Creazione di una base legale (legge speciale) per impianti fotovoltaici isolati estesi nelle regioni montane. Fino all'entrata in vigore di tale legge, il Consiglio federale deve disporre una moratoria per la costruzione di impianti fotovoltaici isolati nelle regioni montane
22.3035 · Mozione · 2022-02-28
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di elaborare una legge, basata sull'articolo 75 capoversi 1 e 2, articolo 78 capoverso 2 e articolo 89 capoversi 1 e 2 della Costituzione federale, che definisca le condizioni quadro per l'installazione e l'esercizio di impianti fotovoltaici isolati estesi nelle regioni montane (a partire da 5000 m2 di superficie, secondo l'art. 37 cpv. 1 OPT; di seguito: impianti fotovoltaici isolati), lo stoccaggio dell'energia elettrica prodotta da tali impianti nonché la demolizione degli stessi.
Fino all'entrata in vigore della legge, il Consiglio federale dispone una moratoria per impedire la realizzazione di questo tipo di impianto e disciplina i relativi dettagli.
La legge deve contemplare i seguenti aspetti:
Disposizioni generali per la tutela della bellezza del paesaggio. La legge sancisce il principio secondo cui gli impianti fotovoltaici isolati devono deturpare il meno possibile il paesaggio.
Nei comprensori iscritti nell'inventario federale dei paesaggi e dei biotopi (IFP, paludi e paesaggi palustri d'importanza nazionale, bandite di caccia, ecc.), la bellezza della natura va preservata intatta. Non sono pertanto ammessi impianti fotovoltaici isolati.
Gli impianti fotovoltaici isolati nelle regioni montane devono essere previsti solo laddove è già disponibile un'adeguata infrastruttura di collegamento, trasporto e stoccaggio (ad es. strade di accesso, linee per il trasporto dell'energia) e dove ci sono già stati altri interventi determinanti o tecnici a livello paesaggistico. Inoltre, è importante definire la modalità di stoccaggio dell'energia elettrica prodotta (tecnica, infrastruttura, sito).
La costruzione di impianti fotovoltaici isolati nelle regioni montane su suolo pubblico e/o privato è soggetta a una concessione rilasciata dal Cantone o dai Cantoni (se sono interessati più Cantoni). Il rilascio di una concessione deve essere vincolato a un canone solare, analogamente al canone per i diritti d'acqua, a una durata della concessione specifica e a un eventuale obbligo di riversione o demolizione allo scadere della concessione oppure prima, se l'impianto fotovoltaico isolato viene messo fuori esercizio. Per l'obbligo di demolizione occorre prevedere una garanzia finanziaria.
Come base per l'installazione di impianti fotovoltaici isolati la Confederazione, in collaborazione con i Cantoni, deve elaborare una strategia con possibili ubicazioni per impianti fotovoltaici isolati estesi quale riferimento per la pianificazione direttrice cantonale.
Fino all'entrata in vigore della legge, il Consiglio federale deve disporre una moratoria per gli impianti fotovoltaici isolati nelle regioni montane. Il Consiglio federale disciplina i relativi dettagli.
Begründung
La Svizzera si è posta l'obiettivo di diventare neutrale sotto il profilo climatico entro la metà del secolo in corso e, nel contempo, di coprire il fabbisogno elettrico per quanto possibile con (nuova) energia rinnovabile. Già oggi in Svizzera il settore idroelettrico sta raggiungendo i suoi limiti di capacità e l'energia eolica può essere potenziata solo in misura limitata.
Pertanto, i ricercatori e gli esperti ipotizzano che il fabbisogno supplementare di elettricità potrebbe essere coperto con impianti fotovoltaici. Nella discussione pubblica vengono pubblicizzati sempre più spesso gli impianti fotovoltaici isolati, in particolare nelle regioni montane, e in parte sono già disponibili le relative pianificazioni.
È necessario potenziare in modo deciso il fotovoltaico su tetti, superfici edificate e superfici libere nelle regioni montane, afferma il CEO di AXPO Christoph Brand (articolo pubblicato il 12.2.2022 nella Neue Luzerner Zeitung). Già nell'edizione del 2 settembre 2021 della NZZ AXPO sosteneva la stessa tesi: "C'è bisogno di installare grandi impianti solari nelle regioni montane per compensare questo deficit (di elettricità) nell'Altopiano". Una delle dieci misure prioritarie definite nella roadmap dell'Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES) prevede il potenziamento della produzione invernale nel periodo 2026 -2035 con impianti fotovoltaici nelle regioni montane (Roadmap AES per la sicurezza dell'approvvigionamento a breve termine, 9.12.2021).
