Riapertura delle frontiere nella fase post emergenza del Covid-19. Controlli sanitari diffusi ai confini laddove giustificato e necessario per questioni di salute pubblica
20.3273 · Mozione · 2020-05-05
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale, nell'ambito della riapertura dei valichi di confine chiusi per l'emergenza Covid-19, è incaricato di introdurre controlli sanitari, soprattutto alle frontiere con regioni che evidenziano una situazione epidemiologica più grave della Svizzera. La misura va mantenuta in vigore fintanto che necessario per questioni di salute pubblica e/o laddove il Paese confinante attua un approccio comparabile.
Begründung
La pandemia Covid-19 ha generato la chiusura dei confini quale misura sanitaria contro la diffusione del virus. La strategia del Consiglio federale è stata misurata ed efficace. Allo stato attuale, considerate le decisioni relative alle varie tappe di allentamento delle restrizioni vigenti, emerge chiaramente la necessità di dare la giusta rilevanza alla dimensione internazionale.
In quest'ottica è fondamentale un'efficacie gestione delle frontiere, volta a tutelare la salute pubblica. Parallelamente alle fasi di apertura dell'economia, si allenteranno gradualmente le restrizioni d'entrata in Svizzera. Questo permette una migliore gestione del traffico a beneficio anche della popolazione residente nelle zone di confine. Il Consiglio federale ha stabilito che i controlli alla frontiera saranno mantenuti (cfr. comunicato stampa 29 aprile 2020). In questo ambito è fondamentale che, soprattutto alla frontiera con regioni particolarmente colpite dal Covid-19 e con una situazione epidemiologica ancora più grave di quella Svizzera, siano previsti controlli sanitari diffusi e per quanto possibile obbligatori. L'approccio deve poggiare sulla situazione sanitaria e può di conseguenza essere differenziato per regione. La misura va mantenuta in vigore fintanto che necessario per questioni di salute pubblica e/o laddove il Paese confinante attua un approccio comparabile.
I valichi minori dovrebbero quindi essere aperti, sotto presidio, solo nelle fasce orarie di lavoro.
A tutela del personale dell'Amministrazione federale delle dogane, le Guardie di Confine e l'Amministrazione doganale, sono da prevedere tutte le misure di sicurezza possibili e il materiale necessario ai suddetti controlli.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale ritiene che i provvedimenti sanitari di confine possano contribuire a impedire l'importazione del Sars-CoV-2. È quanto mostrano anche le esperienze di alcuni Paesi asiatici come Taiwan o Singapore.
Allo scoppio dell'epidemia, il Consiglio federale aveva ritenuto che le restrizioni d'entrata e il ripristino dei controlli alle frontiere interne fossero più efficaci rispetto all'adozione di provvedimenti sanitari capillari, tenuto conto anche del tempo d'incubazione di due settimane. Tuttavia, giudica che attualmente siano senz'altro opportuni provvedimenti sanitari di accompagnamento mirati per contenere il rischio di un nuovo aumento delle infezioni.
Pertanto, il 2 luglio 2020 ha adottato l'ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori (RS 818.101.27) sulla base dell'articolo 41 capoverso 3 della legge sulle epidemie (LEp; RS 818.101). Lo scopo dell'ordinanza è di impedire, per quanto possibile, l'importazione del coronavirus e la sua diffusione all'interno della Svizzera. Le persone che entrano in Svizzera e che in un momento qualsiasi nei 14 giorni precedenti l'entrata hanno soggiornato in uno Stato o una regione con rischio elevato di contagio da coronavirus SARS-CoV-2 (Stato o regione con rischio elevato di contagio) sono obbligate, immediatamente dopo l'entrata, a mettersi in quarantena per dieci giorni a decorrere dalla loro entrata. Secondo l'articolo 83 capoverso 1 lettere h e k LEp, chiunque si sottrae all'obbligo di quarantena può essere punito con una multa fino a 10 000 franchi. Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.
Questo significa che per il momento, in considerazione della situazione epidemiologica attuale, per l'entrata in Svizzera da determinati Stati interni ed esterni allo spazio Schengen (cfr. allegato all'ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori), sono stati introdotti provvedimenti sanitari di confine.
Questi provvedimenti sono applicabili anche a Paesi non figuranti nell'elenco degli Stati a rischio di cui all'ordinanza 3 COVID-19 (RS 818.101.24). Questa ordinanza stabilisce a quali di essi occorra continuare ad applicare le restrizioni d'entrata nel nostro Paese.
I provvedimenti sanitari di confine devono essere conformi agli obblighi internazionali della Svizzera, segnatamente a quelli del diritto Schengen. Di conseguenza, a causa delle ripercussioni attese sul traffico transfrontaliero, i provvedimenti sanitari alle frontiere terrestri con altri Stati dello spazio Schengen che vanno al di là delle semplici campagne d'informazione non sono autorizzati senza che il Consiglio federale o (in situazione di emergenza) il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), abbiano precedentemente ripristinato i controlli alle frontiere interne nei confronti degli Stati interessati.
La presenza stabile di membri dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD) in tutti i valichi di confine non è possibile, né il Consiglio federale la ritiene proporzionata o opportuna. Inoltre, come già spiegato, questa richiederebbe il ripristino dei controlli alle frontiere interne. Il Consiglio federale rinvia alle sue risposte alle interpellanze Pantani 19.3656 e Pantani 19.4048, rispettivamente del 19 giugno e del 18 settembre 2019.
I provvedimenti sanitari di confine vigenti sono in sintonia con le disposizioni Schengen. Numerosi Stati dello spazio Schengen prevedono anch'essi simili provvedimenti (incl. la quarantena per le persone in entrata provenienti da Paesi a rischio). Non si tratta di controlli di persone e non hanno lo stesso effetto dei controlli al passaggio delle frontiere ai sensi del codice frontiere Schengen, né compromettono il traffico transfrontaliero.
Le procedure e le prescrizioni dei provvedimenti sanitari di confine sono elaborati congiuntamente dai servizi federali interessati sotto l'egida del Dipartimento federale dell'interno (DFI). L'attuazione spetta per principio alle autorità sanitarie cantonali. I rapporti esplicativi sull'esecuzione dei provvedimenti sanitari di confine sono disponibili sul sito dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) (https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html), nel documento "Rapporto esplicativo relativo all'ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori".
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.