Garantire ai consumatori che sia chiaramente indicato il paese di provenienza delle derrate alimentari prodotte o preparate all'estero
19.4083 · Mozione · 2019-09-19
Dipartimento dell'interno
Il rapporto sullo stato di attuazione dell'intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'ordinanza sulle derrate alimentari in modo che le derrate prodotte o preparate all'estero siano chiaramente identificabili grazie all'indicazione del Paese di provenienza.
Begründung
Troppo spesso i consumatori del nostro Paese sono tratti in inganno quando acquistano derrate alimentari prodotte e preparate all'estero perché manca l'indicazione del Paese di provenienza.
A chi non è mai capitato di comprare un buon pane ancora caldo appena uscito dal forno convinto che sia stato fatto a mano sul posto da un mastro panettiere?
La realtà è però spesso molto diversa. Non è raro scoprire che il pane è precotto e che è stato congelato prima di percorrere molti chilometri dal Paese di produzione per poi essere semplicemente infornato e venduto come prodotto fresco.
Sebbene il gusto, la consistenza e l'aspetto siano senz'altro accettabili, il fatto che queste derrate siano prodotte o preparate al di fuori dei nostri confini con materie prime non provenienti dal nostro Paese, senza una chiara indicazione del Paese di provenienza, costituisce un inganno dei consumatori e dei clienti.
Mi permetto pertanto di applaudire le iniziative di alcune organizzazioni cantonali, quale l'associazione dei mastri panettieri, pasticcieri e confettieri vodesi, che hanno adottato misure volontarie per identificare i prodotti provenienti dalle loro impastatrici con l'etichetta "Véritable Artisan" in modo da distinguere i prodotti di mastri panettieri locali da quelli industriali importati.
Quello del pane, derrata essenziale della nostra alimentazione quotidiana, è soltanto un esempio tra altri, quali i prodotti di pasticceria, di salumeria e del latte.
Chiedo pertanto al Consiglio federale di modificare l'ordinanza sulle derrate alimentari in modo che le derrate prodotte o preparate all'estero siano chiaramente identificabili grazie alla denominazione del Paese di provenienza.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale è consapevole dell'importanza di un'indicazione trasparente della provenienza dei prodotti. La legislazione sulle derrate alimentari prescrive che il Paese di produzione venga indicato con chiarezza. Concretamente, tutte le derrate alimentari devono recare la menzione del Paese di produzione (art. 12 cpv. 1 lett. a della legge sulle derrate alimentari; LDerr; RS 817.0, art. 36 cpv. 1 lett. e dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso; ODerr; RS 817.02 e art. 3 cpv. 1 lett. h dell'ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari; OID; RS 817.022.16). Per le derrate alimentari immesse sfuse sul mercato (p. es. il pane in una panetteria) questa informazione deve avvenire per scritto od oralmente (art. 39 cpv. 1 ODerr). È compito delle imprese garantirla.
È considerato Paese di produzione il Paese in cui avviene la trasformazione principale di una derrata alimentare (art. 15 cpv. 1 OID). Nel caso del pane precotto importato, ad esempio, il semplice fatto che la cottura abbia luogo nel nostro Paese non basta per poterlo dichiarare come prodotto in Svizzera. Un prodotto del genere deve quindi recare l'indicazione corretta del Paese di produzione da cui è importato oppure, per i prodotti immessi sfusi sul mercato, questa informazione deve essere ottenibile a voce.
Oltre al Paese di produzione, il consumatore deve anche conoscere la provenienza degli ingredienti di base di una derrata alimentare se la sua omissione lo potrebbe indurre in errore. È il caso degli ingredienti la cui parte nel prodotto finito è pari o superiore al 50 per cento (20 per cento per gli ingredienti di origine animale) se la presentazione del prodotto induce a pensare che abbiano un'origine diversa.
Le panetterie artigianali e i macellai possono del resto promuovere e valorizzare i loro prodotti mediante informazioni facoltative (produzione locale, pane artigianale, pane cotto in forno a legna, carne svizzera ecc.). L'argomento del "made in Switzerland" può essere utilizzato a scopi pubblicitari purché siano rispettate le disposizioni della legge sulla protezione dei marchi (RS 232.11) e, in particolare, dell'ordinanza sull'utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari (OIPSDA; RS 232.112.1). Secondo il Consiglio federale, il diritto svizzero offre dunque già sufficienti possibilità per valorizzare l'origine svizzera dei prodotti di panetteria.
La legislazione vigente è peraltro il risultato di un compromesso negoziato a lungo dal Parlamento in occasione dell'ultima revisione della LDerr, entrata in vigore nel 2017. L'indicazione scritta obbligatoria del Paese di produzione per la vendita sfusa è stata discussa e respinta dal Parlamento, soprattutto a causa del lavoro amministrativo e dei costi che avrebbe comportato per i commercianti e i ristoranti.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.