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L'UE migliora la protezione legale in materia di sicurezza sociale dei lavoratori occupati da piattaforme. E la Svizzera a che punto è?

24.3256 · Interpellanza · 2024-03-14

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

- A che punto sono i lavori dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali per determinare la distinzione tra attività lucrativa indipendente e dipendente nel caso dei lavoratori occupati da piattaforme?

- Nel caso di questi lavoratori è possibile applicare la presunzione legale dell’attività dipendente e al contempo permettere alle piattaforme di dimostrare l’attività indipendente presentando le proprie basi tecnologiche?

- Quali passi intende compiere il Consiglio federale in questo contesto?

Begründung

Gli Stati dell’UE si sono espressi per un miglioramento delle condizioni di lavoro delle persone occupate da piattaforme online. Lo scopo in particolare è di garantire l’affiliazione alle assicurazioni sociali per proteggere i lavoratori e scongiurare eventuali costi successivi per Stato e sistema sociale in caso di attività indipendente fittizia. Per la definizione di attività indipendente e attività dipendente la proposta degli Stati dell’UE tiene conto delle legislazioni nazionali. Fulcro dell’accordo tra gli Stati dell’UE è il presupposto che nel quadro dell’attività per piattaforme deve esistere un rapporto di lavoro.«In questo contesto, l’ipotesi di un rapporto di lavoro per le persone attive per piattaforme è uno strumento efficace per contribuire sostanzialmente al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro delle persone che lavorano per le piattaforme. Sarebbe dunque opportuno applicare a questo tipo di rapporti la presunzione legale dell’attività dipendente»[1].Poiché le conoscenze sull’impostazione del lavoro di piattaforma per quanto concerne il funzionamento dei logaritmi sono lacunose, risulta appropriato partire dal principio che, dal punto di vista giuridico, i lavoratori hanno un rapporto di lavoro con le piattaforme. In questo modo spetterebbe alle piattaforme comprovare l’indipendenza della persona in questione o confutarne il rapporto di lavoro dipendente presentando il loro funzionamento.Le piattaforme in uso in Svizzera sono nella maggior parte dei casi attive in tutta Europa. Si pone dunque la questione se la situazione giuridica svizzera sia compatibile per un eventuale adeguamento tecnologico che le aziende di piattaforma dovranno in ogni caso attuare in conformità delle prevedibili normative dell’UE.
[1] Consiglio dell’Unione europea, Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali, 8 marzo 2024, art. 31 (traduzione libera).

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale ha analizzato in modo approfondito il quadro giuridico e le possibili opzioni di sviluppo del diritto in materia di assicurazioni sociali in relazione ai nuovi modelli di economia digitale nel suo rapporto del 27 ottobre 2021 «Digitalisierung – Prüfung einer Flexiblisierung des Sozialversicherungsrechts» (disponibile anche in francese all’indirizzo www.ufas.admin.ch > Pubblicazioni & Servizi > Rapporti e perizie> Rapporti del Consiglio federale), in cui ha esaminato anche i pro e i contro di una regolamentazione che preveda la presunzione legale dell’attività dipendente per i lavoratori occupati da piattaforme, giungendo alla conclusione che non sussiste ulteriore necessità d’intervento al riguardo. 2. Lo statuto in materia di diritto contributivo viene determinato tenendo conto degli effettivi rapporti economici. Già oggi è considerato periodicamente nel quadro dell’esame dei rapporti economici se le piattaforme digitali utilizzano algoritmi o altri sistemi automatizzati, in particolare per attribuire gli incarichi o prendere decisioni che riguardano le persone che lavorano per loro. 3. La direttiva europea sul lavoro mediante piattaforme digitali non è direttamente applicabile alla Svizzera. Inoltre, allo stato attuale non è ancora stato adottato formalmente alcun testo. Secondo il Consiglio federale è dunque troppo presto per determinare l’eventuale necessità d’intervento. Tuttavia, la Svizzera seguirà attentamente gli sviluppi e in particolare l’attuazione della direttiva negli Stati membri dell’Unione europea.

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