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La Confederazione svizzera tutela la libertà e i diritti del popolo e salvaguarda l'indipendenza e la sicurezza del paese. È necessario respingere l'accordo quadro istituzionale con l'UE

19.3717 · Mozione · 2019-06-20

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Wortlaut

Il Gruppo UDC esorta il Consiglio federale a non concludere con l'UE né con altri Stati accordi bilaterali o multilaterali che impongano un recepimento dinamico, ossia automatico e obbligatorio, del diritto oppure che prevedano l'assoggettamento alla giurisprudenza della controparte per dirimere i contenziosi, poiché ciò costituirebbe una grave violazione dello scopo sancito nella Costituzione federale (art. 2 cpv. 1 Cost.: "La Confederazione Svizzera tutela la libertà e i diritti del Popolo e salvaguarda l'indipendenza e la sicurezza del Paese").

Begründung

È evidente che i tre punti sui quali il Consiglio federale ha chiesto chiarimenti a Bruxelles (aiuti di Stato, protezione dei salari e direttiva sulla libera circolazione dei cittadini UE) omettono deliberatamente le due questioni centrali dell'Accordo quadro istituzionale: il recepimento dinamico, ossia automatico e obbligatorio, del diritto dell'UE e la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella composizione delle controversie. Le Svizzere e gli Svizzeri perderebbero così la sovranità nel loro Paese. Non sarebbe più possibile impostare la nostra vita collettiva secondo le nostre regole della democrazia diretta.

Occorre spiegare all'UE, cortesemente e inequivocabilmente, che la Svizzera è interessata ad avere buone relazioni bilaterali da pari a pari, ma non può siglare un accordo contrario allo scopo sancito nella sua Costituzione, che garantisce l'indipendenza del Paese e i diritti del popolo.

Ma è giunto anche il momento che il Consiglio federale cessi di gettare fumo negli occhi e parli chiaro al popolo svizzero. Le Svizzere e gli Svizzeri devono sapere che l'Accordo istituzionale svuota di significato la democrazia diretta, calpesta l'indipendenza, la neutralità e il federalismo e mette a repentaglio la prosperità della Svizzera. La firma dell'Accordo istituzionale equivarrebbe a una resa della Svizzera. Per questo motivo deve essere risolutamente respinto.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'articolo sullo scopo della Costituzione federale impone alla Confederazione Svizzera di perseguire vari obiettivi formulati genericamente, che (in parte) sono ulteriormente concretizzati nella Costituzione stessa.

Una di queste concretizzazioni, contemplata agli articoli 138 e seguenti della Costituzione, definisce i diritti di partecipazione del Popolo e dei Cantoni all'azione dello Stato, e in particolare la procedura da rispettare per la conclusione di trattati internazionali. In virtù dell'articolo 140 capoverso 1 lettera b della Costituzione, l'adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sopranazionali sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni. L'articolo 141 capoverso 1 lettera d della Costituzione sottopone inoltre taluni trattati internazionali al referendum facoltativo.

Affinché alla Svizzera sia garantito a lungo termine l'accesso al mercato interno dell'Unione europea (UE), gli accordi tra la Svizzera e l'UE devono essere periodicamente adeguati all'evoluzione del diritto europeo. Il mancato adeguamento provoca divergenze che possono trasformarsi in ostacoli al commercio e rendere difficile l'accesso reciproco al mercato danneggiando soprattutto gli operatori svizzeri.

A questo riguardo, l'Accordo istituzionale tra la Svizzera e l'UE definisce un quadro omogeneo per gli accordi in questione. Esso prevede conseguentemente che gli sviluppi del diritto pertinente dell'UE debbano essere integrati nei pertinenti accordi di accesso al mercato, secondo le disposizioni del singolo accordo e tenendo conto delle procedure nazionali. Ogni singolo adeguamento continuerà a essere concordato in seno al competente comitato misto o nell'ambito di negoziati diretti. Nel quadro di queste discussioni potranno anche essere definite specifiche modalità di recepimento, per esempio periodi transitori particolari, modifiche istituzionali o disposizioni speciali. L'assenso definitivo della Svizzera a ogni singolo adeguamento potrà essere dato solo una volta portata a compimento la procedura di approvazione nazionale (compreso lo svolgimento di un eventuale referendum). Ogni recepimento del diritto UE in un accordo bilaterale richiederà perciò una decisione autonoma della Svizzera. Questa soluzione consentirà alla Svizzera di continuare a decidere in merito al recepimento degli sviluppi del diritto dell'UE, liberamente e secondo le procedure di approvazione previste dal diritto interno per i trattati internazionali. A tal fine l'Accordo internazionale prevede anche termini di recepimento sufficientemente lunghi (fino a tre anni nel caso di un'eventuale votazione referendaria). Ed è anche questo, del resto, ciò che si intende con il concetto di recepimento dinamico. Nessuno degli accordi tra la Svizzera e l'UE, e nemmeno l'Accordo istituzionale, prevede un recepimento automatico che integri il diritto dell'UE in un accordo bilaterale senza intervento della Svizzera.

L'Accordo istituzionale introduce anche un vero e proprio meccanismo di composizione delle controversie. In caso di differenze sull'interpretazione o sull'applicazione di uno degli accordi di accesso al mercato interessati o dello stesso Accordo istituzionale o di divergenze relative al recepimento del diritto le parti si consultano innanzitutto, come di consueto, all'interno del competente comitato misto e cercano di trovare una soluzione concordata. In caso di mancata intesa, ciascuna delle parti può chiedere l'istituzione di un tribunale arbitrale paritetico. Se la controversia solleva una questione di interpretazione o di applicazione del diritto dell'UE il cui chiarimento è pertinente e necessario per comporre la controversia stessa, il tribunale arbitrale si rivolge alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), e deve tener conto della decisione di quest'ultima. Ma la decisione in merito alla controversia spetta in definitiva al tribunale arbitrale.

Le procedure di approvazione nazionali da rispettare per la conclusione di trattati internazionali e i diritti di partecipazione del Popolo e dei Cantoni rimarrebbero intatti anche sotto il regime dell'Accordo istituzionale.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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