La Francia legifera in materia di economia circolare. Una fonte d'ispirazione per la Svizzera?
19.3810 · Interpellanza · 2019-06-20
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
La Francia presenta un ambizioso progetto di legge sull'economia circolare che impone segnatamente una responsabilità estesa del produttore. Questi dovrà finanziare in anticipo la gestione sostenibile dei rifiuti derivanti dai prodotti messi sul mercato. Saranno interessate famiglie di prodotti vieppiù ampie e i costi della gestione dei rifiuti saranno trasferiti ai consumatori. Una modulazione del prezzo dei prodotti, pari fino al 20 per cento, dovrebbe essere attuata attraverso un sistema di bonus e malus basato sulla loro impronta ambientale. La distruzione degli articoli invenduti dovrebbe essere vietata: essi dovranno essere riutilizzati o riciclati. Infine, l'informazione dei consumatori dovrebbe essere migliorata, in particolare attraverso un indice di riparabilità dei prodotti, informazioni sulla riciclabilità e sul contenuto di materiali riciclati dei prodotti, nonché sulla disponibilità di pezzi di ricambio.
Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Alcune di queste innovazioni potrebbero costituire una fonte d'ispirazione per i futuri sviluppi del piano d'azione Economia verde del Consiglio federale?
2. In che misura e in quali settori la Svizzera applica già oggi un equivalente del principio della responsabilità estesa del produttore? A quali ambiti della gestione sostenibile dei rifiuti (riutilizzo, riparazione, riciclaggio, smaltimento) si applica, in Svizzera, l'equivalente di detto principio? In che modo, in quali altri ambiti della gestione sostenibile dei rifiuti e in quali altri settori (tipo di materiale e prodotti) questo principio potrebbe essere sviluppato nel nostro Paese?
3. Il Consiglio federale ritiene che il prezzo attuale dei prodotti rifletta il loro impatto ambientale secondo il principio del "chi inquina paga"? Come si potrebbe integrare meglio i costi ambientali nel prezzo dei prodotti?
4. Il Consiglio federale ritiene che in Svizzera l'informazione dei consumatori sulla durata di vita dei prodotti, sul loro riutilizzo, sulla loro riparabilità e riciclabilità e sul contenuto dei materiali riciclati sia sufficiente? Come potrebbe essere migliorata questa informazione?
5. Succede anche in Svizzera che le aziende distruggano i beni invenduti? Si conosce la portata di questo fenomeno e i settori interessati? Occorre intervenire per evitarlo?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale segue con attenzione le esperienze concernenti le misure adottate in Francia e nell'Unione europea evocate nell'interpellanza. Tali esperienze saranno considerate nell'elaborazione del rapporto sull'economia verde.
2. La Svizzera applica il principio della responsabilità del produttore nel settore della gestione dei rifiuti per gli apparecchi elettrici ed elettronici, le pile e gli imballaggi per le bevande. I produttori e gli importatori sono infatti obbligati a riprendere gratuitamente i prodotti usati e a finanziarne il riciclaggio e lo smaltimento. L'esperienza dimostra che la responsabilità del produttore applicata ha, in quanto tale, consentito di sviluppare un sistema di riciclaggio rispettoso delle esigenze ambientali, ma che non risponde alla problematica di migliorare il riutilizzo, la riparabilità e la riciclabilità dei prodotti. Per esempio, nel caso degli apparecchi elettrici ed elettronici i sistemi di finanziamento vietano ai centri di raccolta comunali di mettere a disposizione tali apparecchi per essere riparati o riutilizzati. Gli apparecchi raccolti devono essere riciclati. La revisione totale dell'ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici (ORSAE; RS 814.620), attualmente in corso, propone di consentire la reimmissione nel circuito degli apparecchi ancora funzionanti o riparabili.
Per quanto concerne l'ambito degli imballaggi in plastica, alcuni dettaglianti applicano un approccio di responsabilità del produttore riprendendo gratuitamente i contenitori al punto vendita, una misura su base volontaria senza alcun vincolo legislativo.
Infine è opportuno menzionare anche il settore dei materiali e dei rifiuti edili: anche in questo caso, gli sforzi sono volti a promuovere le materie prime e i materiali secondari e a facilitarne il riutilizzo.
L'UFAM sta esaminando se estendere il principio dell'economia circolare e della responsabilità ampliata del produttore a tipologie supplementari di rifiuti, materiali e prodotti, in particolare tenendo conto dell'approccio dell'efficienza ecologica ed economica e della situazione svizzera (cfr. p. es. l'atlante ambientale per le catene logistiche pubblicato nel giugno 2019, disponibile solo in tedesco).
3. Nel settore dello smaltimento dei rifiuti è in larga misura applicato il principio di causalità. Per tenere conto dei costi ambientali nel prezzo del prodotto: secondo il rapporto Ambiente Svizzera 2018, il 73 per cento dell'inquinamento ambientale dei consumi svizzeri è generato all'estero. Il carico ambientale generato al di fuori della Svizzera potrebbe essere compensato ad esempio attraverso le cosiddette tasse di compensazione prelevate alla frontiera (Border Tax Adjustment). Sarebbe di fatto altresì necessario esaminare la compatibilità di tali tasse con il diritto OMC.
Inoltre, nel suo terzo Rapporto sulle performance ambientali, pubblicato nel 2017, l'OCSE ha evidenziato come la Svizzera potrebbe, in parte, adottare incentivi più numerosi e più incisivi che consentano di ridurre gli effetti sull'ambiente dei consumi elevati e di rafforzare il principio di causalità. L'OCSE propone, ad esempio, di ridurre ulteriormente, applicando detto principio, le emissioni di ammoniaca, dei precursori dell'ozono, dell'ossido di zolfo e delle polveri fini.
4. Il Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) segue i progetti dell'Unione europea e degli altri Paesi volti a migliorare l'informazione su queste caratteristiche dei prodotti. Nel suo parere riguardo al postulato Chevalley (18.4007), il Consiglio federale spiega che le nuove prescrizioni europee che definiscono le esigenze dell'ecodesign di determinati apparecchi elettrici ed elettronici includono anche esigenze per un uso efficiente delle risorse che favorisca la riparabilità e la riciclabilità. Tali esigenze concernono in particolare la durata della disponibilità e della reperibilità delle parti di ricambio, l'accesso alle informazioni necessarie per la riparazione, la fornitura dei manuali per la riparazione e la possibilità di riparare gli apparecchi utilizzando semplicemente utensili standard. Studi condotti in Francia e dalla Commissione europea valutano la fattibilità di un indice di riparabilità e dei relativi contenuti. L'informazione dei consumatori al momento dell'acquisto consentirebbe loro di optare per gli apparecchi riparabili. I fabbricanti dovrebbero anche assumere la loro responsabilità e vendere prodotti che possono essere riparati e riciclati e impegnarsi a creare una rete di riparatori di prossimità in grado di garantire un costo di riparazione nettamente inferiore a quello della sostituzione con un apparecchio nuovo.
5. Il Consiglio federale è consapevole della problematica. Le informazioni sulla portata del fenomeno sono tuttavia solo poche. Il commercio on line ha accentuato il problema. Da uno studio effettuato in Germania si evince che poco meno del 4 per cento dei prodotti ritornati finisce nei rifiuti. Il Consiglio federale parte dal principio che i settori interessati adotteranno innanzitutto misure basate sull'autoresponsabilità. Il Consiglio federale segue con attenzione anche le esperienze in altri Paesi quali la Francia che prevedono di vietare l'eliminazione delle merci riciclabili.
Risposta del Consiglio federale.