Ordinanza sulle fideiussioni solidali Covid-19. Prorogare a otto anni il termine per il rimborso
20.3137 · Mozione · 2020-04-21
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Ausgangslage
Testo depositato
Il Consiglio federale è invitato a modificare l'articolo 5 dell'ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 in modo tale che la durata di una fideiussione solidale sia di otto anni al massimo.
Una minoranza della Commissione (Amaudruz, Aeschi Thomas, Burgherr, Dettling, Friedli Esther, Martullo, Matter Thomas) propone di respingere la mozione.
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a modificare l'articolo 5 dell'ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 in modo tale che la durata di una fideiussione solidale sia di otto anni al massimo.
Una minoranza della Commissione (Amaudruz, Aeschi Thomas, Burgherr, Dettling, Friedli Esther, Martullo, Matter Thomas) propone di respingere la mozione.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il termine per il rimborso dei crediti concessi in virtù dell'ordinanza del 25 marzo 2020 sulle fideiussioni solidali COVID-19 (RS 951.261) è il risultato di un compromesso. Infatti, oltre a concedere tempo sufficiente alle aziende mutuatarie, il termine previsto dall'ordinanza tiene conto anche dei rischi per la Confederazione. Una durata troppo breve graverebbe eccessivamente i mutuatari, accrescendo il rischio di insolvenza e quindi i rischi per la Confederazione. I rischi per la Confederazione aumenterebbero, tuttavia, anche se la durata fosse eccessivamente lunga.
Conformemente all'articolo 5 dell'ordinanza, la durata massima dei crediti garantiti è di cinque anni. Se l'ammortamento entro i termini prescritti comporta gravi difficoltà per il mutuatario, sulla base dell'articolo 13 capoverso 2 dell'ordinanza la banca partecipante può prorogare il termine una tantum di due anni con il consenso dell'organizzazione che concede fideiussioni. La condizione di "grave difficoltà" discende dal diritto fiscale vigente (cfr. art. 166 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta [RS 642.11] sulle facilitazioni di pagamento di crediti fiscali).
Il Consiglio federale ritiene che la norma si regga su un compromesso equilibrato. Con la possibilità di proroga le è stata inoltre conferita la flessibilità necessaria per trovare una soluzione adeguata nel singolo caso.
Inoltre, per un credito COVID-19 medio di 150 000 franchi (al 20.4.2020) un rimborso in cinque anni presuppone un versamento annuo di 30 000 franchi (o, in caso di proroga del termine, di ca. 22 000 fr. all'anno). Ciò è economicamente sostenibile per un'impresa redditizia a medio termine. Le parti, e in particolare i mutuatari, al momento della concessione e dell'assunzione del credito erano a conoscenza dei termini di ammortamento, che si possono evincere facilmente dagli articoli 5 e 13 dell'ordinanza e dalle spiegazioni all'ordinanza.
Il Consiglio federale non intende pertanto modificare l'ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19. La modifica proposta genererebbe un'inutile incertezza giuridica in un sistema di fideiussione del credito che finora si è dimostrato funzionare molto bene nel garantire la liquidità necessaria alle imprese colpite dalla pandemia.
L'Esecutivo è invece disposto a esaminare, nell'ambito della trasposizione dell'ordinanza nel diritto ordinario, l'adozione di misure per il singolo caso, anche per quanto riguarda eventuali proroghe dei termini.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Verhandlungen
Comunicato stampa della commissione dell'economia e dei tributidel Consiglio nazionale del 22.04.2020
Fideiussioni solidali
Due altre mozioni della CET-N concernono l'ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19: nella prima, la Commissione chiede al Consiglio federale di prorogare a un massimo di 8 anni la durata di una fideiussione solidale (20.3137; 15 voti contro 10), nell'altra, chiede che per i crediti inferiori a 500 000 franchi concessi a imprese toccate dalla crisi si continui a non prelevare alcun tasso d'interesse anche dopo il primo anno (20.3138; 14 voti contro 9 e 1 astensione). Una minoranza è contraria a queste mozioni, poiché a parer suo non è necessario adeguare le corrispondenti disposizioni.
Informazioni
Katrin Marti, segretaria della commissione,
058 322 94 72,
wak.cer@parl.admin.ch