24.3536 · Interpellanza · 2024-06-06
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti: 1. Condivide l’opinione che la suddetta nuova regolamentazione a livello di ordinanze dipartimentali abbia creato una contraddizione tra la legislazione in materia di derrate alimentari e quella agricola? 2. Condivide la valutazione in base alla quale, nonostante il nuovo limite massimo di 90 minuti, nella pratica il tempo che intercorre tra lo stordimento o il dissanguamento e l’eviscerazione delle carcasse, pur con la suddetta eccezione, dovrebbe essere inferiore a 60 minuti, vista la necessità di determinare il peso di macellazione? 3. È d’accordo sul fatto che la nuova prescrizione abbia creato una disparità giuridica a favore dei produttori di carne che praticano la macellazione in azienda e al pascolo? 4. Come intende correggere tale contraddizione nell’interesse di un’attuazione praticabile?
Begründung
Nell’ambito dell’attuazione delle nuove norme della legislazione sulle derrate alimentari (pacchetto Stretto 4), a partire dal 1° febbraio 2024 il tempo massimo che deve intercorrere tra lo stordimento / il dissanguamento e l’eviscerazione delle carcasse, disciplinato nell’allegato 3 numero 2.3 dell’ordinanza del DFI sui requisiti igienici (ORI; RS 817.190.1), aumenta da 45 a 90 minuti, e ciò in linea con la legislazione dell’UE. Questo avviene anche su richiesta delle parti interessate che praticano l’uccisione degli animali in azienda e al pascolo, nonostante un maggiore rischio di contaminazione batterica e di alterazioni sensoriali (ad es. maturazione mefitica della carne). Conformemente all’ordinanza del DEFR sulla determinazione del peso di macellazione (RS 916.341.1), in linea di principio il peso di macellazione deve essere determinato dal macello al più tardi 60 minuti dopo lo stordimento dell’animale. Si applica un’eccezione per gli animali che su mandato dei produttori di carne sono macellati in vista della commercializzazione diretta o del consumo proprio privato. Tenendo conto del fatto che l’eviscerazione delle carcasse avviene naturalmente prima della determinazione del peso di macellazione, si ritiene necessario un chiarimento.
Stellungnahme des Bundesrates
1. e 3. Il Consiglio federale parte dal presupposto che la macellazione in un macello rimarrà perlopiù il principio di base. Per la determinazione del peso di macellazione sono quindi garantiti 60 minuti, e la regolamentazione entrata in vigore il 1° febbraio 2024 nella legislazione alimentare, che aumenta il tempo massimo che intercorre tra lo stordimento / il dissanguamento e l’eviscerazione delle carcasse da 45 a 90 minuti, non ha alcun impatto in questo settore. Nel caso delle uccisioni in azienda e al pascolo, la carne viene commercializzata per lo più direttamente. Secondo l’articolo 1 capoverso 2 lettera b dell’ordinanza del DEFR sulla determinazione del peso di macellazione (OPeM; RS 916.341.1), l’OPeM non si applica agli animali che, su mandato dei produttori di carne, sono macellati in vista della commercializzazione diretta o del consumo proprio privato (ovvero gli animali macellati su mandato). L’obbligo di determinare il peso di macellazione in base all’OPeM non si applica in questo caso. Questa eccezione si applicava già prima della modifica del 1° febbraio 2024 e non vi è alcuna disparità giuridica. 2. Nella pratica, il tempo che intercorre tra lo stordimento o il dissanguamento e l’eviscerazione delle carcasse dovrebbe essere inferiore a 60 minuti, a meno che gli animali non vengano macellati su mandato dei produttori di carne in vista della commercializzazione diretta o del consumo proprio privato (cfr. risposte 1 e 3).
Dopo lo stordimento e il dissanguamento, la carcassa deve essere eviscerata il più rapidamente possibile, ma entro un massimo di 90 minuti. Il principio è quindi quello di effettuare una macellazione in tempi brevi prima che trascorrano i 90 minuti. 4. In passato, 60 minuti si sono rivelati il tempo massimo per la pesatura della carcassa (art. 4 OPeM). Se questo arco di tempo dovesse rivelarsi una sfida nella pratica – in particolare nel caso dell’uccisione in azienda e al pascolo – il Dipartimento federale dell’interno (DFI), d’intesa con il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, cercherà di trovare una soluzione.
All’inizio del 2024, l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ha informato gli uffici veterinari cantonali in merito alla modifica dell’ordinanza del DFI concernente l’igiene nella macellazione (OIgM; RS 817.190.1), invitandoli a segnalare eventuali problemi. Ad oggi, l’USAV non ha ricevuto alcuna notifica in merito.