21.4655 · Interpellanza · 2021-12-17
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Nel quadro della consultazione relativa all'ordinanza sugli obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile (ODiT), svariati partecipanti hanno chiesto, in riferimento all'obbligo di diligenza per l'oro, di ridurre le soglie d'esenzione, di coordinare le condizioni per l'obbligo di diligenza e di integrare tutti i tipi di oro riciclato.
Anzitutto, la soglia d'esenzione prevista dall'ordinanza (art. 4 cpv. 1 ODiT) per le importazioni di oro grezzo ammonta a 100 kg all'anno per impresa (ODiT, allegato 19), mentre spesso sono piccole quantità di oro a essere importate dai Paesi in conflitto e a costituire rischi di violazione dei diritti umani.
L'Associazione svizzera dei fabbricanti e commercianti di metalli preziosi (ASFCMP), l'associazione mantello delle raffinerie d'oro, si è pronunciata a favore di un abbassamento di questa soglia a zero al fine di garantire i più elevati standard d'integrità nell'industria dell'oro e la piena efficacia del sistema previsto.
Inoltre, la portata dell'obbligo di diligenza, il controllo della sua attuazione e le sanzioni associate differiscono tra l'ordinanza sul controllo dei metalli preziosi (OCMP) e l'ODiT. Da un lato, l'OCMP esige dalle raffinerie una diligenza ragionevole limitata alla legalità della merce e permette all'Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi (UCMP) di realizzare controlli e disporre sanzioni. Dall'altro, l'ODiT esige una diligenza ragionevole estesa al rispetto dei diritti umani, ma senza controllo da parte dell'UCMP né sanzioni. Nel suo parere sull'ODiT, l'ASFCMP indica che è fondamentale coordinare questa riforma con la legge federale sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi ("LCMP"), la normativa e le direttive che ne derivano nonché la futura revisione della LCMP.
Infine, i codici tariffari 7112.91 (cascami ed avanzi d'oro) e 7113.19 (minuterie e oggetti di gioielleria e di altri metalli preziosi diversi dall'argento) non rientrano nel campo d'applicazione dell'ODiT. Le linee guida dell'OCSE a cui si riferisce l'ODiT indicano tuttavia che misure di diligenza devono essere adottate per l'oro riciclato, i cascami d'oro o l'oro già raffinato ("oro riciclabile") in caso di rischio di riciclaggio d'oro. Infatti, le raffinerie svizzere importano grandi quantità d'oro tramite questi codici tariffari. Trasformare l'oro in gioielli costituisce una pratica nota in determinati Paesi produttori o piattaforme di commercio d'oro per dissimularne l'origine e le sue condizioni d'estrazione. Nel suo parere, la Fondazione dell'Alta Orologeria (FHH) indica che il riciclaggio di metalli preziosi comporta numerosi rischi sul piano del riciclaggio di denaro, della corruzione, del finanziamento del terrorismo. Aggiunge che oggigiorno gli standard RJC comportano una scappatoia che permette di "produrre" molto facilmente oro riciclato; tutti gli avanzi sono riciclati e diventano di fatto oro "responsabile" CoC.
- Perché il Consiglio federale non ha considerato la richiesta del settore di abbassare a zero la soglia per le importazioni d'oro e come risponde alle sue preoccupazioni a tale proposito?
- Come intende conciliare gli obblighi di diligenza dell'articolo 964quinquies CO (e della sua ordinanza) e dell'OCMP? Prevede di estendere le esigenze dell'obbligo di diligenza previsto dall'OCMP (art. 168a cpv. 3)? Altrimenti, come risponderà all'incertezza giuridica che ciò implica per gli importatori d'oro?
- Perché rifiuta di integrare i codici tariffari 7112.91 e 7113.19 nell'allegato dell'ODiT quando le linee guida dell'OCSE ne esigerebbero l'integrazione? Che risposta fornisce in proposito ai rischi sollevati dalla FHH?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Optando per il controprogetto indiretto all'iniziativa popolare "Per imprese responsabili - a tutela dell'essere umano e dell'ambiente", Parlamento e Consiglio federale si sono espressi a favore di un approccio armonizzato a livello internazionale; scelta confermata dal respingimento dell'iniziativa nella votazione popolare. La soglia riguardante il volume di importazione e trasformazione dell'oro è stata fissata in conformità a quella prevista nel vigente regolamento UE 2017/821 ed ammonta pertanto a 100 kg all'anno. Tuttavia, tale soglia non si applica al volume di importazione e trasformazione di un'unica impresa, ma a quello di tutto il gruppo di imprese. I dati rilevati dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC, statistica del commercio estero) mostrano che tutti gli attori rilevanti superano di gran lunga questa soglia. Le loro importazioni sono pertanto soggette all'obbligo di diligenza e di rendiconto riguardo a minerali e metalli a prescindere dall'origine dell'oro o dalla quantità nel singolo caso. Le quantità importate che non superano il valore soglia ammontano a meno dell'uno per cento del volume totale d'importazione. Ogni settore può tuttavia sottoporsi volontariamente a questi obblighi di diligenza e rendiconto. Il Consiglio federale osserva con attenzione gli sviluppi all'estero, in particolare la revisione del regolamento UE prevista per il 2023, che potrebbe riguardare i valori soglia quantitativi.
