Persone ammesse provvisoriamente e rifugiati. Promozione linguistica maggiormente incentrata sul potenziale individuale e sulle esigenze del mercato del lavoro
21.3660 · Interpellanza · 2021-06-09
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Le competenze linguistiche sono considerate un criterio chiave per il successo dell'integrazione. Nel quadro dell'Agenda Integrazione Svizzera (AIS) Confederazione e Cantoni hanno pertanto concordato corrispondenti obiettivi di efficacia.
Anche se l'apprendimento della lingua costituisce uno degli obiettivi principali della promozione dell'integrazione, di norma i servizi sociali finanziano soltanto corsi di lingua fino a un basso livello, che permette di districarsi nella vita quotidiana. L'attuale obiettivo dell'AIS non deve servire da pretesto per i Cantoni per finanziare soltanto corsi di livello A1, ampiamente insufficienti per integrarsi nel mercato primario del lavoro, intraprendere una formazione professionale o accedere a una filiera formativa che permetta di conseguire un diploma di livello secondario o terziario riconosciuto dallo Stato. Le persone ammesse provvisoriamente o i rifugiati che desiderano frequentare corsi di lingua più approfonditi devono in genere pagarli di tasca propria. I corsi di lingua a buon mercato complementari a quelli offerti dalla promozione dell'integrazione sono rari e spesso corrispondono a un livello linguistico insufficiente.
Affinché i rifugiati e le persone ammesse provvisoriamente possano sviluppare il loro pieno potenziale e raggiungere il livello richiesto dal mercato del lavoro, dalle scuole professionali e universitarie, occorre introdurre e finanziare misure di promozione linguistica modulari e incentrate su queste esigenze.
Pongo pertanto le domande seguenti:
1. Come giudica il Consiglio federale il livello linguistico attualmente promosso per i rifugiati e le persone ammesse provvisoriamente in relazione alle possibilità di formazione o di integrazione nel mercato del lavoro?
2. Come garantisce che i Cantoni finanzino corsi che vadano oltre il livello linguistico A1?
3. Che cosa intraprende affinché i rifugiati e le persone ammesse provvisoriamente possano frequentare corsi di lingua specifici, adeguati al loro livello formativo, che permettano loro di integrarsi nel mercato primario del lavoro o di seguire una formazione?
4. Quali basi (legali) andrebbero modificate / create affinché i rifugiati e le persone ammesse provvisoriamente possano conseguire quanto prima un livello di competenza corrispondente al loro potenziale e alle esigenze del mercato primario del lavoro o delle filiere formative?
5. Il Consiglio federale è disposto a provvedere, insieme ai Cantoni, affinché nel quadro delle misure integrative sia garantito il finanziamento di corsi di lingua fino ad almeno il livello C1?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il primo obiettivo di efficacia dell'Agenda Integrazione Svizzera (AIS) prevede che, dopo tre anni, tutte le persone ammesse provvisoriamente e i rifugiati riconosciuti abbiano acquisito almeno le competenze linguistiche di base per affrontare la vita quotidiana, ovvero il livello linguistico A1. Il Consiglio federale ritiene che questo obiettivo, concordato con i Cantoni, costituisca un requisito minimo adeguato. Nell'ambito della promozione dell'integrazione e delle misure supplementari attuate nelle strutture ordinarie, in particolare nella formazione professionale di base, la promozione linguistica della maggior parte delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati mira a un livello più alto.
2./3. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha concluso accordi di programma per l'attuazione dell'AIS con tutti i Cantoni. Questi accordi prevedono che le persone ammesse provvisoriamente e i rifugiati riconosciuti in grado di esercitare un'attività lucrativa possiedano competenze linguistiche orali e scritte che permettano loro di gestire la vita quotidiana in maniera autonoma come pure di accedere al mercato del lavoro e al sistema formativo svizzero. Prescrivono anche una gestione continuativa dei casi, ossia un accompagnamento che garantisca la valutazione del potenziale delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati riconosciuti, bilanci regolari della situazione nonché un accompagnamento e un sostegno mirati e vincolanti di queste persone nei primi anni della loro integrazione (art. 14a cpv. 3 lett. b dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri, OIntS; RS 142.205). In questo modo i Cantoni garantiscono che la necessaria promozione sia valutata in maniera individuale e siano adottate misure ad hoc di promozione linguistica. Nel quadro dei corsi di lingua sussidiati non è tuttavia previsto alcun diritto alla promozione fino a un determinato livello linguistico.
4. L'articolo 14 OIntS prevede che nel quadro dei programmi d'integrazione cantonali (PIC) la Confederazione concluda con tutti i Cantoni accordi di programma comprendenti in particolare gli elementi seguenti: gestione continuativa dei casi, valutazione del potenziale, lingua e formazione, attitudine alla formazione e collocabilità sul mercato del lavoro. La SEM verifica l'attuazione degli accordi di programma nel quadro del controllo, tra cui la promozione linguistica. Il Consiglio federale ritiene che le basi legali vigenti siano sufficienti.
5. In virtù dell'articolo 54 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20) l'integrazione è incoraggiata non soltanto con le misure di promozione specifica dell'integrazione iscritte nei PIC, ma è anche un compito delle strutture ordinarie, in particolare della formazione e del mercato del lavoro. La promozione specifica dell'integrazione mira in particolare a garantire l'accesso a queste strutture. Tra promozione specifica dell'integrazione e formazione, le persone ammesse provvisoriamente e i rifugiati riconosciuti devono soddisfare i requisiti seguenti per accedere alla formazione professionale di base: disporre di un livello linguistico A2 (lingua d'insegnamento locale), nozioni di base nelle altre materie (in particolare matematica), essere motivati a lavorare e conoscere gli usi e costumi locali. In seguito, la promozione linguistica delle persone che assolvono una formazione professionale di base compete alle autorità del settore formativo.
Risposta del Consiglio federale.