24.3703 · Postulato · 2024-06-13
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di illustrare in un rapporto le possibilità e le misure concrete per adeguare al potere d’acquisto le varie prestazioni sociali versate dalla Svizzera all’estero, delineando i necessari adeguamenti giuridici e contrattuali.
Begründung
Il fatto che attualmente le prestazioni sociali siano versate all’estero senza tenere conto del potere d’acquisto costituisce una notevole disparità di trattamento rispetto alle persone che vivono nel nostro Paese. Senza adeguamento al potere d’acquisto, infatti, le persone all’estero possono permettersi molto di più con il proprio denaro, vivendo talvolta in modo lussuoso. Questo non è accettabile ed è uno schiaffo a tutti i beneficiari in Svizzera, ma soprattutto a tutti coloro che finanziano regolarmente e onestamente le assicurazioni sociali. È urgente trovare soluzioni e incombe al Consiglio federale presentarle. In particolare, l’argomentazione giuridica secondo cui l’adeguamento al potere d’acquisto comporterebbe una disparità di trattamento dovrebbe essere definitivamente confutata. È esattamente il contrario! Senza adeguamento al potere d’acquisto, sono le persone che vivono in Svizzera a essere discriminate. Tale adeguamento correggerebbe l’attuale grande privilegio a favore delle persone all’estero. Non ci deve essere nessun arricchimento a spese delle nostre assicurazioni sociali. Il Consiglio federale deve esaminare come sia possibile introdurre una parità di trattamento in questo ambito. Non è accettabile che una persona con una rendita dello stesso importo riceva, in termini di valore effettivo, il doppio o addirittura di più rispetto a una persona in Svizzera.
Tutte le assicurazioni sociali e le nostre finanze pubbliche sono sottoposte a una notevole pressione. L’accento deve quindi essere posto sulla garanzia delle prestazioni attuali. La correzione di questa ingiustizia per quanto riguarda l’adeguamento al potere d’acquisto è un passo concreto in questa direzione.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Nel suo rapporto del maggio del 2003 redatto in adempimento del postulato Wyss del 17 marzo 1999 (99.3096) «Prestazioni "esportate". Sicurezza finanziaria dell’AVS/AI», il Consiglio federale è giunto alla conclusione che nell’AVS/AI non vi è praticamente alcun margine di manovra, basato sulla legislazione o sugli accordi internazionali, per trattare gli aventi diritto residenti all’estero diversamente da quelli domiciliati in Svizzera. Queste conclusioni sono tuttora valide e si applicano per analogia ad altre prestazioni di sicurezza sociale. L’Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’UE (ALC; RS 0.142.112.681) e la Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) (RS 0.632.31) vietano l’indicizzazione al potere d’acquisto delle prestazioni pecuniarie esportate. Questi accordi si fondano sul principio della parità di trattamento tra i cittadini degli Stati contraenti. È vietata anche qualsiasi discriminazione basata sul luogo di residenza della persona che beneficia dei diritti concessi dagli accordi (discriminazione indiretta). Con la sentenza pronunciata il 16 giugno 2022 (C-328/20, Commissione c. Austria), la Corte di giustizia dell’UE ha confermato che l’adeguamento delle prestazioni familiari al potere d’acquisto è vietato. Pertanto, nel settembre del 2022 la CSSS ha cessato di esaminare la questione (stralcio dell’Iv. Pa. Herzog Verena 17.483 «Assegni familiari. Parità di potere d’acquisto»). L’adeguamento delle prestazioni al potere d’acquisto nell’UE, dove viene versata la grande maggioranza delle prestazioni, potrebbe essere attuato soltanto denunciando e poi rinegoziando l’ALC, cosa su cui presumibilmente né l’UE né i suoi Stati membri entrerebbero nel merito. La Svizzera ha concluso convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con 22 Stati al di fuori dell’UE/AELS, la maggior parte delle quali prevede la parità di trattamento. L’adeguamento al potere d’acquisto delle prestazioni esportate che rientrano nel loro campo di applicazione, ovvero in generale le rendite AVS/AI, sarebbe incompatibile con questi accordi. Essi dovrebbero essere rinegoziati, cosa che gli Stati interessati non avrebbero alcun interesse a fare. Una denuncia avrebbe infatti un impatto negativo sui diritti dei cittadini svizzeri nei confronti del sistema di sicurezza sociale del Paese interessato. L’introduzione nel diritto svizzero dell’adeguamento delle prestazioni al potere d’acquisto riguarderebbe soprattutto i cittadini svizzeri che vivono in uno Stato con cui la Svizzera non ha concluso una convenzione e i beneficiari di rendite della previdenza professionale o dell’assicurazione contro gli infortuni, esportate esclusivamente in base al diritto svizzero, che risiedono al di fuori dell’UE/AELS. Se queste persone, che hanno versato gli importi dei contributi applicabili a tutti gli assicurati, non beneficiassero delle stesse prestazioni, si violerebbe il principio di equivalenza. Il Consiglio federale non intravede quindi la possibilità di presentare soluzioni in un nuovo rapporto.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.