2. Contrariamente all'ordinanza sugli obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile (ODiT; RS 321.433), la legislazione in materia di metalli preziosi (legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP; RS 941.31 e ordinanza sul controllo dei metalli preziosi, OCMP; RS 941.311) prevede la vigilanza di un'autorità sul rispetto degli obblighi dei fonditori. Questa vigilanza tuttavia si basa sulla LCMP e non sul Codice delle obbligazioni (CO). Il controprogetto indiretto è stato disciplinato nel CO e non prevede autorità di vigilanza. Il nuovo diritto non modifica la LCMP.
In una verifica (numero: CDF-19476), il Controllo federale delle finanze CDF ha raccomandato di precisare la portata, i criteri e le sanzioni degli attuali obblighi di diligenza nell'OCMP. Nell'attuazione di questa raccomandazione è risultato che un recepimento vincolante delle normative internazionali, come quello previsto nell'ODiT, sebbene opportuno, non sarebbe possibile senza una modifica della LCMP. Le precisazioni in merito agli obblighi di diligenza vigenti si limitano pertanto alla raccomandazione di rispettare le linee guida dell'OCSE. Le basi legali mancanti saranno introdotte nel quadro della revisione in corso del diritto doganale, in occasione della quale saranno adeguate anche la LCMP e l'OCMP. In concreto, gli obblighi di diligenza dei fonditori si orienteranno agli standard internazionali e saranno previste pene in caso di violazione di tali obblighi.
La legislazione in materia di metalli preziosi si applica parallelamente alle disposizioni riguardanti gli obblighi di diligenza e di rendiconto nel settore dei minerali originari di zone di conflitto nonché alla normativa concernente la rendicontazione sugli aspetti non finanziari, e integra tali norme, ad esempio nel settore dell'oro riciclato (si veda la risposta alla domanda 3: trasformazione dell'oro in gioielli).
3. In sintonia con il diritto UE, l'ODiT comprende soprattutto minerali e materiali in forma grezza (si veda la risposta alla domanda 1). Visto il grado di trasformazione, il campo di applicazione dell'ODiT non include pertanto i prodotti finiti o cascami e rottami definiti dai due codici menzionati (voci doganali 7112.9100 e 7113.1900). L'UDSC è a conoscenza della pratica di trasformare l'oro illegale in gioielli per poi fonderlo al fine di farlo passare per cascami. Il rischio è considerato in occasione della procedura di controllo delle imprese. Le importazioni di materie da fondere (a fini di recupero e trasformazione) sottostanno agli obblighi di diligenza previsti dalla LCMP (si veda la risposta alla domanda 2) e, a seconda delle circostanze, dalla legge sul riciclaggio di denaro (LRD). Rilevamenti statistici (UDSC, statistica del commercio estero) mostrano che circa il 25 per cento dei gioielli importati, definiti dal codice 7113.1900, in quanto metalli preziosi usati sono destinati alle raffinerie per essere riutilizzati. Questo 25 per cento corrisponde tuttavia ad appena lo 0,5 per cento della quantità d'oro grezzo importata sotto la voce doganale 7108.1200. La quantità assoluta in rapporto al volume totale di oro importato è quindi minima. Sarebbe pertanto sproporzionato sottoporre all'ODiT tutti gli importatori di gioielli a fini di rivendita.
Le importazioni di cascami e rottami d'oro (codice 7112.9100) sono destinate principalmente a raffinerie e sottostanno dunque alle disposizioni della LCMP e, a seconda delle circostanze, alla LRD. Anche le quantità importate sotto questa voce doganale sono minime in confronto a quelle importate sotto il codice 7108.1200 (circa 20 tonnellate all'anno, il che corrisponde a circa l'1 % delle importazioni totali di oro grezzo).
Risposta del Consiglio federale.