24.3313 · Interpellanza · 2024-03-15
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
L’esoscheletro offre a chi ne fa uso una qualità di vita e un’autonomia straordinarie. Che sia impiegato per facilitare l’inclusione nella vita socio-professionale, come dispositivo terapeutico o per ridurre la durata media della riabilitazione, l’esoscheletro presenta un grande potenziale di sviluppo. Il modello messo a punto dal Politecnico federale di Losanna permette ad esempio alle persone con disabilità che pesano fino a 100 kg di alzarsi, camminare e salire le scale.Chiedo quindi al Consiglio federale se sia disposto ad analizzare i vantaggi dell’introduzione, nei cataloghi delle prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (LAMal), dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (LAINF) e dell’assicurazione per l’invalidità (LAI), della terapia con esoscheletro in quanto metodo terapeutico riconosciuto, analogamente a quanto stanno facendo Paesi come la Germania, la Francia e gli Stati Uniti?
Stellungnahme des Bundesrates
L’assunzione dei costi delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) è disciplinata nell’ordinanza sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31) e nei suoi allegati. Le prestazioni dell’AOMS devono essere efficaci, appropriate ed economiche (i cosiddetti criteri EAE). Per le prestazioni mediche non c’è un catalogo esaustivo, ma vige il principio della fiducia, secondo cui si presume che i medici forniscano prestazioni che soddisfano i criteri EAE. Soltanto le prestazioni controverse sono oggetto di esame e l’obbligo di assunzione delle stesse è stabilito dal Dipartimento federale dell’interno. La terapia con esoscheletro quale prestazione medica non è disciplinata in modo specifico ed è pertanto soggetta al principio della fiducia. Per l’ammissione dell’esoscheletro nell’elenco dei mezzi e degli apparecchi ai fini di un utilizzo autonomo da parte della persona assicurata, di un utilizzo assistito per il tramite di una persona non professionista che collabora alla diagnosi o alla cura, di un utilizzo da parte di case di cura, organizzazioni di cure e aiuto a domicilio oppure di infermieri nel quadro delle prestazioni di cura occorre presentare una domanda in cui siano esposti i criteri EAE alla Commissione federale delle analisi, dei mezzi e degli apparecchi. Secondo l’articolo 11 della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20), l’assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari atti a compensare un pregiudizio fisico o funzionale. I mezzi ausiliari sono disciplinati dall’allegato dell’ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione contro gli infortuni (OMAINF; RS 832.205.12). L’articolo 67 capoverso 1 dell’ordinanza sull’assicurazione contre gli infortuni (OAINF; RS 832.202) esige che l’assicuratore garantisca agli assicurati cure sufficienti, di qualità e appropriate a costi il più possibile convenienti. Ai sensi del capoverso 2, i mezzi ausiliari sono appropriati se sono idonei e necessari a conseguire l’obiettivo legale ragionevolmente commisurato tra costi e benefici secondo le circostanze concrete del caso specifico. A queste condizioni, il rimborso dell’esoscheletro da parte dell’assicurazione contro gli infortuni è possibile già oggi.Nell’assicurazione per l’invalidità (AI) è ipotizzabile l’assunzione dei costi dell’esoscheletro sia come mezzo ausiliario sia come dispositivo terapeutico in relazione a provvedimenti sanitari. I requisiti per l’assunzione dei costi di dispositivi terapeutici si fondano anche nell’AI sui criteri EAE della LAMal. La consegna di un esoscheletro sotto la voce mezzi ausiliari è subordinata alla condizione che lo stesso sia di tipo semplice, adeguato ed economico. A queste condizioni, il rimborso dell’esoscheletro da parte dell’AI è possibile già oggi.