entro 10 giorni. Una proposta che non ha convinto il plenum. Secondo Heidi Z'Graggen (Centro/UR), infatti, "quando sono coinvolte bande criminali ci sono molte persone da interrogare. Un tale termine è poco pratico".

La Camera dei Cantoni si oppone alla Camera del Popolo in merito al diritto concesso al Ministero pubblico di ricorrere contro le decisioni del Tribunale delle misure coercitive. I "senatori" ritengono che questa disposizione proposta dal Consiglio federale dovrebbe permettere di incorporare la giurisprudenza del Tribunale federale nel Codice di procedura penale.

Il Consiglio degli Stati ha anche discusso di "giustizia riparativa", cioè della possibilità per le parti di affidarsi a una mediazione, un'idea aggiunta dal Nazionale al progetto governativo. Questa idea è molto interessante, ha sostenuto Jositsch, ma l'introduzione di un simile principio richiederebbe un ulteriore esame del progetto e una consultazione. La Camera ha quindi deciso di non sostenere la proposta e di presentare invece una mozione che incarica il Consiglio federale di elaborare le basi giuridiche necessarie.

Anche le condizioni per l'uso dei profili di DNA dei sospetti saranno rese più facili. Tali profili sono già ammessi per i reati che sono oggetto di un procedimento in corso. Possono anche essere usati per reati commessi in passato. Tuttavia, il Consiglio degli Stati vuole assicurarsi che ci siano "indizi concreti" in tal senso. Il Consiglio nazionale preferisce una formulazione più edulcorata ("una certa probabilità").

In contrasto con la Camera del popolo, i "senatori" hanno accettato - con 22 voti a 21 e 1 astensione - di consentire il test del DNA dei criminali condannati se ci sono indizi concreti che possano commettere altri crimini in futuro.

I "senatori" hanno anche respinto un'aggiunta del Consiglio nazionale volta a facilitare le indagini mascherate nel campo della pornografia infantile. La Camera del popolo vuole trasferire le competenze dei Cantoni in questo settore alla Confederazione. La pratica attuale ha dimostrato il suo valore, secondo i "senatori".

In votazione, il disegno di legge è stato approvato per 29 voti a 9.

Notizia ATS

Dibattito al Consiglio nazionale, 02.03.2022

Non limitare diritto imputati

Nella revisione del codice di procedura penale (CPP), le due camere federali continuano a non trovare un accordo sul fatto che gli imputati possano assistere agli interrogatori di coimputati o testimoni. Secondo la legge attuale, tutte le parti possono essere presenti a tutte le udienze di prova. Oggi il Nazionale ha ribadito questa posizione con 117 voti a 70.

Poco dopo l'entrata in vigore del CPP nel 2011, gli addetti ai lavori si sono espressi criticamente sulla sua applicazione, facendo rilevare diversi problemi causati da singole disposizioni. Anche in Parlamento sono stati depositati interventi che chiedevano modifiche mirate. Il Consiglio federale ha pertanto riassunto le preoccupazioni in un progetto di legge.

Il Consiglio federale e quello degli Stati vogliono limitare il diritto degli imputati a partecipare alle udienze finché l'imputato non si sia espresso in modo sostanziale sul tema dell'udienza.

"È una linea rossa che il nostro Parlamento non deve superare", ha affermato Baptiste Hurni (PS/NE) a nome della commissione preparatoria. Questa disposizione rimetterebbe in discussione uno dei principi fondamentali del nostro Stato di diritto, ha convenuto Vincent Maître (Centro/GE). Il plenum ha finito per appoggiare questo punto di vista.

Un'altra grande divergenza riguarda il diritto di reclamo dei procuratori contro una decisione di un tribunale delle misure e delle pene contro una detenzione preventiva. "Questa disposizione non esiste in nessun ordine giuridico simile al nostro", ha detto Hurni. Se fosse introdotta nella legge, la Corte europea dei diritti dell'uomo si pronuncerebbe certamente contro di essa.

Una minoranza voleva invece seguire il Consiglio degli Stati e fornire questo diritto di appello al ministero pubblico. La pratica in alcuni cantoni mostra che i procuratori non abusano affatto di questa possibilità, ha rilevato Christian Lüscher (PLR/GE). Con 100 voti a 86, il Nazionale ha per finire mantenuto questa divergenza con la Camera dei Cantoni.

La riforma prevede anche condizioni agevolate per l'uso dei profili DNA dei sospetti. Tale pratica è già ammessa per i reati che sono oggetto di un procedimento in corso. Possono anche essere usati per reati commessi in passato. Il Consiglio degli Stati, come il Governo, vuole assicurarsi che ci siano "indizi concreti" in tal senso.

Il Consiglio nazionale preferisce una formulazione più edulcorata ("una certa probabilità") e con 89 voti a 88, ha deciso oggi di non voler spingersi oltre la legge attuale, che prevede questa possibilità solo per le persone condannate per un reato grave, ad almeno un anno di prigione o internate.

Notizia ATS

Dibattito al Consiglio degli Stati, 07.06.2022

Il Consiglio degli Stati ha ribadito, affrontando la revisione del Codice di procedura penale, che a determinate condizioni i diritti degli imputati possano essere limitati, specie per quanto attiene alla partecipazione agli interrogatori di coimputati o testimoni. Secondo la legge attuale, tutte le parti possono essere presenti a tutte le udienze di prova.

Notizia ATS

Dibattito al Consiglio nazionale, 08.06.2022

Partecipazione imputati alle udienze continua a dividere

Gli imputati devono continuare a poter partecipare alle udienze dei testimoni o dei coimputati. Il Consiglio nazionale si è nuovamente rifiutato oggi di limitare questo diritto nell'ambito della revisione del codice di procedura penale. Il dossier torna agli Stati.

