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Misure contro la migrazione illegale (6/9). Addossare al Comune di domicilio i costi dei migranti illegali (cosiddetti "sans-papiers")

21.3490 · Mozione · 2021-05-04

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Le pertinenti disposizioni vanno adeguate affinché in futuro i Comuni di domicilio che tollerano o non impediscono la presenza di migranti illegali debbano assumersi tutti i costi da essi cagionati.

Se il Comune può dimostrare di aver segnalato la persona al Cantone ma quest'ultimo non ha fatto il possibile per eseguire l'espulsione, i costi sono addossati al Cantone.

Tutti i contributi versati dalla Confederazione per i migranti illegali (anche gli importi forfettari) sono sospesi immediatamente.

Begründung

Secondo varie stime e fonti, in Svizzera soggiornano illegalmente fino a 100 000 persone, designate anche con il blando eufemismo di "sans-papiers". Occorre ridurre l'attrattiva della Svizzera per le persone in situazione irregolare. I Comuni, i Cantoni e soprattutto le autorità penali sono per legge obbligati a collaborare all'individuazione e all'espulsione delle persone in situazione irregolare (si veda in particolare l'art. 302 CPP nonché altre disposizioni).

Se obbligati ad assumersi tutti i costi cagionati dalle persone in situazione irregolare, i Comuni si adopereranno per non tollerare nessuno di questi "ospiti" sul loro territorio.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Come menzionato nel rapporto (non disponibile in italiano) del Consiglio federale del 21 dicembre 2020 "Per un'ampia analisi della problematica dei sans papiers", stilato in adempimento del postulato della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 12 aprile 2018 (18.3381), conformemente alle normative cantonali determinanti i sans-papiers non ricevono prestazioni di aiuto sociale dato che a causa del loro soggiorno illegale in Svizzera non possiedono alcun permesso di diritto degli stranieri. Hanno tuttavia diritto al soccorso di emergenza previsto nella Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), che deve essere concesso a prescindere dallo status di soggiorno (art. 12 Cost.).

Conformemente all'articolo 3 Cost., nella ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni vige una riserva costituzionale a carico della Confederazione, secondo cui quest'ultima dispone di una competenza legislativa soltanto nei casi in cui è concretamente abilitata dalla Costituzione federale. L'articolo 115 primo periodo Cost. contiene una norma di collisione che stabilisce la competenza intercantonale in materia di sostegno delle persone indigenti, in quanto statuisce il principio del sostegno nel luogo di domicilio. La legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (LAS; RS 851.1) è stata emanata in base alla competenza legislativa prevista nell'articolo 115 secondo periodo Cost., che permette di disciplinare le eccezioni e le competenze. Gli stranieri domiciliati in Svizzera sono quindi assistiti dal Cantone di domicilio (art. 20 LAS). Se uno straniero non domiciliato in Svizzera necessita di aiuto immediato, il Cantone di dimora è tenuto ad assisterlo (art. 21 LAS).

Queste regole di competenza lasciano ai Cantoni il compito di emanare disposizioni esecutive sulle competenze intracantonali, il che corrisponde al principio costituzionale di sussidiarietà (art. 5a Cost.).

Il Consiglio federale non ritiene dunque giustificato intervenire in questioni intracantonali.

La Confederazione versa ai Cantoni un importo forfettario una tantum quale indennizzo per la concessione del soccorso d'emergenza se le persone respinte con decisione passata in giudicato sono prima passate attraverso una procedura d'asilo e se è stato loro impartito un termine di partenza. Essa non versa ulteriori sussidi per i sans-papiers. La sospensione generalizzata da parte della Confederazione del versamento dei suddetti importi forfettari richiesta dalla mozione non è opportuna e comporterebbe un indesiderato trasferimento di oneri ai Cantoni. Se per contro i Cantoni non adempiono o adempiono solo parzialmente i loro compiti in maniera d'esecuzione senza motivi validi, il diritto vigente permette già di rinunciare al versamento dei sussidi federali (art. 89b LAsi). Ciò consente alla Confederazione di sanzionare in maniera mirata i Cantoni inadempienti.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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