La pianificazione e il potenziamento di tali impianti fotovoltaici isolati avviene però in modo del tutto scoordinato e casuale. Oltre al problema delle condizioni quadro per l'installazione, è irrisolta anche la questione relativa allo stoccaggio stagionale dell'elettricità generata in tali impianti.
Gli impianti fotovoltaici isolati rappresentano un importante intervento nella natura sensibile e incontaminata delle regioni montane (in particolare nell'arco alpino). Se è necessario o auspicabile percorrere questa strada, è importante creare una solida base legale per regolare i contenuti di cui sopra e definire condizioni quadro chiare a livello federale e cantonale. Da un lato questo modo di procedere consentirà di migliorare la legittimità e l'accettazione democratica e, dall'altro, permetterà di rafforzare la sicurezza pianificatoria, raggiungere risultati migliori e, infine, adottare soluzioni più immediate. Una semplice modifica della legislazione in materia energetica e di pianificazione territoriale (per accelerare le procedure o anche per aggirare la legge sulla protezione della natura e del paesaggio e la legislazione in materia di protezione dell'ambiente) è assolutamente insufficiente e inaccettabile.
La Svizzera ha maturato buone esperienze con la legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche. Gli impianti fotovoltaici isolati, che deturpano in modo così evidente le nostre regioni più belle e incontaminate, devono essere disciplinati nell'ambito di una legge speciale con condizioni quadro chiare e non possono essere lasciati al caso. La legge deve contemplare in particolare una strategia quale strumento di pianificazione per coordinare le attività con incidenza territoriale della Confederazione e dei Cantoni (alpini). Secondo l'articolo 13 della legge sulla pianificazione del territorio, la Confederazione elabora i fondamenti e definisce le concezioni e i piani settoriali. In questo modo, l'analisi dei problemi e la ricerca di soluzioni possono essere sviluppate in modo coordinato con i Cantoni (alpini) interessati e inseriti nei piani direttori cantonali in modo vincolante per le autorità.
Fino all'entrata in vigore di una corrispondente base legale, è disponibile tempo e spazio sufficienti per potenziare l'energia solare nello spazio urbano, in particolare nelle aree edificate. Inoltre, è preferibile sfruttare dapprima il potenziale esistente, ad esempio della forza idrica, prima di deturpare in modo scoordinato i paesaggi più belli del nostro Paese con neri pannelli solari. Per questo motivo, fino all'entrata in vigore della legge richiesta è necessario che una moratoia legale vieti la costruzione di impianti fotovoltaici isolati estesi nella natura incontaminata.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il potenziamento del fotovoltaico è decisivo per il futuro approvvigionamento elettrico della Svizzera. Nel settore degli edifici, tali impianti possono essere realizzati a basso costo, rapidamente e per lo più senza conflitti. Nel caso di impianti isolati, invece, la loro implementazione si scontra regolarmente con le esigenze di protezione della natura, del paesaggio e del patrimonio culturale. Occorre pertanto procedere a un'accurata ponderazione degli interessi.
Secondo il Consiglio federale, per tale ponderazione degli interessi non occorre tuttavia una normativa giuridica dettagliata. A suo avviso, in primo luogo si deve piuttosto continuare a sviluppare la prassi attuale nel quadro normativo vigente.
In tale ulteriore sviluppo rientra la revisione dell'ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1), posta in consultazione dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) nell'ottobre 2021. Essa prevede di facilitare la costruzione di impianti fotovoltaici sui tetti e in determinate situazioni al di fuori delle zone edificabili.
Il DATEC sta inoltre elaborando altre basi per l'ulteriore sviluppo della prassi, focalizzandosi sulle superfici meno sensibili. Quanto alle zone protette d'importanza nazionale, esse sono già protette nei confronti degli interventi dalla legge federale del 1º luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451). La loro situazione rimarrà invariata.
La mozione chiede anche l'introduzione di un obbligo di demolizione. Tale obbligo può essere un importante strumento per quanto riguarda la separazione tra zone edificabili e zone non edificabili. È già sancito in diverse forme nella legislazione vigente ed è anche previsto nel campo di applicazione della summenzionata revisione dell'OPT. Se ora verrà disciplinato nella legge formale, il suo campo di applicazione dovrebbe tuttavia essere esteso agli impianti su superfici libere nelle regioni montane. Il Consiglio federale ha trasmesso le proposte in tal senso nel suo messaggio del 31 ottobre 2018 concernente la seconda fase della revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio (RS 18.077; FF 2018 6267). La richiesta può essere integrata nell'ambito della trattazione parlamentare del dossier.
Alla luce di questi lavori e dell'importanza del fotovoltaico per la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico in Svizzera, il Consiglio federale non ritiene necessaria una normativa giuridica dettagliata e rifiuta la moratoria proposta.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.