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Mentre la maggior parte delle procedure civili e amministrative non urgenti è stata sospesa, in particolare in materia d'asilo, perché il Consiglio federale ha introdotto un'eccezione in materia di allontanamenti?

20.3318 · Interpellanza · 2020-05-05

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Secondo l'ordinanza COVID-19 del 20 marzo 2020, la maggior parte delle procedure civili e amministrative non urgenti è stata sospesa fino al 19 aprile 2020, in particolare in materia d'asilo. Perché il Consiglio federale ha introdotto un'eccezione che autorizza il proseguimento delle procedure di allontanamento (art 9 Ordinanza Covid-19 del 1° aprile 2020)?

Questa eccezione non è contraria alle misure sanitarie volte a impedire la diffusione del coronavirus? L'articolo 6 dell'ordinanza COVID-19 asilo rispetta i diritti procedurali fondamentali, in particolare i diritti a una consulenza e una rappresentanza legale gratuite (art. 102f segg. LAsi e Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 1951)? Nonostante l'articolo 10 dell'ordinanza COVID-19, le misure sanitarie imposte garantiscono davvero il diritto a un accesso effettivo a un tribunale, nonché il diritto a un ricorso effettivo (art. 29a Cost., 6 e 13 CEDU)?

Begründung

L'articolo 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati e l'articolo 25 della Costituzione federale implicano che per minimizzare il rischio che la qualità di rifugiato sia negata a torto a una persona e che quest'ultima sia respinta in violazione dell'articolo 33, le procedure devono presentare tutte le garanzie richieste per essere giuste ed efficaci. Da questa esigenza funzionale, l'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati e il suo Comitato esecutivo hanno dedotto un insieme di esigenze minime che includono l'accessibilità della procedura, il diritto di essere sentiti, il diritto all'aiuto giuridico e a un interprete, nonché il diritto a una revisione che, sotto l'influsso della giurisprudenza in materia di diritti dell'uomo, ha gradualmente preso i contorni del diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un'autorità indipendente (Francesco MAIANI, Protection des réfugiés, in Introduction aux droits de l'homme, dir. Prof. HERTIG RANDALL MOTTELIER, Zurigo 2014, pag. 183). Limitando considerevolmente le suddette esigenze ma permettendo la prosecuzione delle procedure di allontanamento, è lecito temere che l'ordinanza COVID-19 asilo del 1° aprile 2020 violi direttamente il principio convenzionale e costituzionale del non respingimento per i richiedenti l'asilo.

Stellungnahme des Bundesrates

L'ordinanza del Consiglio federale del 20 marzo 2020 sulla sospensione dei termini nei procedimenti civili e amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia in relazione al coronavirus (RS 173.110.4) è stata in vigore fino al 19 aprile 2020. Mirava ad anticipare le ferie pasquali per le procedure per cui esse sono previste. L'ordinanza non era applicabile nel settore dell'asilo poiché le procedure d'asilo non sottostanno alle ferie giudiziarie, in particolare quelle pasquali (art. 17 cpv. 1 della legge sull'asilo [LAsi; RS 142.31]). Non si può quindi parlare di un'eccezione. Pertanto le procedure d'asilo non sono state sospese durante questo periodo. Le persone che necessitano della protezione del nostro Paese devono ottenerla rapidamente, anche nell'attuale situazione pandemica, e quelle che non vi hanno diritto devono, se possibile, lasciare la Svizzera dopo una decisione d'asilo negativa.

Il mantenimento dell'esecuzione degli allontanamenti non è in contraddizione con le misure di polizia sanitaria per lottare contro il coronavirus. Nel quadro della sua assistenza all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. art. 71 LStrI e art. 1 OEAE), la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) esamina caso per caso con l'autorità cantonale se, e in che modo, possono essere organizzate le partenze dalla Svizzera. Ciò dipende essenzialmente dalle restrizioni d'entrata nei Paesi in questione, dalle condizioni tecniche di volo nonché dagli eventuali rischi per la salute per la persona da rimpatriare e i partecipanti al rimpatrio. Se la partenza non può essere temporaneamente eseguita per uno dei suddetti motivi, il termine di partenza è prorogato in virtù dell'articolo 9 capoverso 3 dell'ordinanza del Consiglio federale del 1° aprile 2020 sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus (ordinanza COVID-19 asilo; RS 142.318).

Il Consiglio federale sottolinea che l'ordinanza COVID-19 asilo rispetta il diritto dei richiedenti l'asilo a una protezione giuridica durante la procedura d'asilo (art. 102f segg. LAsi) e a un ricorso effettivo (art. 29a Cost.; RS 101), diritto che ritiene prioritario. L'ordinanza COVID-19 asilo prevede anzitutto disposizioni tecniche e organizzative per garantire il rispetto delle raccomandazioni dell'UFSP durante le audizioni con più partecipanti. Soltanto in casi eccezionali è possibile effettuare l'audizione in assenza del rappresentante legale, se questi non è disponibile a causa di circostanze legate al coronavirus. La portata degli altri diritti e obblighi del richiedente l'asilo e del suo rappresentante legale resta tuttavia invariata. In particolare, nella procedura celere il rappresentante legale conserva il diritto di presentare il proprio parere in merito alla bozza di decisione negativa sull'asilo sottopostagli dalla SEM. Il Consiglio federale ha prorogato il termine di ricorso nella procedura celere, che passa così a 30 giorni (art. 10 dell'ordinanza COVID-19 asilo). Questo termine è il quadruplo di quello stabilito dalla legge sull'asilo (cfr. art. 108 cpv. 1 LAsi) e mira in particolare a garantire l'accesso a un ricorso effettivo nella procedura celere durante il periodo di validità dell'ordinanza COVID-19 asilo.

Risposta del Consiglio federale.

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