23.3508 · Interpellanza · 2023-05-02
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il 19 aprile scorso la Commissione federale delle case da gioco (CFCG) ha fatto il punto sulla corrente procedura di attribuzione delle concessioni per case da gioco. Secondo il relativo comunicato stampa, alla CFCG sono pervenute 28 domande di concessione, attualmente sotto esame. Dalla pubblicazione nel Foglio federale del 17 febbraio 2023 risultano quattro zone in cui diversi concorrenti sono in lizza per la medesima concessione. Alla luce di questa premessa, invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:
1. Secondo quale sistema la CFCG valuta le diverse domande, in particolare nelle zone in cui sono presenti più richiedenti?
2. Quali sono i criteri utilizzati per valutare le domande?
3. I diversi criteri di valutazione sono ponderati? In caso affermativo, in che modo?
4. In che misura la CFCG e il Consiglio federale tengono conto degli interessi e delle raccomandazioni dei Cantoni e dei Comuni di ubicazione al momento di attribuire le concessioni?
5. Dopo l'attribuzione delle concessioni, il Dipartimento federale di giustizia e polizia indicherà in maniera trasparente in che modo la decisione è stata presa?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il 1° giugno 2022 la Commissione federale delle case da gioco (CFCG) ha avviato la procedura di attribuzione delle nuove concessioni. 29 richieste sono pervenute entro il termine del 31 ottobre 2022, in quattro zone vi sono stati più candidati per un’unica concessione. 28 richieste adempivano i requisiti formali previsti. La CFCG verifica, sulla scorta di una griglia di valutazione predefinita, se le richieste soddisfano i criteri legali per il rilascio di una concessione e le valuta secondo un sistema a punti. Le valutazioni migliori sono attribuite ai richiedenti che attuano meglio le prescrizioni legali o preparano meglio l’attuazione delle tappe restanti.
Nelle zone in cui più richiedenti sono in lizza per la medesima concessione, la CFCG effettua inoltre una valutazione qualitativa di ogni richiesta al fine di determinare quale richiedente adempie in maniera più completa le condizioni legali.
Conformemente all’articolo 10 capoverso 4 della legge federale sui giochi in denaro (LGD; RS 935.51), una volta conclusa la sua verifica la CFCG presenterà una proposta di rilascio di concessione e di estensione della concessione al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), che la trasmetterà al Consiglio federale, e formulerà raccomandazioni per il seguito della procedura. Il Consiglio federale deciderà sul rilascio della concessione; la decisione non è impugnabile (art. 11 cpv. 1 LGD).
2. e 3. La CFCG ha illustrato sommariamente nel suo rapporto sulla situazione delle case da gioco in Svizzera alla fine del 2021 i criteri che saranno utilizzati per valutare se le condizioni per la concessione elencate all’articolo 8 LGD sono adempiute: scelta dell’ubicazione e del luogo, offerta, organizzazione interna della società, situazione finanziaria e sostenibilità economica della società, buona reputazione e indipendenza della società, esperienza della società nel gestire case da gioco, misure di sicurezza, misure di lotta alla criminalità e al riciclaggio di denaro, misure di protezione dal gioco patologico o eccessivo e misure per garantire la determinazione corretta della tassa sulle case da gioco. A settembre 2022 la Commissione ha deciso in merito al peso da attribuire ai singoli criteri tenendo conto del mandato legale. Il peso maggiore è attribuito alla protezione sociale e alla sostenibilità economica. Precisazioni su tale ponderazione sono previste per la decisione del Consiglio federale.
Questi criteri, come pure gli elementi qualitativi di valutazione in caso di concorrenza di più candidati per un’unica concessione, figuravano nella documentazione per il bando di concorso fornita ai potenziali candidati.
4. La CFCG ha invitato tutti i Cantoni e Comuni di ubicazione a comunicarle se sono favorevoli all’esercizio di una casa da gioco sul loro territorio. Secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera e LGD, una concessione può essere rilasciata soltanto se il Cantone e il Comune di ubicazione sono a favore dell’esercizio sul loro territorio. La LGD non prevede un’ulteriore partecipazione dei Comuni o dei Cantoni alla procedura di attribuzione delle concessioni.
5. Il Consiglio federale decide in merito al rilascio delle concessioni in base al diritto vigente. Le concessioni saranno pubblicate nel Foglio federale e nel Foglio ufficiale del Cantone di ubicazione (art. 11 cpv. 2 LGD). Il Consiglio federale comunicherà la sua decisione in maniera adeguata.