La giungla degli ospedali in Svizzera. Dove sono finite la leadership e la persuasione del Consiglio federale?
24.4578 · Interpellanza · 2024-12-20
Dipartimento dell'interno
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Alla luce dell’impatto finanziario e qualitativo che la questione del «panorama ospedaliero non coordinato» ha sull’AOMS, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:1. La grave mancanza di coordinamento tra gli ospedali del Paese sta avendo ripercussioni negative sui pazienti, su chi paga i premi e sui contribuenti. Ritiene di aver affrontato questi problemi con un approccio orientato alle soluzioni e di aver fornito, se del caso, idee di miglioramento e persino visioni per il futuro?2. Ritiene di aver utilizzato, negli ultimi anni, tutti gli strumenti di cui dispone in qualità di autorità incaricata del buon governo e di responsabile dell’assicurazione malattie per migliorare il coordinamento e la ripartizione dei compiti tra i Cantoni nel panorama ospedaliero svizzero?3. Intende davvero far credere alla popolazione che la competenza costituzionale dei Cantoni in materia di pianificazione ospedaliera impedisce al Governo di intervenire sul loro operato per migliorare il coordinamento, l’efficacia e la qualità delle prestazioni ospedaliere?4. Corrisponde al vero che il Consiglio federale......potrebbe migliorare l’efficacia degli ospedali emanando disposizioni più severe in materia di calcolo delle tariffe?...potrebbe rendere molto più completo l’elenco contenuto nell’OPre degli interventi chirurgici da eseguire in regime ambulatoriale per ridurre ulteriormente il numero di interventi eseguiti inutilmente in ambito stazionario?...potrebbe elevare in misura significa il livello di perizia necessario per gli interventi imponendo un numero minimo di casi, il che consentirebbe anche di ridurre il numero di errori dovuti alla mancanza di esperienza?...potrebbe, con la collaborazione dei Cantoni, avviare un programma destinato a migliorare progressivamente il coordinamento e la ripartizione dei compiti nel panorama ospedaliero svizzero?
Begründung
Da una decina d’anni circa, il Consiglio federale respinge regolarmente gli interventi parlamentari presentati dai diversi schieramenti politici per cercare di contenere l’aumento dei costi nel vasto e insufficientemente coordinato panorama ospedaliero svizzero. A questo proposito ha ripetutamente evocato, quasi fosse un mantra, la competenza cantonale in materia di pianificazione ospedaliera.
Antrag des Bundesrates
Accogliere
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il coordinamento interospedaliero spetta in primo luogo agli ospedali stessi. I Cantoni, nel quadro delle rispettive pianificazioni ospedaliere, possono tuttavia inserire nei mandati di prestazioni oneri concernenti la cooperazione con altri ospedali, come prevede l’articolo 58f capoverso 4 lettera e dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102) e come effettivamente già avviene. Per quanto riguarda le pianificazioni ospedaliere cantonali, mediante il postulato 19.3423 «Un’assicurazione malattie a prezzi accettabili a lungo termine. Le misure in materia di efficienza e riduzione dei costi sono efficaci se si basano su modelli e scenari futuri attendibili» presentato dalla Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale, il Consiglio federale è stato incaricato di valutare il potenziale di modelli elaborati periodicamente e di scenari a lunga scadenza, tenendo conto dei reali flussi di pazienti e delle regioni di assistenza. Il postulato Wyss Sarah 24.3029 «Pianificazione ospedaliera intercantonale per un’assistenza migliore e più efficiente» lo ha inoltre incaricato di elaborare un rapporto contenente proposte volte a migliorare la pianificazione ospedaliera. 2. Con la modifica dell’OAMal del 23 giugno 2021, entrata in vigore il 1° gennaio 2022, il Consiglio federale ha uniformato ulteriormente i criteri riguardanti la pianificazione degli ospedali da parte dei Cantoni (art. 58a-58f OAMal). Si è quindi già attivato nel suo ambito di competenza. I criteri di pianificazione rivisti impongono tra l’altro ai Cantoni di tenere conto del potenziale di concentrazione delle prestazioni non soltanto a livello cantonale, ma anche intercantonale, raggruppando per esempio le prestazioni in un Cantone invece che fornirle parallelamente in due Cantoni.3. Secondo la Costituzione federale (RS 101), i Cantoni sono responsabili di garantire l’assistenza sanitaria. La legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) prevede per i Cantoni l’obbligo di pianificazione in ambito stazionario e, in particolare, l’obbligo di coordinare le loro pianificazioni. Dal canto suo, il Consiglio federale ha la competenza di emanare criteri di pianificazione uniformi in base alla qualità e all’economicità. Come indicato al punto 2, si è già attivato in materia. Nel quadro della valutazione dei nuovi criteri di pianificazione e in adempimento dei postulati menzionati al punto 1, il Consiglio federale verificherà se siano necessari ulteriori interventi nel suo ambito di competenza.4.1 Al fine di favorire la concorrenza tra ospedali, il che rappresenta uno degli obiettivi essenziali della revisione della LAMal in fatto di finanziamento ospedaliero, devono essere emanate direttive volte in particolare a uniformare il rilevamento e la valutazione dell’efficienza di ospedali e case per partorienti. Tali lavori sono attualmente in corso. Bisogna inoltre considerare che la tariffazione deve contribuire all’obiettivo di garantire cure appropriate e di alto livello qualitativo a costi il più possibile contenuti.4.2 Una prima estensione dell’elenco degli interventi è stata posta in vigore il 1° gennaio 2023 nel quadro dell’armonizzazione degli elenchi cantonali con l’elenco di cui all’allegato 1a dell’ordinanza sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31). L’Ufficio federale della sanità pubblica sta attualmente esaminando ulteriori domande di estensione dell’elenco degli interventi di cui all’allegato 1a OPre ed elaborando la corrispondente documentazione all’attenzione della Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali (CFPF). Tuttavia, i gruppi di interventi con il maggiore potenziale di trasferimento dal settore stazionario a quello ambulatoriale sembrano già essere contemplati nel disciplinamento dell’OPre. Dal trattamento delle domande emerge che il potenziale di trasferimento diminuisce a ogni estensione dell’elenco. Nel contempo aumentano gli oneri amministrativi per i fornitori di prestazioni e gli assicuratori-malattie. Risulta quindi sempre più difficile estendere in modo opportuno l’elenco di cui all’allegato 1a OPre. Per contro, il finanziamento uniforme delle prestazioni, come adottato nella votazione popolare del 24 novembre 2024, potrebbe contribuire a incrementare la quota di interventi ambulatoriali.4.3 L’articolo 58d capoverso 4 OAMal prevede che nella valutazione degli ospedali si tenga conto in particolare del numero minimo di casi. Tale prescrizione è già applicata dai Cantoni per diverse prestazioni.4.4 Come indicato al punto 3, la competenza della pianificazione per l’ambito stazionario spetta ai Cantoni. La modifica dei criteri di pianificazione ospedaliera da parte del Consiglio federale permette di migliorare il coordinamento delle pianificazioni tra i Cantoni. Questi ultimi sono infatti anche tenuti a coordinarsi maggiormente per quanto riguarda le rispettive pianificazioni di ospedali e case di cura.