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21.3520 · Mozione · 2021-05-04

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Le basi legali (in particolare gli art. 329a e 345a CO) vanno adeguate conferendo il diritto a sei settimane di vacanza a tutti gli apprendisti fino al 20° anno d'età. Il Consiglio federale è inoltre incaricato di proporre al Parlamento eventuali misure accompagnatorie volte a sostenere finanziariamente le PMI nell'attuazione di questa modifica (ad es. con un cofinanziamento di questa settimana supplementare di vacanza).

Begründung

La formazione professionale duale costituisce un pilastro del sistema formativo svizzero. Da anni è promossa la permeabilità e si intende anche aumentare l'attrattiva, in particolare per evitare la penuria di personale qualificato. Questi sforzi sono auspicabili. Il passaggio dalla scuola dell'obbligo alla formazione professionale comporta infatti molti cambiamenti. Da un lato cambia il carico di lavoro degli apprendisti nell'azienda di tirocinio e nella scuola professionale e nel contempo le 13 settimane di vacanza previste durante la scuola dell'obbligo si riducono a cinque. Ma per gli apprendisti la giornata lavorativa non termina quando timbrano il cartellino. Devono studiare anche nel tempo libero per prepararsi agli esami, in particolare se mirano a conseguire la maturità professionale, come si intende promuovere attualmente nel quadro della strategia.

Come risulta dalla sua risposta all'interpellanza 18.3887, tre anni fa il Consiglio federale non era ancora disposto ad aumentare l'attrattiva con giornate jolly.

Da allora la situazione è cambiata. Molte grandi imprese quali Bell Svizzera SA, La Posta, Coop, Migros o Bell hanno introdotto sei settimane di vacanza per gli apprendisti. Dall'estate 2021 anche il Cantone di Basilea Città permetterà "giorni flessibili" per gli apprendisti cantonali. Questo non da ultimo perché da un sondaggio svolto presso gli apprendisti è emerso che la settimana supplementare di vacanza sarebbe utilizzata come segue: 40 per cento per lo studio/la preparazione agli esami nel quadro della formazione professionale di base, 30 per cento per lo sviluppo individuale e 30 per cento per il tempo libero/il riposo. Una settimana aggiuntiva di vacanza per gli apprendisti non aumenterebbe soltanto l'attrattiva, bensì contribuirebbe anche a migliorare la qualità e la permeabilità della formazione professionale.

Il Codice delle obbligazioni prescrive soltanto il minimo assoluto. La modifica legale richiesta mira ad aumentare questo minimo da cinque a sei settimane uniformando a livello svizzero le vacanze per gli apprendisti e contribuendo ad aumentare l'attrattiva dell'apprendistato. La Confederazione dovrà inoltre definire misure accompagnatorie volte se del caso a cofinanziare questa settimana supplementare di vacanza e a sgravare le PMI.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Attualmente una persona vincolata da un contratto di apprendistato ha diritto a cinque settimane di vacanza fino all'età di 20 anni compiuti (art. 345a cpv. 3 del Codice delle obbligazioni [CO; RS 220]). Tale diritto spetta a tutti i lavoratori fino a questo limite d'età (art. 329a cpv. 1 CO). Un aumento della durata legale minima delle vacanze a sei settimane può sembrare opportuno sotto determinati aspetti: potrebbe rendere la filiera dell'apprendistato più attrattiva per i giovani rispetto alla situazione attuale. Un tale aumento ridurrebbe inoltre la disparità, in termini di vacanze, con i giovani che scelgono altri percorsi formativi e concederebbe agli apprendisti più tempo per studiare, il che potrebbe incoraggiarli a conseguire una maturità professionale.

Una misura di questo tipo comporta tuttavia importanti inconvenienti: un sistema formativo di successo deve infatti essere attrattivo anche per le imprese. Una settimana supplementare di vacanza peggiorerebbe il rapporto tra costi e benefici per le imprese e potrebbe influenzare negativamente l'offerta di posti di apprendistato. A seconda delle circostanze, le imprese compenserebbero questa settimana supplementare di vacanza sul piano della remunerazione. Inoltre, gli apprendisti dovrebbero svolgere il loro lavoro nell'impresa, parte integrante della loro formazione, in un tempo più breve.

Inoltre, il proposto sostegno finanziario alle PMI appare farraginoso e complicato. Come definire le imprese beneficiarie, gli importi da concedere e le condizioni per il versamento di aiuti statali? La difficoltà non concerne soltanto la regolamentazione stessa ma anche la sua esecuzione da parte delle autorità cantonali e federali. Inoltre si dovrebbero prima istituire e finanziare le autorità incaricate dell'esecuzione nonché trovare i fondi per finanziare questo sostegno.

Occorre infine ricordare il tempo di lavoro che l'impresa formatrice deve, già oggi, mettere a disposizione dell'apprendista per lo studio. Il tempo per la formazione obbligatoria e gli esami di fine tirocinio sono infatti computati sul tempo di lavoro pagato (art. 345a cpv. 2 CO). A ciò si aggiunge la possibilità di frequentare corsi facoltativi o di ricupero senza deduzione salariale (art. 22 cpv. 3 e 4 della legge federale sulla formazione professionale [LFPr; RS 412.10]).

I datori di lavoro che vogliono rendere la loro offerta di apprendistato più attrattiva proponendo una settimana supplementare di vacanza possono farlo su base volontaria. Molti lo fanno già, come rilevato nella mozione. Portare il diritto alle vacanze a sei settimane non è pertanto giustificato.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.