Lexipedia

23.3775 · Postulato · 2023-06-15

Dipartimento di giustizia e polizia

Trasmesso al Consiglio federale

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di eseguire, a partire dall’entrata in vigore della revisione del diritto penale in materia sessuale, una procedura di monitoraggio e valutazione. Questo monitoraggio dovrà osservare e analizzare sul piano qualitativo e quantitativo la giurisprudenza relativa alle modificate fattispecie penali degli articoli 189 e 190 CP, il lavoro delle autorità di perseguimento penale a tutti gli stadi procedurali di ogni istanza nonché la prescrizione dell’assistenza agli autori di violenza.

Begründung

Approvando la riforma del diritto penale in materia sessuale, il Parlamento ha introdotto un cambio di paradigma. La legislazione è un aspetto, l’applicazione del diritto da parte delle autorità è un altro. Per un’applicazione efficace del diritto penale in materia sessuale occorre osservare e valutare a ogni stadio procedurale l’elaborazione della nuova giurisprudenza come pure la prassi delle autorità di perseguimento penale (polizia, ministeri pubblici, giudici).

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è favorevole a una valutazione dei nuovi articoli 189 e 190 del Codice penale (CP; RS 311.0). Tuttavia si dovrà anzitutto fissare l’entrata in vigore delle nuove disposizioni d’intesa con i Cantoni (un sondaggio è in corso per stabilire se è possibile un’entrata in vigore il 1° gennaio 2024). Una valutazione potrà essere effettuata al più presto da tre a cinque anni dopo la loro entrata in vigore, poiché la nuova prassi giuridica deve avere il tempo di consolidarsi. Inoltre, le nuove disposizioni saranno applicabili soltanto ai reati commessi dopo la loro entrata in vigore. Non saranno dunque disponibili dati significativi al termine dei due anni concessi per elaborare un rapporto in adempimento del postulato. Il processo di monitoraggio e valutazione dovrà inoltre iscriversi nel quadro delle competenze conferite alla Confederazione per esercitare la vigilanza federale secondo l’articolo 49 capoverso 2 della Costituzione federale (RS 101), in particolare per l’esame degli strumenti e dei criteri applicati.

Il Consiglio federale stesso commissionerà non appena possibile una valutazione delle disposizioni penali menzionate ed eventualmente di altre norme.

Il Consiglio federale sottolinea inoltre che, nel quadro della misura 42 del piano d’azione nazionale della Svizzera per l’attuazione della Convenzione di Istanbul 2022–2026 (PAN CI 2022–2026), la Confederazione (Ufficio federale di statistica) fa già, insieme ai Cantoni (Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia [CDDGP]), il punto della situazione con i dati attualmente disponibili e le possibilità offerte in relazione alla statistica criminale di polizia (SCP) e alla statistica delle condanne penali (SUS) nel settore della violenza sessualizzata.