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24.3661 · Interpellanza · 2024-06-13

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Le telefonate ingannevoli (telefonate shock, truffe del falso nipote, "finti poliziotti", ecc.) sono attualmente molto più frequenti. Chi chiama non solo inquieta il pubblico ma causa anche molti danni: le vittime delle frodi consegnano agli autori denaro, gioielli o altri oggetti di valore o danno loro accesso al computer.

In questi tentativi di truffa, alle vittime vengono solitamente visualizzati sul display numeri di telefono che ispirano fiducia, ad esempio numeri di cellulare e di rete fissa svizzeri o il numero telefonico di emergenza della polizia. Pur essendo vietato, questo cosiddetto spoofing (art. 3 cpv. 1 lett. v LCSl) non scoraggia chi chiama.

Un mezzo efficace per evitare che vengano inoltrate chiamate indesiderate o ingannevoli sono i filtri. Alcuni di questi sono in parte anche efficaci contro chiamate spoofing. Swisscom raccomanda il filtro (call filter) anche come misura preventiva contro "le chiamate pubblicitarie indesiderate e le chiamate spoofing individuali".

Dal 1° luglio 2021, in Svizzera i fornitori di servizi di telecomunicazione sono obbligati a offrire un filtro per le chiamate pubblicitarie (art. 45a cpv. 1 LTC, art. 83 OST). Tuttavia, non è regolamentato se il filtro debba essere attivato o disattivato senza l'intervento del cliente. Salt e Quickline hanno deciso di attivare sistematicamente il filtro delle chiamate pubblicitarie; presso Swisscom, sono i clienti a doverlo attivare. Nella pratica, ciò influenza notevolmente il numero di clienti che utilizzano il servizio.

Si può presumere che una percentuale molto elevata di persone anziane e di altre vittime "privilegiate" dai criminali siano clienti di Swisscom. Attivando sistematicamente il filtro delle chiamate, è possibile impedire almeno in parte non solo le chiamate pubblicitarie bensì anche quelle ingannevoli. Il tutto senza costi aggiuntivi per i fornitori di servizi di telecomunicazione.

Alla luce di quanto esposto, invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti.

  1. Il Consiglio federale è favorevole a una regola di opt-out obbligatoria per i filtri delle chiamate pubblicitarie (art. 83 OST)?

  2. Gli Stati Uniti, la Germania e l'Austria hanno adottato misure più ampie contro lo spoofing rispetto alla Svizzera. Come giudica il Consiglio federale queste misure? Ritiene ragionevole adottarle anche in Svizzera?

Stellungnahme des Bundesrates

1. I filtri contro le chiamate indesiderate funzionano in due fasi. La prima fase filtra le chiamate pubblicitarie chiaramente illegali per tutti coloro che vengono chiamati. La seconda filtra le chiamate pubblicitarie che presentano un'elevata probabilità di essere illegali. Questa seconda fase deve essere proposta a tutti coloro che vengono chiamati e può, ma non deve, essere attivata in modo automatico. Nella revisione dell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST; RS 784.101.1) prevista attualmente, il Consiglio federale esaminerà se introdurre un regolamento di opt-out obbligatorio per la seconda fase del filtro delle chiamate.2. La misura adottata dagli Stati Uniti e dal Canada funziona in base a certificati per tutti coloro che effettuano chiamate. Il suo effetto pratico viene monitorato sin dalla sua introduzione ed è considerato minimo per risolvere la situazione a livello europeo o svizzero, questo perché soprattutto le chiamate internazionali non hanno certificati. Inoltre i relativi organismi di certificazione, che rilasciano e controllano i certificati, dovrebbero essere istituiti a livello internazionale e riconoscersi reciprocamente.Le misure adottate da Germania e Austria sono solo poco più efficaci di quelle adottate dalla Svizzera. La Germania elimina il numero chiamante per tutte le chiamate dall'estero con un numero tedesco che non appartiene a un cliente mobile in roaming all'estero. L'Austria filtra completamente tali chiamate.L'eliminazione del numero chiamante e il filtraggio della chiamata, se è noto che il numero chiamante non è valido o è utilizzato senza autorizzazione, sono prescritti anche in Svizzera ai sensi dell'articolo 26a capoverso 6 OST. Occorre appurare se una banca dati comune dei clienti di radiocomunicazione mobile in roaming all'estero, gestita da tutti i fornitori di radiocomunicazione mobile, migliorerebbe la situazione. I fornitori di servizi di telecomunicazione sono liberi di gestire una tale banca dati comune. Nell'ambito della prevista revisione della legge sulle telecomunicazioni (RS 784.10), il Consiglio federale esaminerà le esperienze raccolte in Germania e Austria in materia di banche dati obbligatorie.