Modernizzare la LIPIn. Garantire alle persone con disabilità uguali possibilità di scelta nell'ambito dell'alloggio e il necessario sostegno ambulatoriale
24.3003 · Mozione · 2024-01-18
Dipartimento dell'interno
Trasmesso al Consiglio federale
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare la legge federale sulle istituzioni che promuovono l’integrazione degli invalidi (LIPIn), nonché altre leggi federali connesse, in modo tale da istituire basi legali moderne affinché le persone con disabilità possano scegliere liberamente e in modo autodeterminato la propria forma di alloggio e il luogo di residenza e ricevano il necessario sostegno a questo scopo. A proposito della scelta della forma di alloggio va rispettato – come per qualsiasi attività dello Stato – il principio di proporzionalità secondo l’articolo 5 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.). Per motivi di economia procedurale e per rafforzare la certezza del diritto degli interessati, la proposta di legge deve prevedere un tetto massimo per i costi complessivi a persona per rapporto al suo alloggio istituzionale, da cui derivi un risultato globale neutro dal punto di vista dei costi.
Nel quadro dell’elaborazione e dell’attuazione delle basi legali il Consiglio federale consulta con attenzione le persone con disabilità e le loro organizzazioni e le coinvolge attivamente.
Una minoranza della Commissione (Glarner, Aeschi Thomas) propone di respingere la mozione.
Begründung
Nel contesto della NPC 2008 la Confederazione ha ceduto ai Cantoni la responsabilità per la cosiddetta «integrazione stazionaria» delle persone con disabilità e ne ha disciplinato i principi nella LIPIn quale legge quadro. L’elaborazione della legge era incentrata sull’alloggio e il lavoro nelle istituzioni. La cosiddetta «integrazione ambulatoriale» doveva essere disciplinata dai Cantoni stessi, mentre i «provvedimenti d’integrazione individuali» sarebbero rimasti appannaggio della Confederazione (AI). Non si era proceduto a una ripartizione più precisa dei compiti in relazione all’alloggio autonomo delle persone con disabilità attraverso prestazioni di sostegno.
Nel frattempo la Svizzera ha ratificato la Convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità, impegnandosi ad assicurare alle persone con disabilità le stesse possibilità di scelta di cui godono le altre persone per quanto riguarda la forma di alloggio e il luogo di residenza (art. 19). Secondo la sua «Visione per l’autonomia in materia di alloggio» del 2021 (disponibile in ted. e franc.), la CDOS intende realizzare tale diritto entro il 2030. Recentemente, nel quadro della prima procedura di rendiconto nazionale, la Svizzera è stata invitata dal Comitato per i diritti delle persone con disabilità a istituire un sistema completo di sostegno individualizzato per l’alloggio autonomo in comunità.
Già nel 2019 un rilevamento commissionato dall’UFAS aveva constatato che l’istituzione di un simile sistema risultava difficile a causa della ripartizione poco chiara dei compiti a livello federale, a prestazioni fortemente frammentate e a falsi incentivi. Mentre il parere giuridico relativo alla mozione CSSS-N 18.3716 individuava disposizioni ostacolanti nella LIPIn e nel diritto federale in materia di assicurazioni sociali, lo studio successivo al rilevamento menzionato ha esaminato i flussi finanziari. Tali documenti e gli sviluppi a livello (inter)cantonale in questo ambito dovranno essere considerati nell’elaborazione di basi legali moderne.
Con la revisione della LIPIn si intende evitare che a causa dell’assenza di offerte di sostegno ambulatoriali le persone con disabilità siano di fatto costrette a vivere in una casa per invalidi. Oltre alla forma di alloggio, le persone con disabilità devono poter scegliere liberamente anche il luogo di residenza e usufruire della libertà di domicilio garantita dalla Costituzione.
Si tratta di un trasferimento di risorse. Indagini approfondite condotte a livello europeo e globale mostrano che i costi complessivi non aumentano ma l’effettività dei costi cresce nettamente in quanto ne risultano migliorate sia la qualità di vita delle persone interessate sia la loro soddisfazione riguardo alle prestazioni.
Per la ristrutturazione del sostegno nel settore dell’alloggio va previsto un periodo di transizione affinché i Cantoni possano portare a termine un processo legislativo corrispondente. Le disposizioni legali volte a garantire la libertà di domicilio vanno attuate senza indugio dopo l’entrata in vigore.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Con la Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) è stato introdotto nella Costituzione federale (Cost.; RS 101) l’articolo 112b, secondo il cui capoverso 2 i Cantoni sono tenuti a promuovere l’integrazione degli invalidi, in particolare mediante contributi alla costruzione e alla gestione di istituzioni a scopo abitativo e lavorativo. Tuttavia, questa disposizione non contempla tutte le persone con disabilità; in particolare, il suo campo di applicazione non include le persone anziane. Il capoverso 3 conferisce al legislatore la competenza di stabilire a livello federale gli obiettivi, i principi e i criteri dell’integrazione degli invalidi. Alla base di questa normativa vi era il timore che i Cantoni, divenuta caduca la competenza dell’assicurazione invalidità nell’ambito delle prestazioni collettive, non avrebbero messo a disposizione un’offerta sufficiente di posti per l’integrazione stazionaria degli invalidi.Con la legge quadro della Confederazione sulle istituzioni che promuovono l’integrazione degli invalidi (LIPIn; RS 831.26), il legislatore federale ha quindi stabilito che a ogni «invalido» che ne avesse bisogno o lo desiderasse deve essere garantita la possibilità di accedere a un’istituzione, a prescindere dalle sue risorse finanziarie, dalla sua situazione personale e dal suo stato di salute. Diversamente dall’articolo 112b Cost., che getta le basi per la promozione dell’integrazione degli invalidi, l’articolo 112c capoverso 1 Cost. sancisce la competenza esclusiva dei Cantoni nell’ambito dell’aiuto e delle cure a domicilio per gli anziani e i disabili. Il Consiglio federale riconosce l’importanza dell’autonomia abitativa. La presente mozione solleva, tra l’altro, diverse questioni di diritto costituzionale, in particolare nell’ambito delle competenze, che devono essere chiarite. Tuttavia, l’Esecutivo intende trattarle nel quadro della politica in favore delle persone disabili 2023–2026 (www.ufpd.ch > Politica in favore delle persone disabili), che include un programma prioritario «Alloggio». In collaborazione con i Cantoni, questo programma mira a promuovere la libera scelta dell’alloggio da parte delle persone con disabilità e a consentire un sostegno abitativo commisurato ai bisogni e scelto individualmente. Tra le misure previste nel programma prioritario vi è anche quella di verificare se la LIPIn o prescrizioni cantonali rappresentino un ostacolo a strutture cantonali di assistenza al passo con i tempi.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.