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19.3200 · Mozione · 2019-03-21

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di introdurre un obbligo di dichiarazione per le pelli di rettile e i prodotti derivati, analogamente a quanto previsto dall'ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce, affinché i consumatori dispongano di informazioni chiare sulla specie animale, l'origine e il modo di ottenimento.

Begründung

La Svizzera è un crocevia del commercio di pelli esotiche utilizzate esclusivamente per produrre articoli di lusso, ma ottenute per lo più con pratiche crudeli. I metodi di cattura e trasporto causano per esempio ingenti sofferenze a varani e a molte specie di serpenti giganti. Al più tardi nelle concerie, questi animali vengono spesso scuoiati vivi e uccisi barbaramente. A differenza di quanto si osserva nel Sudest asiatico o in Sudamerica, dove nessuno Stato ha emanato direttive sulla protezione degli animali, le aziende che trattano pelli di alligatori e coccodrilli in Nordamerica e Australia rispettano perlomeno alcuni standard minimi per quanto riguarda l'allevamento, lo stordimento e l'uccisione degli animali. Sebbene queste prescrizioni siano ben lungi dagli standard svizzeri, le pelli di rettili nordamericane e australiane risultano eticamente meno deplorevoli rispetto alle altre in termini di protezione degli animali.

Ogni anno centinaia di migliaia di pelli di alligatore del Mississippi e decine di migliaia di pelli di pitone vengono importate in Svizzera, dove sono trasformate e in parte riesportate come prodotti di lusso. A queste si aggiungono pelli di caimani, coccodrilli, varani e altre specie di grandi rettili, destinate perlopiù all'industria orologiera che le trasforma in cinturini. Le pelli di pitone e varano vengono utilizzate per fabbricare scarpe, borsette, portafogli e altri articoli di pelletteria.

L'obbligo di dichiarazione per i prodotti in pelle di rettile venduti sul mercato svizzero rafforzerebbe la consapevolezza dei consumatori e permetterebbe loro di decidere con cognizione di causa se acquistare o meno determinati articoli in pelle. L'obbligo di dichiarazione permetterebbe inoltre di sensibilizzare anche l'industria dei beni di lusso. Le specie di rettili più colpite sono già registrate nella CITES. In questi casi le informazioni sull'origine e sul modo di ottenimento sono note e possono essere utilizzate come base per la dichiarazione.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale comprende le ragioni dell'autrice della mozione, che vorrebbe consentire ai consumatori di prendere una decisione di acquisto informata, fa tuttavia presente che le condizioni quadro per la dichiarazione dei prodotti di pelle di rettili non sono uguali a quelle della dichiarazione delle pellicce. A differenza dei prodotti di pellicceria, infatti, per i prodotti di pelle di rettili sono in corso lavori a livello internazionale per l'elaborazione di standard per un'uccisione rispettosa della dignità degli animali. Alla fine di maggio del 2019, l'Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE) varerà la norma "Killing methods for reptiles commercially processed for their skins, meat and other products". La Svizzera è stata promotrice di questi lavori e li ha seguiti attivamente. Lo scopo della norma è che in futuro non venga più commercializzato nessun prodotto ricavato in modo non conforme alla protezione degli animali, rendendo così superfluo un obbligo di dichiarazione.

Per motivi di protezione degli animali vigono già alcuni obblighi di dichiarazione: oltre a quelli per le pellicce e i prodotti di pellicceria, ad esempio quelli per le uova di galline allevate in gabbie non autorizzate in Svizzera e per la carne di conigli allevati secondo metodi vietati in Svizzera.

Sono attualmente in corso i lavori in adempimento del postulato della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura dell Consiglio degli Stati 17.3967, "Dichiarazione obbligatoria dei metodi di produzione delle derrate alimentari", che incarica il Consiglio federale di presentare un rapporto su come rafforzare l'obbligo di dichiarazione dei metodi di produzione di derrate alimentari non conformi alle norme svizzere. Il rapporto considererà anche gli altri prodotti di origine animale.

Il Consiglio federale non ritiene opportuno introdurre nuovi obblighi di dichiarazione isolati in assenza di una visione generale prima della presentazione del rapporto e respinge pertanto la mozione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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