19.4438 · Interpellanza · 2019-12-16
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Attualmente sono giustamente mosse numerose critiche nei confronti di forme di sorveglianza basate su Big Data, intelligenza artificiale, riconoscimento facciale e di movimento. Con apprensione ho tuttavia dovuto constatare che questi sistemi si stanno diffondendo anche in Svizzera. Ad esempio, sembra che la società turca Ekin Technology abbia offerto a corpi di polizia svizzeri un sistema intelligente di riconoscimento facciale. Secondo quanto riportato dai media, il prodotto è attualmente esaminato dalla Confederazione. Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti riguardo al rilevamento e all'analisi intelligenti dei dati, mobili e permanenti.
1. In virtù di quale base legale sistemi di questo tipo sono esaminati in Svizzera? Sono considerati anche aspetti della protezione dei dati e della protezione della sfera privata?
2. Qual è il quadro normativo nell'Unione europea?
3. Come è possibile impedire, ad esempio, che un prodotto sia omologato per la misurazione della velocità ma nel contempo ricorra anche al riconoscimento facciale?
4. Attualmente la polizia o attori non statali sono autorizzati a filmare e registrare indiscriminatamente dati personali? Dove e per quale scopo è permesso utilizzare questi strumenti di analisi?
5. Nel quadro della procedura di omologazione e autorizzazione di sistemi di questo tipo o analoghi, si distingue se l'analisi dei dati di sorveglianza è effettuata da una persona oppure, dietro le quinte, da un'intelligenza artificiale?
6. Il Consiglio federale sa quali attori statali e non statali lavorano già oppure eseguono test in Svizzera con sistemi di questo tipo o analoghi?
7. Come si garantisce che dietro al concetto di "smart city" non si diffonda sulle strade svizzere una sorveglianza dei cittadini con sistemi di questo tipo?
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale è consapevole che il ricorso all'intelligenza artificiale e a tecnologie quali il riconoscimento facciale o l'osservazione del comportamento può costituire un'ingerenza nei diritti fondamentali. Ritiene tuttavia che le amministrazioni pubbliche non dovrebbero rinunciare ai benefici del ricorso a queste nuove tecnologie. Una prima panoramica dei vantaggi e dei rischi ad esse legati figura nel rapporto sulle sfide dell'intelligenza artificiale, di cui il Consiglio federale ha preso atto il 13 dicembre 2019 ( https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/le-sefri/numerisation/intelligence-artificielle.html, disponibile in tedesco e francese). Il rapporto illustra anche diversi esempi d'impiego dell'intelligenza artificiale da parte delle autorità federali e cantonali (cfr. domanda 6).
Per quanto riguarda il caso citato nell'interpellanza, il METAS è stato effettivamente contattato da un'impresa in merito a un nuovo strumento di misurazione della velocità dotato di un sistema di riconoscimento facciale.
Il Consiglio federale risponde come segue alle altre domande poste.
1./4. Le misurazioni della velocità effettuate con mezzi tecnici che permettono di identificare anche le persone o i numeri di targa sono considerate trattamenti di dati personali. Il trattamento di dati personali da parte di organi federali e di privati è retto dalla legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1). Secondo quest'ultima, i dati possono essere trattati soltanto per lo scopo indicato all'atto della loro raccolta, risultante dalle circostanze o previsto da una legge. I trattamenti devono inoltre essere conformi al principio di proporzionalità. Il trattamento di dati personali da parte delle autorità cantonali e comunali è in linea di massima retto dal diritto cantonale, in cui si applicano principi simili a quelli della LPD, in particolare l'esigenza di una base legale sufficiente. In una causa turgoviese concernente un sistema di sorveglianza automatizzata del traffico, il Tribunale federale ha ad esempio ritenuto che la base legale non era sufficiente (DTF 6B_908/2018).
2. Il diritto UE vieta il trattamento di dati biometrici a fini d'identificazione univoca, ad esempio per il riconoscimento facciale. Un trattamento di questo tipo può tuttavia essere legale a determinate condizioni, in particolare se è necessario per importanti motivi d'interesse pubblico. Se eseguito a fini penali, è autorizzato soltanto in caso di necessità assoluta.
3. L'ammissione da parte del METAS riguarda unicamente i requisiti che deve soddisfare l'apparecchio di misurazione della velocità in quanto apparecchio di misurazione. Spetta a un giudice stabilire, in sintonia con le disposizioni in materia di protezione dei dati, se l'apparecchio può essere utilizzato anche per i controlli di velocità. La base legale che permette di ricorrere a mezzi tecnici per controllare la velocità è l'articolo 9 dell'ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OCCS; RS 741.013, si veda anche RS 741.013.1). L'immissione sul mercato e il controllo degli strumenti di misurazione della velocità devono soddisfare le condizioni dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione (RS 941.261), tra cui anche requisiti in materia di integrità, trasmissione e protezione dei dati.
5. Il diritto federale vigente non distingue se l'analisi è effettuata da una persona fisica o da una macchina. Il disegno di revisione della legge sulla protezione dei dati prevede invece nuovi obblighi in caso di decisione presa esclusivamente in base a un trattamento automatico di dati personali (art. 19 cpv. 1). L'interessato può in particolare esigere che la decisione sia riesaminata da una persona fisica (art. 19 cpv. 2).
7. La Costituzione federale come pure le disposizioni federali e cantonali in materia di protezione dei dati offrono garanzie sufficienti per impedire una sorveglianza sproporzionata dei cittadini.
Risposta del Consiglio federale.