I diritti di partecipazione sono uno dei punti nevralgici del dossier all'attenzione del Parlamento. Attualmente, essi conferiscono all'imputato la possibilità di presenziare a ogni assunzione delle prove.

Secondo il disegno del Consiglio federale, il ministero pubblico deve in futuro avere la facoltà di impedire la partecipazione a un interrogatorio se l'imputato non si è ancora pronunciato sull'argomento dello stesso. Una limitazione che il Nazionale ha già bocciato due volte.

Cercando un compromesso, gli Stati hanno proposto che il ministero pubblico possa escludere un imputato dalla prima udienza di un coimputato, ma solo se quest'ultimo non è ancora stato sentito al di fuori della procedura di detenzione.

L'imputato può essere escluso già oggi da un'udienza. Ma il ministero pubblico deve giustificarlo e rischiare un appello, ha dichiarato Baptiste Hurni (PS/NE) a nome della commissione. Si tratta di un equilibrio da preservare, per non avvantaggiare le procure. "Dobbiamo rispettare i diritti fondamentali degli imputati". Nella votazione, solo l'UDC non lo ha seguito: il plenum ha ribadito la sua posizione con 137 voti a 50.

Continua a suscitare dibattito anche il diritto concesso al ministero pubblico di ricorrere contro le decisioni del tribunale delle misure coercitive. A differenza degli Stati, il Nazionale non vuole questa disposizione proposta dal governo.

Un tribunale deve essere in grado di decidere rapidamente sulla detenzione provvisoria. Questo diritto di appello da parte della procura non soddisferebbe i criteri della Corte europea dei diritti dell'uomo e richiederebbe troppo tempo, ha rilevato Hurni. Oltretutto la Svizzera sarebbe l'unico Paese in Europa ad avere una simile disposizione.

La pratica in alcuni cantoni dimostra che i ministeri pubblici non abusano affatto di questa possibilità, ha sottolineato invano Christian Lüscher (PLR/GE). La misura consentirebbe anche di integrare la giurisprudenza del Tribunale federale nel codice di procedura. I parlamentari hanno voluto mantenere questa divergenza con 109 voti a 79.

Con la revisione saranno rese più facili anche le condizioni per l'uso dei profili di DNA dei sospetti. Tali profili sono già ammessi per i reati che sono oggetto di un procedimento in corso. Possono anche essere usati per reati commessi in passato. Sia il Consiglio degli Stati che il Governo vogliono però assicurarsi che ci siano "indizi concreti" in tal senso. Il Nazionale ha accettato questa versione.

La questione si pone anche per le persone già condannate. In questo caso Consiglio federale e degli Stati vogliono estendere la prassi attuale, che prevede la possibilità di prelevare campioni solo da persone condannate per un reato grave, condannate ad almeno un anno di carcere o internate.

Secondo questa proposta, l'esistenza di indizi concreti che una persona condannata possa recidivare sarebbe sufficiente per raccogliere il suo profilo DNA. Dopo aver rifiutato per due volte, il Nazionale ha infine accettato la proposta con 122 voti a 66.

Notizia ATS

Dibattito al Consiglio degli Stati, 13.06.2022

CSt: imputati, ok partecipazione udienze testimoni

Gli imputati devono poter continuare a poter partecipare alle udienze dei testimoni o dei coimputati. Lo ha deciso oggi il Consiglio degli Stati adeguandosi su questo aspetto al Nazionale, eliminando, in questo modo, l'ultima divergenza circa la revisione del codice di procedura penale. Il dossier va in votazione finale.

I diritti di partecipazione sono uno dei punti nevralgici del dossier all'attenzione del Parlamento. Attualmente, essi conferiscono all'imputato la possibilità di presenziare a ogni assunzione delle prove.

Secondo il disegno del Consiglio federale, il ministero pubblico avrebbe potuto impedire la partecipazione a un interrogatorio se l'imputato non si era ancora pronunciato sull'argomento dello stesso. Una limitazione invisa al Nazionale, ma che piaceva agli Stati. Poiché il Nazionale non ha voluto saperne di piegarsi al disegno del governo, alla fine i "senatori" hanno preferito cedere su questo punto.

Un altro aspetto contestato riguardava anche il diritto concesso al ministero pubblico di ricorrere contro le decisioni del tribunale delle misure coercitive. A differenza degli Stati, il Nazionale non voleva questa disposizione proposta dal governo. Stando alla camera del popolo, questo diritto di appello da parte della procura non soddisferebbe i criteri della Corte europea dei diritti dell'uomo. Oltretutto la Svizzera sarebbe l'unico Paese in Europa ad avere una simile disposizione. Alla fine, il Nazionale l'ha spuntata anche su questo punto.

Grazie alla revisione adottata oggi dalle due camere, in futuro saranno rese più facili le condizioni per l'uso dei profili di DNA dei sospetti. Tali profili sono già ammessi per i reati che sono oggetto di un procedimento in corso. Possono anche essere usati per reati commessi in passato. Il parlamento e il Governo vogliono però assicurarsi che ci siano "indizi concreti" in tal senso.

La questione si pone anche per le persone già condannate. In questo, il parlamento ha esteso la prassi attuale che prevede la possibilità di prelevare campioni solo da persone condannate per un reato grave, condannate ad almeno un anno di carcere o internate. In futuro, l'esistenza di indizi concreti che una persona condannata possa essere tornata a delinquere dovrebbe essere sufficiente per raccogliere il suo profilo DNA.