22.3272 · Interpellanza · 2022-03-17
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Dal 1984 in Svizzera vige il limite generale di velocità di 50 km/h nei centri abitati; un adeguamento verso l'alto è ammissibile solo su base peritale. Un'interrogazione parlamentare al Gran Consiglio del Cantone di Zurigo (329/2021) ha messo in luce un fatto sorprendente e in tale contesto chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande.
1. Nel Cantone di Zurigo, circa il 63 per cento dei 130 chilometri di tratti urbani su strade cantonali è percorribile a 60 km/h. Il Consiglio federale lo ritiene compatibile con l'obiettivo del limite standard di 50 km/h negli abitati introdotto quasi quarant'anni fa? È in grado di stimare la suddetta percentuale per gli altri Cantoni?
2. I tratti urbani con limite di velocità 60 km/h del Cantone di Zurigo sono rimasti tali pur non essendo stati oggetto di perizia perché lo consentivano le disposizioni transitorie relative al passaggio al limite di 50 km/h. Eppure nel Cantone di Zurigo circa un quarto delle persone esposte al rumore stradale risiede in centri abitati con limite di 60 km/h. Ai sensi dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico, la riduzione della velocità su tali tratti, intesa come un intervento "alla fonte", era prevista da tempo. Il Consiglio federale è in grado di fornire una stima dei chilometri di strade lungo le quali i residenti sono esposti a elevato rumore in quanto percorribili a velocità superiore allo standard di 50 km/h?
3. Il Collegio considera la situazione di altri Cantoni paragonabile a quella del Cantone di Zurigo? Intende adottare misure volte ad abbassare la velocità ovvero a verificare l'attuazione da parte dei Cantoni dell'obbligo di perizia?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il limite generale di 50 km/h vige soltanto nelle zone densamente popolate dei centri abitati, delimitati dai segnali di località e fine località, che tuttavia possono comprendere anche aree a bassa densità abitativa, dove detto limite non si applica: l'ambito di applicabilità del segnale di "limite generale 50" non coincide quindi necessariamente con i confini interni di una località. La regolamentazione e la segnalazione della velocità massima in aree urbane diffuse sono di competenza delle autorità cantonali, che devono valutare in base a tipologia di strada, caratteristiche locali, esigenze di viabilità e requisiti di sicurezza. La normativa attuale lascia un margine di discrezionalità in tal senso, richiesto e apprezzato da Cantoni e Comuni.
Il Consiglio federale non dispone di dati precisi al riguardo, in quanto la segnaletica delle strade cantonali e comunali e relativa vigilanza rientrano nella pertinenza dei Cantoni.
2. I Cantoni sono competenti per il rilevamento e l'analisi delle immissioni foniche lungo la propria rete stradale, per cui il Consiglio federale non dispone di stime circa la lunghezza complessiva o la percentuale di tratti stradali urbani con esposizione a elevato rumore per i residenti.
I Cantoni sono incaricati per legge di studiare e attuare interventi di risanamento acustico, realizzabili, per esempio, con pavimentazioni fonoassorbenti o riduzioni della velocità massima, fermo restando che il diritto federale non prescrive una perizia per abbassare il limite di 60 km/h a quello generale di 50.
3. Spetta ai Cantoni disciplinare la velocità sui tratti in parola. Il Consiglio federale non intende pertanto intervenire al riguardo: la decisione di abbassare la velocità massima consentita su singole strade deve rimanere di pertinenza dei Cantoni, che conoscono necessariamente le caratteristiche e circostanze locali per valutare.
Risposta del Consiglio federale.